1. Premessa.
PAGEREF _Toc169437841 \h 5
2. Le principali novità per gli studi evoluti in
vigore dal periodo d’imposta 2006.
PAGEREF _Toc169437842 \h 6
2.1 Nuove variabili e aggiornamento dei
correttivi
PAGEREF _Toc169437843 \h 6
2.1.1 Variabile “Altri costi per servizi”.
PAGEREF _Toc169437844 \h 6
2.1.2 Aggiornamento del c.d. correttivo
congiunturale per i settori in difficoltà e dei correttivi c.d. “non automatici”
PAGEREF _Toc169437845 \h 7
2.2 Utilizzo degli studi evoluti per i periodi
d'imposta precedenti
PAGEREF _Toc169437846 \h 7
2.3 Studi di settore sottoposti ad applicazione
sperimentale e monitorata.
PAGEREF _Toc169437847 \h 8
2.4 Modalità applicative per gli studi di settore
approvati in via definitiva.
PAGEREF _Toc169437848 \h 8
3. Ulteriori precisazioni in merito alla
applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica in sede di
accertamento.
PAGEREF _Toc169437849 \h 10
3.1 Esercizio dell’attività in condizione di
marginalità economica e applicazione degli studi
PAGEREF _Toc169437850 \h 12
4. I modelli per l’annotazione separata.
PAGEREF _Toc169437851 \h 13
4.1 Le novità del modello M Annotazione separata.
PAGEREF _Toc169437852 \h 14
4.2 Le novità del modello N Annotazione separata.
Ulteriori elementi contabili.
PAGEREF _Toc169437853 \h 15
5. Ulteriori precisazioni sulle modalità di
compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore.
PAGEREF _Toc169437854 \h 16
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
La presente circolare
fornisce chiarimenti in ordine alle principali novità relative agli studi di
settore in vigore dal periodo d'imposta 2006.udi di settore in
vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2006
Con decreti del
Ministero dell'Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 sono stati approvati
56 studi di settore (il cui elenco è riportato nell'allegato 1), in vigore dal
periodo d'imposta 2006:
-
44 studi
derivano dalla prima revisione di 45 studi precedentemente in vigore;
-
7 studi
derivano dalla seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore;
-
5 studi
sono completamente nuovi, in quanto attinenti ad attività precedentemente non
interessate dagli studi di settore.
In particolare, i
complessivi 51 studi interessati dalla prima o dalla seconda revisione
riguardano le evoluzioni di:
-
8 studi
relativi ad attività economiche del comparto delle manifatture;
-
14 studi
relativi ad attività economiche del comparto del commercio;
-
21 studi
relativi ad attività economiche del comparto dei servizi;
-
8 studi
relativi al comparto delle attività professionali.
I citati decreti sono
stati pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 76 del 31 marzo 2007 (n..90).
La revisione dei
predetti studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006,
pubblicato nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2006.
In data 8 febbraio 2007
gli studi in oggetto hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione
degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146
del 1998.
I modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 27 marzo 2007 pubblicato:
-
nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2007, relativamente ai 51 modelli
riguardanti le attività economiche del settore delle manifatture;
-
nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2007, relativamente ai 61 modelli
riguardanti le attività economiche del settore dei servizi;
-
nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2007, relativamente ai 70 modelli
riguardanti le attività economiche del settore del commercio;
-
nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007, relativamente ai 24 modelli
riguardanti le attività economiche del settore delle attività professionali.
Si ricorda che a
seguito delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere inviato, per il
periodo d’imposta 2006, anche dai contribuenti non soggetti all’applicazione
degli stessi, ma nei riguardi dei quali si verifica una delle seguenti ipotesi:
a)
ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000;
b)
cessazione di una attività (per cui è stato approvato il relativo studio di
settore);
c)
periodo di non normale svolgimento dell’attività soggetta a studi;
d)
liquidazione ordinaria.
Si fa presente,
inoltre, che, per il periodo d'imposta 2007, gli studi da sottoporre a
revisione, in ottemperanza dell'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998
(introdotto dall’articolo unico, comma 13, della legge finanziaria per il 2007),
sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 14 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007
(l'elenco degli studi, la cui evoluzione è programmata per il periodo d'imposta
2007, è riportato nell’Allegato 2). Al termine delle elaborazioni potranno
essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attività che si
renderanno necessari durante la costruzione degli stessi.
