|
Premessa.
PAGEREF _Toc167610883 \h 3
1. Le modifiche introdotte dal decreto legge n.
223 del 2006. Modalità dell’accertamento basato sugli studi di settore
PAGEREF _Toc167610884 \h 3
1.1. La disciplina previgente alle modifiche.
PAGEREF _Toc167610885 \h 3
1.2. La nuova disciplina introdotta dal decreto
legge n. 223 del 2006.
PAGEREF _Toc167610886 \h 4
1.3 Adeguamento alle risultanze degli studi di
settore per il periodo d’imposta 2005. PAGEREF _Toc167610887 \h 6
2. Le novità introdotte dalla legge finanziaria
per il 2007.
PAGEREF _Toc167610888 \h 6
2.1 La revisione triennale degli studi di settore.
PAGEREF _Toc167610889 \h 7
2.2 L’utilizzo degli studi in sede di
accertamento. PAGEREF _Toc167610890 \h 7
2.3 Gli indicatori di normalità economica previsti
dalla legge finanziaria per il 2007.
PAGEREF _Toc167610891 \h 9
2.3.1 Gli specifici indicatori di coerenza
previsti dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.
PAGEREF _Toc167610892 \h 9
2.3.2 Gli indicatori di normalità economica
previsti dal comma 14 della legge n. 296 del 2006. Regime transitorio
PAGEREF _Toc167610893 \h 10
2.3.3 Gli indicatori di normalità economica
approvati con D.M. 20 marzo 2007.
PAGEREF _Toc167610894 \h 11
2.3.4 Gli indicatori di normalità economica per i
titolari di reddito di impresa.
PAGEREF _Toc167610895 \h 12
2.3.5 Gli indicatori di normalità economica per i
contribuenti in annotazione separata.
PAGEREF _Toc167610896 \h 18
2.3.6 Gli indicatori di normalità economica per i
titolari di reddito di lavoro autonomo. PAGEREF _Toc167610897 \h 18
2.3.7 I risultati dell’analisi di normalità
economica.
PAGEREF _Toc167610898 \h 21
2.3.8 La valutazione dell’analisi di normalità
economica in sede di accertamento.
PAGEREF _Toc167610899 \h 21
2.3.9 Ulteriori precisazioni ai fini
dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi PAGEREF _Toc167610900 \h 25
3. Le sanzioni applicabili in fase di accertamento
in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli da studi di settore
PAGEREF _Toc167610901 \h 26
3.1 Incremento della sanzione ai fini delle
imposte sui redditi PAGEREF _Toc167610902 \h 27
3.2 Indicazione di cause di esclusione o
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. PAGEREF _Toc167610903 \h 29
3.3 Incremento della sanzione ai fini dell’ IVA e
dell’IRAP. PAGEREF _Toc167610904 \h 29
4. Le modifiche delle cause di esclusione
dall’applicazione degli studi di settore.
PAGEREF _Toc167610905 \h 30
4.1 Cessazione e inizio dell’attività entro sei
mesi. PAGEREF _Toc167610906 \h 31
4.2 Mera prosecuzione di attività svolte da altri
soggetti PAGEREF _Toc167610907 \h 34
4.3 Le informazioni del modello dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
PAGEREF _Toc167610908 \h 35
4.4 Periodo d’imposta diverso da dodici mesi PAGEREF _Toc167610909 \h 36
4.5 Cause d’esclusione riguardanti i soggetti
tenuti all’applicazione dei parametri PAGEREF _Toc167610910 \h 36
5. Il nuovo limite di applicabilità degli studi PAGEREF _Toc167610911 \h 37
6. Le principali novità della modulistica studi
di settore 2007.
PAGEREF _Toc167610912 \h 38
6.1 I codici previsti per le modifiche alle cause
di esclusione.
