Sarà un software ad aiutare gli uffici
nell’individuazione delle attività marginali alle quali non si applicano i nuovi
studi di settore, mentre gli accertatori dovranno valutare con “attenzione” e
“ragionevolezza” nel contraddittorio la posizione del contribuente. L’Agenzia
delle Entrate con una nuova circolare (n. 38/E del 12 giugno 2007), che attua le indicazioni del comunicato
di venerdì scorso del ministero dell’Economia e delle Finanze, detta le
istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore
approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad
alcune novità relative agli studi medesimi.
La circolare, che integra e completa quelle
emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio
scorso, indica in un apposito allegato le principali cause che possono
giustificare eventuali situazioni di non congruità. L’Ufficio, in tali casi, ai
fini della corretta applicazione dello studio di settore, “dovrà valutare con
attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze
segnalate dalla circolare”.
Criteri applicazione studi:
La circolare ribadisce che in sede di accertamento
l’applicazione degli studi di settore deve ispirarsi a criteri di
“ragionevolezza” tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali
il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive
condizioni di esercizio dell’attività. Il contribuente può rappresentare nel
campo “annotazioni” dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi tutti gli
elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi
determinati sulla base degli studi.
La non congruità, come la incoerenza rispetto agli
indici di normalità può essere attestata dai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza
fiscale e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza.
Attività marginali:
L’Agenzia delle Entrate, integrando e ribadendo
quanto già specificato nella circolare del 22 maggio, precisa che la condizione
di marginalità economica può essere riferita a tutti gli operatori i quali non
gestiscono l’attività imprenditoriale secondo logiche di mercato ponendosi
conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l’intero
impianto metodologico degli studi di settore. Nel dettaglio, precisa la
circolare, la marginalità economica può essere caratterizzata da una serie di
fattori quali limiti dimensionali e organizzativi, arretratezza delle
infrastrutture strumentali e assenza di investimenti, assenza di spese per
servizi esterni, modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente
estranee a sistemi di rete. E inoltre ridotta articolazione del processo
produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato, limiti del mercato di
riferimento, scarsa competitività dei prodotti, debolezza rispetto ai canali di
approvvigionamento, età avanzata del titolare e localizzazione territoriale.
Tutti questi fattori potranno consentire di individuare una gamma di soggetti i
cui ricavi o compensi non sono, in linea di massima, stimabili con
l’applicazione degli studi. E proprio per aiutare gli uffici ad individuare le
condizioni di marginalità economica la circolare annuncia la predisposizione di
uno specifico software, che partendo dagli elementi indicati nel modello dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi fornirà un’analisi di
massima circa la ricorrenza delle condizioni di marginalità.
Studi definitivi in precedenza sperimentali o
monitorati:
Relativamente agli studi approvati in via
definitiva il 20 marzo scorso e che precedentemente erano applicati in regime
monitorato o sperimentale, la circolare specifica, con particolare riguardo agli
studi relativi alle attività professionali, che le attività di controllo per i
periodi di imposta 2004 e precedenti dovranno tener conto delle specifiche
disposizioni normative vigenti per tali annualità. In particolare, viene
precisato che l’attività di accertamento potrà essere esperita solo previa
verifica della “non congruità”, rispetto alle risultanze degli studi
“sperimentali” o “monitorati”, per almeno due periodi di imposta su tre
consecutivi considerati.
Tale requisito di “non congruità” dovrà essere
successivamente confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito
dell’applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla base dei dati e delle informazioni
riferibili ai periodi d’imposta oggetto di controllo. Con riferimento alle
annualità per le quali lo studio è stato approvato in via sperimentale o
monitorata, la Circolare chiarisce altresì che non andranno tenuti in
considerazione, ai fini degli eventuali maggiori importi da accertare sulla base
degli studi definitivi, i maggiori componenti positivi derivanti
dall’applicazione degli indicatori di normalità economica previsti al comma 14
della legge finanziaria per il 2007.
Indicatori di normalità economica:
Vengono fornite istruzioni agli uffici in merito
alla corretta applicazione degli indicatori di normalità in sede di
accertamento. La circolare precisa che gli uffici, in sede di controllo
dell’annualità 2006, dovranno utilizzare i risultati più favorevoli al
contribuente derivanti dall’applicazione degli studi revisionati (che tengono
conto dei nuovi indicatori previsti dalla legge 146 del 1998) rispetto a quelli
ottenibili con l’applicazione degli studi che tengono invece conto degli
indicatori introdotti con l’ultima finanziaria. Tale orientamento trova peraltro
specifica motivazione nella esigenza di assicurare il più corretto ed efficace
utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, dato che le revisioni
rappresentano un aggiornamento ed un affinamento degli studi approvati per il
2006, anche con riguardo agli indicatori di normalità economica.
Correttivi:
Viene confermato anche per il periodo d’imposta
2006 il cosiddetto “correttivo congiunturale” per i settori del tessile ,
abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile, dell’occhialeria,
dell’oreficeria e gioielleria. E ciò, spiega la circolare, in considerazione del
perdurare dello stato di difficoltà in cui versa il sistema delle Pmi di alcuni
settori del comparto manifatturiero. Inoltre, sempre per il periodo d’imposta
2006 viene confermata l’applicazione dei cosiddetti correttivi “non automatici”
per gli studi relativi a lavorazione della ceramica, meccanica leggera e
pesante, editoria e stampa e farmacie.
Roma, 12 giugno 2007
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