I limiti dei ricavi o
compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività
marginali per i 56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta
2006 sono stati stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6
aprile 2007.
Le evoluzioni degli
studi di settore si rendono necessarie al fine di cogliere meglio le
caratteristiche dei modelli organizzativi e, quindi, per garantire una più
aderente rappresentazione delle varie realtà aziendali, alla luce delle
trasformazioni strutturali che hanno interessato i vari settori nel corso del
tempo e degli andamenti economici dei relativi mercati di riferimento.
Per alcuni
studi di settore è stata approvata nel 2007 la seconda versione evoluta. In tal
caso, il nuovo studio evoluto è contraddistinto da una sigla identificativa che
presenta come lettera iniziale la U, seguita dalle lettere che tradizionalmente
caratterizzano ogni singolo comparto (D per le manifatture, M per il commercio,
G per i servizi e K per le attività professionali)
Per le nuove versioni
“evolute”, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006, si segnalano di
seguito alcune delle principali novità, rinviando all’allegato n. 3 della
presente circolare il commento analitico delle novità concernenti i singoli
studi.
In fase di revisione
degli studi di settore in vigore a partire dal periodo d’imposta 2006,
all’interno della funzione di regressione, per la maggior parte degli studi, è
stata utilizzata anche la variabile “Altri costi per servizi”. Tale
variabile non è stata utilizzata per gli studi:
-
TG53U –
Organizzazione di convegni, traduzioni ed interpretariato;
-
TM13U –
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
-
TM40B –
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante e sementi;
-
TM48U –
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
In considerazione del
perdurare dello stato di difficoltà in cui versa il sistema delle PMI di molti
settori del comparto manifatturiero, a causa degli effetti della globalizzazione
e della perdita di competitività dovuta essenzialmente alla concorrenza sui
costi di produzione tipica dei Paesi emergenti, viene confermata l’applicazione,
anche per il periodo d’imposta 2006, del correttivo congiunturale, con gli
opportuni aggiornamenti, per i seguenti studi settore:
-
per il
comparto Tessile-Abbigliamento-Calzature: TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B,
TD13U, TD14B, TD26U;
-
per il
comparto del mobile: TD09A, TD09B;
-
per il
comparto dell’occhialeria: TD21U;
-
per il
comparto dell’oreficeria e gioielleria: TD33U.
Per maggiori
approfondimenti sui correttivi in parola si rinvia a quanto riportato
nell'allegato n. 3 della presente circolare.
Anche per il periodo
d’imposta 2006 viene confermata l’applicazione di particolari correttivi
cosiddetti “non automatici” negli studi:
-
TD18U -
Lavorazione della ceramica;
-
TD20U -
Meccanica leggera;
-
TD32U -
Meccanica pesante;
-
TD35U -
Editoria, stampa e prestampa;
-
TM04U -
Farmacie.
Per maggiori
approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in questione si rinvia a quanto
riportato al par 2.5 della Circolare n. 23 del 22 giugno 2006 e anche
all'allegato n. 3 della presente Circolare.
In merito all’utilizzo
degli studi evoluti per gli accertamenti riguardanti periodi d'imposta
precedenti al 2006, si conferma l’orientamento già adottato negli anni
precedenti circa l’opportunità, in sede di contraddittorio, di utilizzare le
risultanze dello studio evoluto per giustificare eventuali scostamenti tra
l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti
in base alla
versione dello stesso studio vigente per il periodo d’imposta accertato. In
particolare, occorrerà verificare se il risultato derivante dalla “congruità”
dello studio evoluto (senza considerare l’analisi della normalità economica) sia
in grado di poter meglio rappresentare la effettiva situazione del contribuente
anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime
attività esercitate e previste nello studio evoluto,
in quanto più
aggiornato ed affinato rispetto alla versione previgente.
Per le modalità
applicative degli studi approvati a decorrere dall’anno d’imposta 2006 in via
definitiva, a seguito di un periodo di sperimentalità o monitoraggio, si rinvia
al paragrafo 2.4. della presente circolare
La
situazione di difficoltà economica che ha caratterizzato alcune attività del
comparto delle manifatture negli anni precedenti, nonché le peculiarità che
contraddistinguono lo svolgimento di alcune attività professionali, hanno
condotto a prevedere particolari modalità applicative per gli studi di settore
interessati da tali problematiche. In particolare, per tali studi è stata
prevista l’applicazione monitorata e la sperimentalità. Per maggiori dettagli
sugli effetti dell’applicazione degli studi sperimentali e monitorati si rimanda
alle precisazioni contenute nel paragrafo 5 della circolare n. 54/E del 13
giugno 2001 e nella Circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.