PAGEREF _Toc167610913 \h 38
6.2 Deducibilità delle spese e componenti negative
relative alle autovetture e riflessi sulle modalità di compilazione dei modelli PAGEREF _Toc167610914 \h 38
6.3 Le novità intervenute nel quadro F – Elementi
contabili PAGEREF _Toc167610915 \h 39
6.4 Modifiche al quadro G relativo alla
indicazione degli elementi contabili PAGEREF _Toc167610916 \h 40
6.5 Obblighi previsti per i contribuenti che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino a
euro 7.500.000.
PAGEREF _Toc167610917 \h 40
7. Gli indicatori previsti per i soggetti per i
quali non si applicano gli studi di settore. Il modello INE – UNICO 2007
PAGEREF _Toc167610918 \h 40
8. L’inibizione degli accertamenti presuntivi nei
confronti dei soggetti congrui alle risultanze degli studi di settore (art. 10,
comma 4-bis, legge 146 del 1998) PAGEREF _Toc167610919 \h 42
8.1 Disapplicazione del comma 4-bis in caso di
infedeltà dei dati indicati nell’allegato studi di settore.
PAGEREF _Toc167610920 \h 44
8.2 La motivazione dell’atto di accertamento.
PAGEREF _Toc167610921 \h 45
8.3 Decorrenza della disposizione.
PAGEREF _Toc167610922 \h 45
I commi da 13 a
27 dell’articolo unico della legge n. 296 del 27
dicembre 2006 (di seguito “legge finanziaria per il 2007”),
hanno introdotto numerose modifiche alla disciplina degli studi di settore,
previsti dall’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tali
modifiche hanno fatto seguito a quelle già varate con il decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4
agosto 2006 (c.d. «Manovra-bis»),
in tema di modalità di accertamento nei confronti dei soggetti in contabilità
ordinaria e dei professionisti.
Con la presente circolare vengono forniti
chiarimenti sull’innovato impianto normativo e sui rilevanti riflessi che esso
determina sull’attività di accertamento.
Con successiva circolare verranno forniti
chiarimenti con riguardo ai 56 studi di settore approvati con i decreti
ministeriali del 20 marzo 2007, pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 76 del 31 marzo
2007, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
LISTNUM LegalePredef 1. Le
modifiche introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006. Modalità
dell’accertamento basato sugli studi di settore
L’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
che costituisce la disposizione di riferimento in tema di utilizzo degli studi
di settore ai fini dell’accertamento, ha subito, negli ultimi anni, numerose
modifiche che hanno determinato una evoluzione del ruolo dello strumento
accertativo connessa a ben precise aspettative nell’ambito della politica
fiscale perseguita in materia di contrasto all'evasione fiscale.
La più recente modifica è quella recata
dall’articolo 37, comma 2, lett a), del decreto legge n. 223 del 2006, che ha abrogato i commi 2 e
3 del citato articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
Gli effetti di tale abrogazione possono essere
meglio colti analizzando preliminarmente l’assetto normativo previgente.
1.1.
La disciplina previgente alle modifiche
Relativamente ai
periodi d’imposta 2003 e precedenti, l’utilizzo
degli studi di settore come strumento di accertamento è vincolato alle seguenti
condizioni:
- scostamento tra i ricavi dichiarati
e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d’imposta
considerato (solo per gli esercenti attività d’impresa in contabilità
semplificata);
- scostamento tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi
d’imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività
d’impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli
esercenti arti e professioni);
- scostamento tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d’imposta
considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri
stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione).
Questo assetto è stato riformato dall’articolo
unico, comma 409, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha modificato le
modalità dell’accertamento basato sugli studi di settore nei confronti dei
contribuenti in contabilità ordinaria, con decorrenza dagli accertamenti
relativi al periodo d’imposta 2004.
È stata in specie estesa la possibilità di
utilizzare gli studi di settore nei confronti dei suddetti contribuenti in
presenza di uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati
dagli studi di settore:
- per almeno due periodi d’imposta,
anche non consecutivi, su tre considerati;
- nel singolo periodo d’imposta,
qualora risultino incoerenze rispetto ad appositi indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale individuati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della
Commissione degli esperti.
