OGGETTO: Istruzioni operative
sull’utilizzo dei codici-tributo per l’adeguamento agli studi di
settore – Articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n.
223.
Si fa riferimento alla nota
del….., con la quale la Confederazione Nazionale Alfa ha chiesto
chiarimenti in merito
al corretto utilizzo dei nuovi codici tributo per l’adeguamento agli
studi di settore ai fini Irpef, Ires e Irap e delle Addizionali
regionali e comunali all’Irpef istituiti rispettivamente con le
risoluzioni ministeriali n. 104/E del 19 settembre 2006 e n. 108/E
del 28 settembre 2006.
In particolare, è stato
chiesto di conoscere se i nuovi codici tributo per l’adeguamento ai
fini Irpef, Ires e Irap siano utilizzabili anche da parte dei soci
di società di persone, dai collaboratori delle imprese familiari
nonché dai soci delle società di capitali che abbiano optato per il
regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 ovvero
dell’art. 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Inoltre, sempre in relazione
al corretto uso dei codici tributo, è stato chiesto di conoscere
quale debba essere il codice tributo da utilizzare nell’ipotesi in
cui un contribuente abbia utilizzato in compensazione nel mese di giugno 2006 un
credito (es. di euro 500 ai fini Irpef) con altro debito d’imposta
per l’intero importo. Ritenendo di adeguarsi alle
risultanze dello studio di settore, per il quale la dichiarazione
dei redditi evidenzia un debito (es. pari a euro 300) e beneficiando
della proroga del termine per l’adeguamento ai sensi dell’art. 37,
comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazione nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, si chiede se il suddetto
contribuente possa utilizzare il nuovo codice tributo per l’intero
importo (di euro 800) o debba, invece, dividere i due importi
versando con il nuovo codice tributo solo l’importo residuo (di euro
300) ai fini dell’adeguamento ed effettuando il ravvedimento operoso
per l’omesso versamento del restante importo (di euro
500).
Tanto premesso, si rappresenta quanto
segue.
Relativamente al primo
punto, si precisa che, ai fini dall’adeguamento da studi di settore
secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 3, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, i nuovi codici tributo istituiti al
fine di consentire i versamenti Irpef “4727”, Ires “2119” e Irap “3811”, devono essere
utilizzati anche dai soci di società di persone, dai collaboratori
delle imprese familiari e dai soci delle società di capitali che
abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi
dell’art. 115 ovvero dell’art. 116 del Testo Unico delle imposte sui
redditi.
Relativamente al secondo
punto, si precisa che, nell’ipotesi prospettata, occorrerà
utilizzare i nuovi codici tributo, con riguardo all’intero importo
(nell’esempio di euro 800).
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