Approvazione dei limiti
di ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime
fiscale delle attivita' marginali (53 studi in
vigore a decorrere dal periodo d'imposta
2005).
IL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti
normativi del presente atto;
Dispone:
1.
Sono approvati, nella misura indicata nell' allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma
1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, relativi
alle attivita' comprese nei 53 studi di settore
approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 5 aprile 2006. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e
metodologica contenuta nell' allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare
l'ammissibilita' al regime fiscale delle
attivita' marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o
piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu'
attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli
studi di settore, sono ammessi al regime
fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base
all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'prevalente.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 53
studi di settore, approvati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze del 5
aprile 2006, che
intendono avvalersi, a partire dal periodo
d'imposta 2006, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda
all'ufficio locale
competente in ragione del domicilio fiscale entro il
31 maggio 2006.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto
dall'art. 14, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante
disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le
attivita' comprese nei 53 studi
di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2005, il limite dei ricavi o compensi entro cui
e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato
nel medesimo articolo.
Per questi studi si e' proceduto alla
determinazione di nuovi limiti di
ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime fiscale
agevolato delle attivita' marginali. Coerentemente a quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del
decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o
piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse
unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono
ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali tenendo conto
dei ricavi determinati in base all'applicazione
dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.
Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a
cui risultano applicabili i 53 studi di
settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5
aprile 2006, che
intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal
2006, possano
presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in ragione
del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2006.
Tale termine che differisce da quello previsto dal comma
3 dell'art. 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una piu' agevole presentazione delle
domande da parte dei contribuenti interessati.
Riferimenti
normativi:
a)
attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma
1; art. 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle entrate
(art. 5, comma 1; art. 6, comma
1); regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1); decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
b)
disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali: decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; decreto legislativo 30
agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):Istituzione
degli studi di settore; legge 23
dicembre 1996, n. 662 (art. 3, com-ma
121):
Individuazione
dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per
gli studi di settore;legge 8
maggio 1998, n. 146
(art. 10): Individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi
di settore; decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni; legge 23
dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle
attivita' marginali; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 2
gennaio 2002: modalita' di riduzione dei ricavi e compensi
determinati in base agli
studi di settore per la loro applicazione nei
confronti dei
contribuenti marginali; decreto ministeriale 31
luglio 1998: modalita' tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione
dei soggetti
abilitati alla trasmissione telematica; decreti 18
febbraio 1999, 12
luglio e 21
dicembre 2000, e 19
aprile 2001: individuazione
di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione
telematica; decreti ministeriali 30
marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio
2000, 16
febbraio e 20
marzo 2001: approvazione degli studi
di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi del commercio e delle attivita' professionali; decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio, 8
marzo e 25
marzo 2002, 21
febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003, 18
marzo 2004, come rettificato dal
decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005: approvazione degli studi di settore relativi
ad attivita' economiche nel
settore delle manifatture, dei servizi del commercio
e delle attivita' professionali;
decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 marzo 2002, 18
luglio 2003 e 14 luglio 2004:
approvazione dei criteri per l'applicazione degli
studi di settore ai contribuenti che esercitano due
o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita'
di produzione o di vendita;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003: approvazione della
tabella di classificazione delle attivita'
economiche; decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006: approvazione di 53 studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel
settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e
dei professionisti.
Il
presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
17 maggio 2006
Il
direttore: Ferrara
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