Con riguardo al periodo
d’imposta 2004, le condizioni per procedere all’accertamento sulla base degli
studi di settore sono dunque evolute nei termini di seguito riepilogati:
- scostamento tra i ricavi dichiarati
e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d’imposta
considerato (per gli esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata);
- scostamento tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi
d’imposta, anche non consecutivi, su tre considerati (per gli esercenti attività
d’impresa in contabilità ordinaria anche per effetto di opzione e per tutti gli
esercenti arti e professioni);
- scostamento tra i ricavi dichiarati
e quelli stimati dagli studi di settore nel periodo d’imposta e contestuale
incoerenza rispetto agli indici di natura
economica, finanziaria, patrimoniale (per gli esercenti attività d’impresa in
contabilità ordinaria anche per opzione);
- scostamento tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d’imposta
considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri
stabiliti dal D.P.R. n. 570 del 1996 (per tutti i contribuenti in contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione).
L’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 10
della legge n. 146 del 1998, ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, ha di fatto eliminato, tutte le previgenti condizioni per procedere all’accertamento sulla base degli studi
di settore nei confronti degli esercenti imprese in contabilità
ordinaria, anche per opzione, e per gli esercenti arti e professioni.
In questo modo
è stata notevolmente ampliata la possibilità di utilizzare gli studi di settore
in sede di accertamento, dato che l’unica condizione necessaria,
indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa o
di arti e professioni) e dal regime contabile adottato, è rimasta quella dello
scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e
quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d’imposta considerato.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto
legge n. 223 del 2006, la nuova disciplina
in parola ha effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto medesimo. Da ciò deriva quindi che, per la maggior parte dei
soggetti, la nuova disciplina opera con riguardo al periodo d’imposta 2005.
É tuttavia opportuno precisare che, per gli
accertamenti riguardanti i periodi d’imposta 2003 e 2004, la verifica della
condizione di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998
(scostamento per almeno due periodi d’imposta, anche non consecutivi, su tre
considerati) deve essere effettuata considerando anche i periodi d’imposta 2005
e 2006.
Esempio (Impresa in contabilità ordinaria per effetto di opzione).
PERIODO D’IMPOSTA 2003 |
PERIODO D’IMPOSTA 2004 |
PERIODO D’IMPOSTA 2005 |
|
non congruo |
congruo |
non congruo |
L’accertamento basato sugli studi di settore è
effettuabile sia per il 2003 (art. 10, comma 2, legge n. 146 del 1998)
che per il 2005 (nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006) |
PERIODO D’IMPOSTA 2004 |
PERIODO D’IMPOSTA 2005 |
PERIODO D’IMPOSTA 2006 |
|
non congruo |
non congruo |
congruo |
L’accertamento basato sugli studi di settore è
effettuabile sia per il 2004 (art. 10, comma 2, legge n. 146 del 1998)
che per il 2005 (nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006) |
Si segnala inoltre che l’articolo 37, comma 2,
lett. b), del decreto n. 223 del 2006, è intervenuto anche coordinando la
disposizione dell’articolo 10, comma 3-bis, della legge n. 146 del 1998
(riguardante l’obbligo del contraddittorio) con le disposizioni abrogate.
Il comma 3 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006 dispone che, con riferimento
al primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere
effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, con le
modalità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 maggio 1999, n. 195.
A tal riguardo, si ricorda che la circolare n.
