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Decreto-Legge
4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Art. 37
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario
1.
Omissis
2.
Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1),
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 2 e 3 sono abrogati;
b)
nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
c)
al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del
comma 1».
3.
Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di
settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195 (2), può essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.
Omissis
L 8 maggio 1998, n. 146
Disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di
carattere finanziario
Art. 10
Modalità di utilizzazione
degli studi di settore
in sede di accertamento
(1)
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore,
di cui all’articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici
mesi e con le modalità di cui al presente articolo.
[2. Nei
confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni,
la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi
d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare,
l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di
settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con
riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova
applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d’impresa in
regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di
cui al comma 7.] (Comma abrogato dall’art. 37, comma 2, lett. a),
del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, con effetto dal periodo d’imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del
04.07.2006 di entrata in vigore del sopracitato DL n. 223/2006. In precedenza il
comma era stato così sostituito dall’art. 1, comma 409, lettera a),
della L 30/12/2004, n.
311, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, al precedente
che si riporta:
«2. Nei confronti degli
esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto
di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1
trova applicazione solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei
ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore
all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi
periodi d’imposta.»)
[3. Indipendentemente da quanto previsto
al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria,
anche per effetto di opzione, l’ufficio procede ai sensi del comma 1 quando
dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, risulta motivata l’inattendibilità della contabilità
ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l’irregolarità delle
scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.] (Comma abrogato dall’art.
37, comma 2, lett. a), del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, con effetto dal periodo
d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data del 04.07.2006 di entrata in vigore del sopracitato DL
n. 223/2006)
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1
l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218. (Le parole «al comma 1» sono state così sostituite
alle precedenti «ai commi 2 e 3» dall’art. 37, comma 2, lett. b), del DL
04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del
04.07.2006 di entrata in vigore del sopracitato DL n. 223/2006. Comma inserito
dall’art. 1, comma 409, lettera b), della L 30/12/2004, n. 311. Le
disposizioni del presente comma, come modificato dal comma 409, dell’art. 1,
della L 30/12/2004, n. 311, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2004)
3-ter. In caso di
mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di
settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità
dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione
degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che
giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai
predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti,
dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (Comma inserito dall’art. 7-sexies,
comma 1, del DL 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L 02/12/2005, n.
248, a
decorrere dal 03.12.2005)
4. Le disposizioni del
comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 53, comma 1,
esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all’articolo
50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque,
essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano,
altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell’attività. (Le parole «del comma 1» sono state così sostituite alle
precedenti «commi 1, 2 e 3» dall’art. 37, comma 2, lett. c), del DL
04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del
04.07.2006 di entrata in vigore del sopracitato DL n. 223/2006)
5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei
predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
6. I maggiori ricavi,
compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti di
cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui
all’articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale. (Comma così sostituito
dall’art. 1, comma 409, lettera c), della L 30/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005, al precedente che si riporta:
«6. La determinazione di maggiori
ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all’applicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell’obbligo della
trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di
procedura penale.»)
7. Con decreto del Ministro delle finanze è
istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto
anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e
degli ordini professionali. La commissione, prima dell’approvazione e della
pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla
idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non
è previsto alcun compenso per l’attività consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di
settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei
componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.
9. Con i regolamenti previsti dall’articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10
del presente articolo ed al comma 125 dell’articolo 3 della citata legge n.
662 del 1996. (Comma così sostituito dall’art. 21, comma 4 della L
23/12/1998, n. 448 al precedente che si riporta:
9.
Le disposizioni dei commi da
1 a
6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel
quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio
1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello di approvazione degli studi.).
10. Per il periodo d’imposta 1998, gli
accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei
contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di
ammontare non inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di
settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari
a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo
periodo di imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’adeguamento
al volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di settore può
essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il
versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati,
entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell’articolo 62-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «,
con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi
praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito,
all’impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla
localizzazione dell’attività e ad altri elementi significativi in relazione
all’attività esercitata».
12. L’elaborazione degli studi di settore, nonché
ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere
affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è
costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall’applicazione del presente comma non potranno derivare, per l’anno 1997,
maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla
presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1) Ai sensi dell’art. 70,
comma 1, della L 21/11/2000, n. 342, gli accertamenti basati sugli studi di
settore, di cui al presente art. 10, sono effettuati senza pregiudizio
dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre
categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
DPR
31 maggio 1999, n. 195
Regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore
Art.
2
Adeguamento
alle risultanze degli studi di settore (1)
1. Per i periodi d’imposta in cui trova
applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla
revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei
contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture
contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi
di settore. (Le parole «i periodi» sono state così sostituite alle
precedenti «il primo periodo» dall’art. 1, comma 411, lettera a), numero 1),
della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005. Le parole da «nelle dichiarazioni» fino a «modificazioni,»
sono state così sostituite alle precedenti «nella dichiarazione dei redditi»
dall’art. 1, comma 411, lettera a), numero 2), della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005. Le parole da «per adeguare» fino a «produttive,»
sono state così sostituite alle precedenti «per adeguare i ricavi o i compensi»
dall’art. 1, comma 411, lettera a), numero 3), della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005)
2. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al
comma 1, l’adeguamento al volume di affari risultante dalla
applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il
versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo
dell’imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati,
entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale. (Le
parole «Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 1,» sono state così
sostituite alle precedenti «Per il primo periodo d’imposta in cui trova
applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla
revisione del medesimo,» dall’art. 1, comma 411, lettera b), numero 1), della
L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005. La parola «è» è stata così sostituita alle
precedenti «può essere» dall’art. 1, comma 411, lettera b), numero 2),
della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005. Le parole da «del versamento a saldo» fino a «dichiarazione
annuale» sono state così sostituite alle precedenti «di presentazione della
dichiarazione dei redditi» dall’art. 1, comma 411, lettera b), numero 3),
della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005.)
2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2
è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova
applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla
revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per
cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. (Comma
aggiunto dall’art. 1, comma 411, lettera c),della L 24/12/2004, n.
311, a
decorrere dal 01.01.2005.)
(1) Ai sensi dall’art. 37,
comma 3, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, relativamente al primo periodo d’imposta
per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data del 04.07.2006, data di entrata in vigore del DL n.
223/2006, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui al
presente art. 2 del DPR 31/05/1999, n. 195, può essere effettuato entro il
predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste. |