A seguito del parere
espresso dalla Commissione degli Esperti nella riunione dell’8 febbraio 2007, è
stata prorogata, per il periodo d’imposta 2006, l’applicazione monitorata
relativamente ad alcuni studi di settore del comparto delle manifatture e delle
attività professionali per i quali non si ritengono del tutto superate le
problematiche sopra richiamate.
Per alcuni studi
(sempre del comparto manifatturiero e delle attività professionali) è stato
invece constatato il superamento dei problemi che avevano condotto inizialmente
all’applicazione sperimentale o monitorata, per cui è stato sancito il passaggio
all’applicazione definitiva.
Per maggiori
approfondimenti si rinvia a quanto riportato all'allegato n. 3 della presente
Circolare.
Particolare attenzione, nell’ambito dell’attività
di accertamento, dovrà essere posta con riguardo ai soggetti nei confronti dei
quali, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, si applicano gli studi di settore
approvati definitivamente e, in particolare, per quelli relativi alle attività
professionali.
Più precisamente, per tali ultime tipologie di
soggetti, le attività di controllo per il periodo di imposta 2004 e precedenti,
dovranno tener conto delle specifiche disposizioni normative vigenti per tali
annualità, ed in special modo che l’attività di accertamento potrà essere
esperita nel caso in cui il contribuente risulti “non congruo” alle risultanze
degli studi in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati.
Ai fini della verifica della predetta condizione
dei due periodi d’imposta su tre consecutivi, occorre precisare che il requisito
della “non congruità” emergente dall’applicazione degli studi sperimentali o
monitorati, dovrà essere confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a
seguito dell’applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla base dei dati e delle
informazioni riferibili ai periodi d’imposta oggetto di controllo.
Appare opportuno evidenziare che, in relazione ai
periodi di imposta da accertare, gli Uffici provvederanno a determinare i
maggiori compensi utilizzando Ge.Ri.Co. 2007, senza tenere conto degli eventuali
maggiori componenti positivi derivanti dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica previsti all’articolo 1, comma 14, della legge finanziaria
per il 2007.
ESEMPIO
Professionista che fino al 2004 applicava uno studio di settore approvato in via
sperimentale. Dal 2006 lo studio è stato approvato in via definitiva. Verifica
della condizione dei “due periodi d’imposta su tre consecutivi”
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
Note |
|
STUDIO SPERIMENTALE |
NON
CONGRUO
|
NON
CONGRUO |
CONGRUO |
Sussistono le condizioni per poter procedere ad effettuare
l’accertamento sulla base dello studio definitivo per gli anni 2002 e
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
CASO A)
ESITO DELLO STUDIO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA
|
NON
CONGRUO |
NON
CONGRUO |
CONGRUO |
E’
possibile effettuare l’accertamento sulla base dello studio di settore
utilizzando le risultanze dello studio approvato in via definitiva |
|
CASO B)
ESITO DELLO STUDIO
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA |
CONGRUO |
NON
CONGRUO |
CONGRUO |
Non
è possibile effettuare l’accertamento sulla base dello studio di settore
utilizzando quello approvato in via definitiva |
|
CASO C)
ESITO DELLO STUDIO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA
|
CONGRUO |
NON
CONGRUO |
NON
CONGRUO |
Non
è possibile effettuare l’accertamento sulla base dello studio di settore
utilizzando quello approvato in via definitiva |
Nell’ipotesi di cui al caso a) sarà possibile effettuare l’accertamento per gli
anni 2002 e 2003, sulla base delle risultanze scaturenti dall’applicazione di
GE.RI.CO. 2007, in quanto la condizione di non congruità dei “due periodi
d’imposta su tre” risulta verificata anche con l’applicazione di GE.RI.CO. 2007.
Nell’ipotesi di cui ai casi b) e c) non sarà possibile effettuare l’accertamento
per nessuno dei periodi d’imposta sottoposti a controllo in quanto:
-
nel caso
b), l’anno 2002, in cui il professionista risultava non congruo in base
all’applicazione dello studio sperimentale, con l’applicazione dello studio
definitivo diventa congruo;
-
nel caso
c), a fronte delle stesse valutazioni di cui al caso precedente, emergenti per
l’anno 2002, non può essere opposta la situazione di non congruità riferita
all’anno 2004, poiché in tale anno la posizione risultava “congrua” a seguito
dell’applicazione dello studio sperimentale.