34/E del 21 novembre 2006, ha chiarito che il versamento integrativo del primo
acconto, come rimodulato in funzione del maggior saldo versato entro il 31
ottobre 2006, per effetto dell’adeguamento in dichiarazione alle risultanze
degli studi di settore, poteva essere effettuato unitamente al secondo acconto
entro il 30 novembre 2006, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Le novità introdotte dall’articolo unico della
legge finanziaria per il 2007 sono le seguenti:
· la revisione periodica almeno
triennale dello studio di settore (comma 13, che ha
introdotto il nuovo art. 10-bis, nella legge n. 146/98);
· la
modifica dell’art. 10, comma 1, della legge n. 146 del 1998, concernente
l’utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, con la eliminazione
dell’esclusione per i soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi
(comma 23, lett. b);
· l’introduzione
di nuovi indici di coerenza della normalità economica in sede di revisione
periodica degli studi di settore, a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (comma 13, che ha introdotto il nuovo art. 10-bis,
nella legge n. 146/98);
· l’introduzione, già dal periodo
d’imposta 2006, di specifici indici di coerenza di normalità economica (comma 14);
· al comma 16, l’ampliamento della
platea dei contribuenti assoggettati agli studi tramite la previsione
dell’innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per
l’applicazione degli studi di settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni
di euro (art.10, comma 4, lett. a) legge 146/98);
· al comma 16, la modifica di alcune
cause di esclusione dall’applicazione degli studi per ampliare la platea degli
interessati ( art.10, comma 4, lett. b), legge 146/98);
· al
comma 17, la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei
soggetti congrui agli studi di settore (art. 10, comma 4-bis della legge n.
146/1998).
· al
comma 19, primo periodo, l’introduzione di specifici indicatori per i soggetti
cui non si applicano gli studi di settore;
· al
comma 19, secondo periodo, la previsione dell’invio del modello relativo ai dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore anche da parte di
soggetti interessati da alcune cause di esclusione;
· dai
commi da 25 a 27, il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni
relative all’omessa o infedele compilazione del modello studi di settore;
Il nuovo articolo 10-bis della legge 146 del 1998
prevede che gli studi di settore siano soggetti a revisione al massimo ogni tre
anni dalla data di entrata in vigore o di ultima revisione, sentito il parere
della Commissione degli Esperti degli studi di settore prevista dall’art. 10,
comma 7 , della stessa legge n. 146.
La disposizione è collegata all’abrogazione del
comma 399 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (ad opera dell’articolo unico,
comma 15, della legge finanziaria per il 2007), il quale prevedeva un lasso
temporale di quattro anni per la revisione medesima.
La nuova norma prevede, ai fini della revisione,
l’utilizzo dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli della
contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
L’attività di revisione deve essere programmata
annualmente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da
emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Per il periodo d'imposta 2007, gli studi da
sottoporre a revisione sono stati individuati con provvedimento del 14 febbraio
2007, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007.
L’articolo 10, comma 1, della legge n. 146 dell’8
maggio 1998 è stato modificato:
· sopprimendo l’inciso “con periodo
d’imposta pari a dodici mesi”;
· aggiungendo in fine la frase
"qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore
all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi".
La prima modifica ha l’evidente
intento di allargare la platea dei soggetti nei cui confronti è applicabile
l’accertamento basato sugli studi, eliminando l’esclusione di quelli con periodo
d’imposta diverso dai dodici mesi.
La seconda modifica, come già chiarito
dalla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, non ha altra finalità che quella
di ribadire, esplicitandola più chiaramente rispetto al testo previgente, la
valenza probatoria dei ricavi e compensi stimati sulla base dello studio di
settore, quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione
e concordanza.
In altri termini, il nuovo disposto
normativo intende semplicemente riaffermare che gli accertamenti basati sugli
studi di settore possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente
dichiari ricavi o compensi “non congrui” rispetto alla stima, senza che
l’Amministrazione finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a
sostegno della pretesa tributaria.
Va comunque evidenziato che, trattandosi di
presunzione relativa, gli accertamenti in parola devono essere sempre calibrati
tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per
dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente
conseguiti.
Così come va pure considerato che gli
“scostamenti”, cui la innovata disposizione fa riferimento, coincidono con le
“gravi incongruenze” che rappresentano, a propria volta, il presupposto sancito
dall’art. 62-sexies del decreto legge n. 331 del 1993 per fondare l’accertamento
sulle risultanze degli studi di settore.
Tali “gravi incongruenze”, se da un lato “non
si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra
ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli studi di settore” (come
già chiarito dalla circolare n. 58/E del 2002), non possono al tempo stesso
ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente
dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali.
