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Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due
o piu' attivita' d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
IL
VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni
comuni in materia di accertamento
delle
imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
come
modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che
prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle
finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in
relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo
art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993
che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto
del
Ministro delle finanze;
Visto
l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le
cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto, in particolare, l'art.
10, comma 8, della citata legge n.
146 del 1998, il quale prevede
che con i decreti di approvazione
degli studi di
settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di
annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei
soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e
le modalita' di
applicazione
degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle
valutazioni
effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non
applicabilita'
degli studi di settore;
Visto il decreto
del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10,
comma
7, della legge n. 146 del
1998, integrata e modificata con
successivi decreti del 5
febbraio 1999, del
24 ottobre 2000, del
2
agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visti i
decreti del Ministro delle finanze del 5 aprile 2006 con i
sono
stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita'
economiche nel
settore delle manifatture, del commercio, dei servizi delle attivita' professionali,
in vigore a decorrere dal periodo d'imposta
2005;
Visto l'art.
23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha trasferito le funzioni
dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia
e delle finanze;
Visto l'art. 57 del
medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che
ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale
del Dipartimento delle entrate 24
dicembre 1999, concernente le
modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai
fini dell'applicazione degli
studi
di settore;
Visto l'art.
14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale
delle
attivita' marginali per alcune categorie
di contribuenti, persone
fisiche,
per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli
studi di settore nei confronti dei contribuenti
che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu'
attivita' in diverse unita'
di produzione o di vendita in presenza
delle quali si
ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
Acquisito il parere
della predetta commissione di esperti in data
6
marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25
marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002, supplemento ordinario, con il quale
sono stati approvati i
criteri
per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita'
di produzione o di vendita, applicabili a partire
dall'anno
2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del
2
agosto 2003, con il quale sono stati approvati
i criteri per
l'applicazione degli
studi di settore ai contribuenti che esercitano
due
o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o
di vendita, applicabili a partire dall'anno
2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169
del
21
luglio 2004, con il quale sono stati
approvati i criteri per
l'applicazione degli
studi di settore ai contribuenti che esercitano
due
o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o
di vendita, applicabili a partire dall'anno
2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19
maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del
27
maggio 2005, con il quale sono stati
approvati i criteri per
l'applicazione degli
studi di settore ai contribuenti che esercitano
due
o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o
di vendita, applicabili a partire dall'anno
2004;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei
conti il
13
giugno 2006 - Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di
Vice
Ministro
presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
23
dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita'
economiche;
Decreta:
Art.
1.
Criteri
per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o
piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e
che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi
di settore anche congiuntamente ad
attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le
disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese
negli
studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma
1, che esercitano attivita' comprese negli studi di settore indicati
nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari
alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono
determinati sulla base della nota tecnica e
metodologica di cui
all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle variabili
sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note
tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista
delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate in allegato ai
decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati
e' effettuata
prendendo
in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
Art.
2.
Cause
di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata
per lo studio di settore TG60U
1. Per lo studio di settore TG60U (Gestione di
stabilimenti
balneari: marittimi,
lacuali e fluviali - codice attivita' 92.72.1),
approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
5
aprile 2006, non
si applicano i criteri approvati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 25
marzo 2002, nelle
ipotesi
in cui i contribuenti titolari di concessione per l'esercizio
dell'attivita' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi,
lacuali e fluviali - codice attivita' 92.72.1, unitamente
alla
predetta attivita', svolgono anche una o piu' delle seguenti
attivita':
a)
ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con
cucina,
codice attivita' 55.30.A;
b)
ristorazione con preparazione di cibi da asporto,
codice
attivita'
55.30.2;
c)
servizi di ristorazione in self-service, codice
attivita'
55.30.B;
d)
ristoranti con annesso intrattenimento
e spettacolo, codice
attivita'
55.30.C;
e)
bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
f)
gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita'
55.30.4;
g)
bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita'
55.40.C.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore
TG60U.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
29 giugno 2006
Il
Vice Ministro: Visco
Allegato
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Allegato
2
Allegato
3
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