Ai fini della corretta
applicazione dello studio di settore, approvato in via definitiva, l’Ufficio
dovrà pertanto richiedere al contribuente tutte le nuove informazioni presenti
nello studio definitivo e riferite all’anno d’imposta oggetto di controllo.
Dette informazioni verranno utilizzate per applicare lo studio definitivo, ed il
ricavo o compenso puntuale a cui far riferimento sarà quello stimato da
GE.RI.CO. 2007, senza tener conto, come già accennato in precedenza, degli
eventuali maggiori compensi generati dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della legge finanziaria per il
2007.
Occorre ricordare che
l’Ufficio, nello svolgimento della attività di controllo, dovrà comunque tener
conto delle attenzioni evidenziate nelle varie circolari applicative degli studi
di settore, al fine di verificare se siano o meno giustificabili gli eventuali
scostamenti generati dall’applicazione dello studio definitivo rispetto al
ricavo puntuale.
Nella circolare n. 31/E
del 22 maggio 2007 è stata ampiamente commentata una delle novità principali
degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, consistente negli indicatori di normalità economica previsti
dall’articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007.
La circolare ha
inoltre fornito precise indicazioni in tema di utilizzo delle risultanze degli
studi in sede di accertamento, con specifico riguardo alle ipotesi in cui
l’applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica determini
scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore, che potrebbero rivelarsi
non attendibili considerata la effettiva situazione del contribuente (par.
2.3.8). Tra tali ipotesi è stata, in specie, evidenziata quella dei contribuenti
che svolgono l’attività in condizioni di marginalità economica, chiarendo come
possano concretizzarsi le dette condizioni, sia in termini generali che mediante
alcuni esempi (par. 2.3.9). La circolare ha inoltre messo in luce altre
situazioni particolari connesse all’applicazione degli indicatori (par. 2.3.10),
fornendo anche a tale proposito una casistica applicativa.
Ulteriori approfondimenti, emersi anche in sede di
confronto con le associazioni di categoria, hanno peraltro consentito di
individuare esempi ulteriori rispetto a quelli già enucleati, riportati
nell’allegato n. 4 alla presente circolare.
L’importanza del tema viene qui ripresa allo scopo
di ribadire che, in sede di accertamento, l’applicazione degli studi di settore
deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di
contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo
a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell’attività, soprattutto nel
caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato.
Nella circolare n. 31/E si è già rilevato, con
specifico riguardo alle condizioni di “marginalità economica” (par. 2.3.9
citato), che il contribuente ha la possibilità di rappresentare, nel campo
“annotazioni” nel modello dei dati rilevanti a fini dell’applicazione degli
studi di settore, qualsiasi elemento idoneo ad avvalorare la ricorrenza delle
dette condizioni.
Si precisa in questa sede che la suddetta
opportunità può essere naturalmente utilizzata in tutti i casi, ulteriori
rispetto a quello della “marginalità economica”, in cui esistano elementi idonei
a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore.
A quest’ultimo proposito, si rammenta che le cause
che giustificano la non congruità (così come la incoerenza rispetto agli
indici economici individuati dagli studi di
settore) possono essere specificamente attestate a norma dell’art. 10,
comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998:
- dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L’attestazione in parola è evidentemente
finalizzata a confermare, dal punto di vista tecnico, la effettiva ricorrenza di
elementi che, così come rappresentati dal contribuente, potrebbero rendere non
ragionevole l’applicazione del meccanismo presuntivo.
Anche l’attestazione in parola, al pari della asseverazione, dovrà in tutti i
casi essere tenuta presente, nei termini chiariti al par. 2.3.9
dalla circolare 31/E, fin dal momento della
selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare l’accertamento basato
sugli studi di settore.
Va infine posto l’accento su di una circostanza di
particolare rilievo ai fini dei futuri accertamenti basati sugli studi di
settore, così come integrati dagli indicatori di normalità economica previsti
dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 ed approvati con il D.M. 20
marzo 2007.
Nel triennio 2007-2009 tutti gli studi vigenti per
il periodo d’imposta 2006 formeranno oggetto delle revisioni evolutive, che
dovranno tener conto degli specifici indicatori di normalità economica previsti
dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, e saranno elaborate
secondo la ordinaria procedura che contempla il preventivo parere della
Commissione degli esperti.