Scostamenti di scarsa rilevanza in
termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all’ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati) potrebbero infatti rivelarsi inidonei ad integrare le
sopra menzionate “gravi incongruenze”, oltre a determinare l’oggettiva
difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di
settore.
Ciò posto, in sede di selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo sulla base degli studi di settore, gli Uffici dovranno
considerare prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, onde
assicurare la massima proficuità dell’azione accertatrice, sia in termini di
effettivo recupero di base imponibile che di deterrenza verso le situazioni a
maggior rischio di evasione.
Gli scostamenti di più modesta entità potranno
comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri
elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.
La
centralità dell’invito al contraddittorio.
Il comma 3-bis dell’art. 10 della
legge n. 146 del 1998 stabilisce che l’Ufficio, prima di procedere alla notifica
dell’avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire presso i
propri uffici.
La disposizione conferma la prassi già da tempo
seguita dall’Agenzia, nella consapevolezza che il contraddittorio con il
contribuente rappresenta una fase essenziale del procedimento di accertamento
basato sugli studi di settore.
La circolare n. 32/E aveva già ampiamente messo in
luce la centralità di tale fase, evidenziando che in tale sede l’Ufficio ha il
compito di “…verificare e di adeguare le risultanze dello studio di settore
alla situazione effettiva del contribuente…..” garantendo al contribuente
la possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle
risultanze degli studi di settore.
È stato inoltre chiarito, sempre in quella sede,
che: “.... lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove
documentali, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile
sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo
che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale
capacità di convincimento.
In tal senso si è espressa la Corte di
Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2891 del 27 febbraio 2002,
nella quale si afferma che il contribuente può confutare il ragionamento
presuntivo dell'Amministrazione "eventualmente confermando al contempo, con
delle presunzioni, la validità del suo operato". In particolare, possono essere
evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono prese in
considerazione dallo studio di settore (che costituisce uno strumento idoneo a
rappresentare l'andamento dell'attivita' in condizioni di normalità) e che,
pertanto, non incidono nella determinazione del relativo risultato…”.
La più recente sentenza della Suprema Corte, n.
17229 del 28 luglio 2006, afferma inoltre che la presunzione costituita dagli
studi di settore, quale che sia la sua connotazione giuridica, può essere
legittimamente utilizzata dall’Amministrazione finanziaria, a condizione che
venga regolarmente esperito il contraddittorio con il contribuente o nel caso
del mancato riscontro da parte di quest’ultimo al relativo invito.
Tra le novità più rilevanti della legge
finanziaria per il 2007, in tema di studi di settore, spicca l’introduzione:
· di specifici indicatori di coerenza
economica di cui tenere conto in sede di elaborazione e revisione degli studi di
settore (nuovo articolo 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998);
· di indicatori di normalità economica
relativi a tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2006
(art. 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007).
I suddetti indicatori hanno la funzione di
segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori
del settore. Tali anomalie determinano effetti anche sul calcolo del risultato
di congruità determinato dal software GE.RI.CO..
Il nuovo art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146
del 1998, dispone che l’elaborazione e la revisione degli studi di settore
dovrà essere effettuata tenendo conto anche “di valori di coerenza,
risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a
comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.”.
Il comma 14 prevede invece che “Fino alla
elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto
degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge
8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si
tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima
legge.”.
Dal combinato disposto delle due norme, deriva che
tutti gli studi di settore elaborati o revisionati, in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta 2007, prevederanno l’utilizzo degli specifici indicatori di
normalità, a cominciare dai 65 studi facenti parte del programma delle revisioni
degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007,
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14
febbraio 2007.
Nelle more della definizione degli indicatori di
cui al comma 2, dell’articolo 10-bis, della legge n. 146 del 1998, il comma 14
della legge finanziaria per il 2007 ha disposto, l’utilizzo di “indicatori di
normalità economica, di significativa rilevanza idonei all’individuazione di
ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attività svolta”.
Gli indicatori di normalità economica, previsti al
comma 14 della legge finanziaria per il 2007, sono stati approvati con decreto
del Ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicati nel S.O.
alla “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 31 marzo 2007.