Tali revisioni, rappresentando un aggiornamento ed
affinamento degli studi vigenti per il 2006, anche con riguardo agli indicatori
di normalità economica, potranno contribuire in modo decisivo a cogliere più
puntualmente tutte le situazioni particolari per le quali l’applicazione dei
detti studi vigenti per il 2006 determinino risultati non aderenti alle
effettive condizioni di esercizio dell’attività.
Ciò posto, allo scopo di garantire il più corretto
ed efficace utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, gli Uffici
dovranno sempre valutare, nella fase del contradditorio, i risultati derivanti
dalla applicazione degli studi revisionati anche sulla base dell’art. 10-bis,
comma 2, della legge n. 146 del 1998 e, ove più favorevoli al contribuente,
utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l’applicazione degli studi che
tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il citato
decreto del 20 marzo 2007.
3.1 Esercizio dell’attività in
condizione di marginalità economica e applicazione degli studi
Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nella
citata circolare n. 31/E del 2006, si precisa che lo svolgimento dell’attività
in condizioni di marginalità economica può essere individuabile nel caso in cui
l’attività di impresa o di lavoro autonomo sia improntata ad una sorta di
“sopravvivenza economica”, rispetto alla prospettiva di una lenta ma
irreversibile uscita dal mercato.
La condizione di marginalità economica è dunque
riferibile, in generale, a tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti
(o anche dipendenti) dalla propria volontà non gestiscono l’attività
imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di
fuori del principio di normalità che sottende l’intero impianto metodologico
degli studi di settore.
Più in particolare, le posizioni di marginalità
economica possono essere caratterizzate da un insieme di fattori risultanti
dall’analisi economica, quali in specie (come in parte già evidenziato nella
citata circolare n.31/E del 2007):
-
limiti
dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa;
-
arretratezza /
inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza d’investimenti anche
legati alla promozione dell’attività;
-
assenza di spese
per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di
produzione);
-
modalità
organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete
(assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi
d’acquisto);
-
ridotta articolazione del processo
produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato;
-
limiti del mercato di riferimento
(ampiezza territoriale e tipologia di clientela);
-
scarsa competitività dei prodotti /
servizi erogati e/o non sufficiente capacità produttiva;
-
debolezza rispetto ai canali di
approvvigionamento;
-
età avanzata del titolare;
-
localizzazione territoriale
(geografica e di contesto produttivo).
I suddetti fattori possono pertanto consentire di
individuare tutta una gamma di soggetti, i cui ricavi o compensi non sono, in
linea di massima, stimabili mediante l’applicazione dello studio di settore e,
in specie, l’analisi della congruità nel suo complesso nonché, a maggior
ragione, l’applicazione degli indicatori di normalità economica.
L’elemento che più fortemente caratterizza, in
definitiva, tale condizione di marginalità, è comunque rappresentato dalla
entità (assai modesta) del giro d’affari che non è in grado di remunerare il pur
scarso o inesistente impiego dei fattori della produzione (lavoro –
immobilizzazioni tecniche materiali e così via).
Va da ultimo evidenziato che, in questo ambito di
riferimento, solo l’affidabilità e la veridicità dei dati dichiarati dal
contribuente consentono di distinguere le situazioni di effettiva marginalità
economica da quelle invece simulate, mediante una alterazione dei dati,
finalizzata ad occultare fenomeni di evasione fiscale.
Sempre con riguardo alla tematica dei contribuenti
“marginali”, si fa inoltre presente che è in fase di elaborazione uno specifico
software che verrà reso disponibile agli Uffici, quale strumento di supporto ai
fini della individuazione delle condizioni di “marginalità economica”. Tale
software, partendo dagli elementi indicati nel modello dei dati rilevanti a fini
dell’applicazione degli studi di settore, fornirà un’analisi di massima circa la
eventuale ricorrenza delle dette condizioni, la quale costituirà una ulteriore
garanzia a favore del corretto utilizzo degli studi di settore in sede di
accertamento.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 10 maggio 2007, (pubblicato nella G.U. del 24 maggio 2007, n. 119)
sono stati approvati i modelli da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, ai
fini dell'applicazione degli studi di settore con i criteri previsti dal decreto
del 25 marzo 2002.
Si ricorda che, in conformità alle indicazioni
fornite al paragrafo 10 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, anche per il
periodo d'imposta 2006 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata
consentirà l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il
prodotto software "GE.RI.CO. Annotazione separata 2007".