Detti indicatori, sono applicabili a tutti gli
studi di settore, in vigore per il periodo d’imposta 2006, fino alla
elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli
indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146. Occorre quindi sottolineare come gli indicatori di cui al
comma 14 della citata legge finanziaria per il 2007, assumano una valenza
transitoria in quanto verranno gradualmente sostituiti, con l’evoluzione degli
studi previsti a decorrere dal periodo d’imposta 2007, dagli indicatori di
normalità di cui al comma 2 del nuovo articolo 10-bis della legge n. 146 del
1998.
Gli indicatori di normalità economica applicabili
a decorrere dal periodo d’imposta 2006 contribuiscono alla stima dei ricavi o
compensi mediante gli studi di settore.
Alla tradizionale analisi della congruità dei
ricavi o compensi dichiarati, basata sulla “funzione di ricavo/compenso”, si
aggiunge infatti quella della “normalità economica”, a propria volta basata
sugli indicatori in parola.
In particolare, la eventuale incoerenza rispetto
ai predetti indicatori determina un incremento dei ricavi o compensi stimati
dalla “funzione di ricavo/compenso”, nella misura individuata dai decreti di
approvazione degli indicatori.
Dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori
ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal
software GE.RI.CO., al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo
calcolato, con le consuete modalità, applicando la “funzione di
ricavo/compenso”.
Nel caso di eventuale
“incoerenza” rispetto ad uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale
della stima, fornito dal software GE.RI.CO., consisterà quindi in un
ricavo/compenso puntuale ed un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione
delle singole situazioni di incoerenza.
Si avrà pertanto, in linea generale, un solo
valore di riferimento ai fini dell’eventuale adeguamento in dichiarazione alle
risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà “non congruo” rispetto
alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi
dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore,
tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalità.
Esempio. Periodo d’imposta 2006.
- Ricavi puntuali derivanti
dall’applicazione dello studio di settore……… 1.000
- Maggiori ricavi derivanti
dall’applicazione degli
indicatori di normalità economica…………………………………………
100
- Ricavi puntuali complessivi
derivanti dall’applicazione dello studio di settore
e dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica 1.100
Il contribuente è considerato “congruo” alle
risultanze degli studi di settore se i ricavi o compensi dichiarati sono uguali
o superiori a 1.100.
Occorre evidenziare che il ruolo degli indicatori
previsti dalla legge finanziaria per il 2007 è diverso da quello degli “indici
di coerenza economica”. Questi ultimi, infatti, continueranno ad essere
alla base della valutazione sulla coerenza economica della situazione
dichiarata, la quale, unitamente a quella relativa alla congruità dei ricavi o
compensi, rappresenta il risultato dell’applicazione degli studi di settore alle
attività economiche per le quali sono stati approvati. Anche l’utilizzo degli
indici di coerenza economica rimane immutato, nel senso che le situazioni di
incoerenza continuano a costituire criterio di selezione dei soggetti da
sottoporre a controllo.
Inoltre, gli indicatori di normalità economica in
esame (di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007) non devono
inoltre essere confusi con gli indicatori, previsti dall’abrogato comma 2,
dell’art. 10, della legge n. 146 del 1998 e approvati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U.
n. 30 del 6 febbraio 2006).
Sulla base di quanto disposto dal comma 14 della
legge finanziaria per il 2007, con decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze del 20 marzo 2007, sono stati approvati:
- 5 indicatori di normalità economica
per gli esercenti attività d’impresa;
- 3 indicatori di normalità economica
per gli esercenti attività di lavoro autonomo;
- 2 indicatori di normalità economica
per i contribuenti esercenti due o più attività d’impresa, ovvero una o più
attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita tenuti
all’annotazione separata dei ricavi.
Il meccanismo applicativo degli indicatori è
dettagliatamente descritto nella Nota metodologica allegata al citato decreto di
approvazione. Esso si basa sui dati forniti dal contribuente con il modello di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore.