Come indicato nel paragrafo 3 delle istruzioni
relative al "Modello per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore", i contribuenti che esercitano una
delle seguenti attività:
-
Grandi magazzini, codice attività
52.12.1, Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non
alimentari, codice attività 52.12.2, Commercio al dettaglio di altri prodotti
non alimentari n.c.a., codice attività 52.48.E, Commercio al dettaglio di libri
usati, codice attività 52.50.1, Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti
usati, codice attività 52.50.3, comprese nello studio di settore SM87U;
-
Commercio all’ingrosso di vari
prodotti di consumo non alimentari, codice attività 51.47.9, Commercio
all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 51.56.1,
Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2,
Commercio all’ingrosso di altri prodotti, codice attività 51.90.0, comprese
nello studio di settore SM88U;
-
Riparazione di altri beni di
consumo, codice attività 52.74.0, compresa nello studio di settore SG98U;
-
Altre attività di servizi alle
imprese n.c.a., codice attività 74.87.8, Altri servizi alle famiglie, codice
attività 93.05.0, comprese nello studio di settore SG99U,
non sono tenuti all’obbligo di compilazione dei
modelli per l'annotazione separata. I predetti contribuenti non sono tenuti a
tale adempimento in quanto, nei loro confronti, l'eventuale obbligo di
annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore decorre dal 1° maggio 2007.
Tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, è
possibile compilare tali modelli, nel caso in cui si sia volontariamente
proceduto ad effettuare detta annotazione separata.
Coerentemente con le modifiche introdotte dalla
legge finanziaria per il 2007 relative all’applicazione degli studi di settore,
i modelli per l’annotazione separata contengono delle novità che permettono di
identificare le diverse ipotesi in cui si trova il contribuente.
In particolare nel modello M sono stati aggiunti
nuovi codici che descrivono le cause di “esclusione” dall’applicazione
dell’annotazione separata, relative a :
-
periodo di non normale svolgimento
dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria (codice 3);
-
periodo di non normale svolgimento
dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o
fallimentare (codice 4).
Per i contribuenti tenuti agli obblighi
dell’annotazione separata che rientrano in una delle fattispecie previste per i
codici 3 e 4, la compilazione del modello M, con l’indicazione nel campo
“Esclusione” dei predetti codici, sostituisce l’adempimento relativo alla
compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi di settore previsto dall’art. 1, comma 19 della
legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
La disposizione di legge richiamata, prevede,
infatti, che i contribuenti interessati dalle cause di esclusione relative a
cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria e periodo di non normale
svolgimento dell’attività, sono tenuti all’invio dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, al fine di
individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare.
Si fa, inoltre, presente che i contribuenti che
esercitano due o più attività di impresa, ovvero una o più attività, in diverse
unità di produzione o di vendita e che dichiarano ricavi compresi tra 5.164.169
e 7.500.000 euro sono anch’essi esonerati dalla compilazione dei suddetti
modelli, in deroga a quanto ordinariamente previsto nelle istruzioni comuni ai
quadri RE, RF e RG dei modelli Unico 2007.
In questi casi, il contribuente trasmetterà il
modello Unico 2007 senza allegare il modello studi di settore e senza tener
conto della segnalazione fornita dal diagnostico in sede di trasmissione della
dichiarazione (segnalazione di errore: ***C).
Allo stesso modo, nelle ipotesi di cessazione
dell’attività e nelle altre ipotesi di periodo di non normale svolgimento
dell’attività (diverse da quelle relative alla liquidazione ordinaria e coatta
amministrativa o fallimentare), il contribuente tenuto alla compilazione dei
modelli per l’annotazione separata dovrà compilare ed inviare il solo modello M.
La compilazione del predetto modello, con
l’indicazione nel campo “Esclusione per punto/attività”, per ognuna delle
attività esercitate, dei codici 2 (cessazione dell’attività) o 3 (altre ipotesi
di periodo di non normale svolgimento dell’attività), sostituisce l’adempimento
relativo alla compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
per l’applicazione degli studi di settore previsto dall’art. 1, comma 19 della
legge finanziaria per il 2007.
Fermo restando che, in linea generale,
l’indicazione di una causa di esclusione relativa all’apertura o chiusura di un
singolo punto vendita o inizio o cessazione di una singola attività determina,
con le precisazioni fornite nelle istruzioni ai modelli per l’annotazione
separata, l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri
per tutta l’attività d’impresa, tale principio deve essere coordinato con le
nuove disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007, riguardanti la
modifica del comma 4 dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998.
Pertanto, se l’apertura di un nuovo punto vendita,
ovvero l’inizio di una nuova attività:
·
avviene da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, oppure
·
costituisce mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti,
il contribuente è comunque tenuto all’applicazione
degli studi di settore.
In tali casi, infatti, a prescindere dalle
percentuali di ricavo conseguite per l’attività iniziata o cessata, l’art. 10,
comma 4, della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 16,
della legge finanziaria per il 2007, non prevede più la sussistenza
di una causa di esclusione.
In concreto, nelle ipotesi citate il contribuente
non dovrà indicare alcuna causa di esclusione parziale all’interno del modello
M, ma dovrà compilare il frontespizio dei tradizionali modelli per gli studi di
settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese, ovvero UK imprese e TM),
utilizzando i codici appositamente previsti, per segnalare la specifica
situazione per la quale è tenuto all’applicazione degli studi di settore. Dovrà
indicare, inoltre, nel medesimo frontespizio, il numero di mesi in cui ha
esercitato l’attività, al fine di consentire al software GE.RI.CO. A.S. di tener
conto di tale aspetto.
Fermo restando che nel modello N Annotazione
separata gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi, e che per la corretta compilazione, si deve fare
riferimento alle istruzioni del "Quadro F - Elementi contabili" dei tradizionali
modelli per gli studi di settore, si rammenta che nella sezione "Ulteriori
elementi contabili", devono essere indicati i dati contabili riferiti all'intera
attività d'impresa del contribuente.
I soggetti che sono obbligati a compilare i
modelli per l'annotazione separata non devono, infatti, compilare i righi del
quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese, SM,
TD, TG, TK imprese, ovvero UK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di
settore, in cui sono richiesti i medesimi dati da indicare nella sezione
"Ulteriori elementi contabili", nel Modello N Annotazione separata. Più
precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: F03, F04, F05, F08,
F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28. Non devono inoltre
essere compilati i righi da F30 a F35, in cui sono richiesti i dati necessari al
calcolo dell’aliquota media ai fini IVA. I soggetti obbligati a compilare i
modelli per l’annotazione separata devono indicare tali dati (ad eccezione di
quelli afferenti la vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso)
nell’apposita sezione predisposta all’interno del modello N.
Esistenze iniziali e rimanenze finali relative
a prodotti finiti.
Come ricordato nella circolare n. 23/E del 2006,
nel quadro F degli Elementi contabili non sono più richieste le informazioni
riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali
relative a prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini
del risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo
studio TG40U (Attività immobiliari), TG69U (Costruzioni) e TK23U (Ingegneria
integrata). In questi casi il contribuente potra' fornire le informazioni
concernenti le predette variabili indicandole nei righi appositamente previsti
nel quadro degli Elementi specifici dei modelli relativi ai tre studi in parola.
Tenuto conto delle modalita' di calcolo previste
per gli studi TG40U (Attività immobiliari), TG69U (Costruzioni) e TK23U
(Ingegneria integrata), il quadro N dei modelli per l'annotazione separata
riporta, contrariamente al quadro F degli elementi contabili dei tradizionali
modelli, i righi N21 e N23 riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e
le Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Tali righi devono essere
compilati solo nel caso in cui il contribuente tenuto alla compilazione dei
modelli per l'annotazione separata, eserciti almeno una delle attivita' comprese
negli studi TG40U, TG69U e TK23U, per i quali debba compilare il relativo
modello e non sia riuscito ad individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze
finali relative a prodotti finiti, direttamente afferenti l'attivita' compresa
nei predetti studi.
Nel modello N Annotazione separata - dati
contabili e del personale a destinazione promiscua, vanno indicati i dati del
personale e quelli contabili che non e' possibile ripartire tra le diverse
attivita' esercitate ovvero tra le diverse unita' di produzione o di vendita,
ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non e'
possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese,
ovvero UK imprese e TM. L'attribuzione di tali componenti alle singole
attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita viene effettuata dal
software di applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata.
Nella circolare n. 31/E del 22
maggio 2007 sono state illustrate, tra l’altro, le novità dei modelli dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ulteriori precisazioni, ai
fini della compilazione e trasmissione dei modelli, sono riportate
nell’allegato 5 alla presente circolare.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
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