Nell’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto è
altresì precisato che i ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli
studi di settore che tengono conto dei predetti indicatori, sono utilizzabili
sia ai fini degli accertamenti di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, che ai fini dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore,
previsto dall’articolo 2 del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
Da quanto sopra deriva che, qualora i ricavi o
compensi dichiarati dal contribuente risultino inferiori ai valori stimati dallo
studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione degli indicatori di normalità economica, tale contribuente
risulterà “non congruo” alle risultanze degli studi di settore. Come in
precedenza accennato, i predetti valori costituiranno, altresì, i valori di
riferimento per effettuare l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore
in sede di dichiarazione dei redditi.
Il software GE.RI.CO. 2007, qualora si rendano
applicabili gli indicatori di normalità economica, evidenzia distintamente
l’ammontare dei maggiori ricavi o compensi derivante dall’applicazione di
ciascun indicatore. Ai fini dell’accertamento, così come dell’adeguamento in
dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, dovrà comunque essere
considerato il solo risultato finale fornito dal software (comprensivo dei
detti, eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall’analisi della
normalità economica).
L’articolo 4, comma 2, del decreto di approvazione
stabilisce inoltre che gli indicatori di normalità economica sono utilizzati
anche per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento di cui
all’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo aver normalizzato la
posizione del contribuente ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 14.
In base a tale disposizione, pertanto, i risultati
derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti dei
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui
all’art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono calcolati tenendo conto
degli indicatori di normalità economica, sia ai fini della verifica del livello
di congruità, sia ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per
accedere o permanere nel regime agevolato.
Per i contribuenti soggetti agli studi di settore
che sono titolari di reddito di impresa, gli indicatori individuati sono i
seguenti:
a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni
mobili strumentali e valore degli stessi;
b) rotazione del magazzino o durata delle
scorte;
c) valore aggiunto per addetto;
d) redditività dei beni mobili strumentali.
Per una compiuta definizione degli indicatori,
nonché dei criteri di elaborazione e delle modalità di applicazione degli
stessi, si rimanda a quanto esposto nella Nota metodologica contenuta
nell’Allegato 1 al decreto 20 marzo 2007. Con riferimento alle formule relative
alla costruzione degli indicatori si rinvia all’allegato n. 1 della presente
circolare.
a) Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e
valore degli stessi
Tale indicatore viene preso in considerazione solo
per gli studi di settore che utilizzano la variabile “valore dei beni
strumentali” nelle funzioni di regressione.
L’indicatore verifica che vi sia
coerenza tra i costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e il valore
degli stessi esposto ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
In particolare, i costi di disponibilità
considerati sono gli ammortamenti per beni mobili strumentali e i costi per il
godimento di beni di terzi per i medesimi beni acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria. Il valore dei beni mobili strumentali è
considerato al netto del valore dei beni disponibili in dipendenza di contratti
di locazione non finanziaria.
Per ciascuno studio di settore sono state
individuate le soglie massime di coerenza dell’indicatore, attraverso l’analisi
delle relative distribuzioni ventiliche (si veda l’Allegato 1.A al decreto 20
marzo 2007).
L’indicatore segnala un’incoerenza nel caso in cui
il valore dichiarato dei costi di disponibilità dei beni mobili strumentali si
posizioni al di sopra del valore massimo ammissibile, ottenuto moltiplicando la
soglia massima di coerenza individuata, con riferimento allo studio di settore
applicabile, per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al netto del
valore dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione non
finanziaria).
In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente
detto valore massimo ammissibile costituisce parametro di riferimento per la
determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati
moltiplicando tale eccedenza per il coefficiente individuato per il dato studio
di settore (riportato nell’Allegato 1.B al decreto 20 marzo 2007).
L’indicatore in esame mira a contrastare, tra
l’altro, anche determinati fenomeni di infedele indicazione dei dati indicati
dal contribuente nel modello relativo ai dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore che denotano situazioni quanto meno
“anomale” (es. mancata indicazione del valore dei beni strumentali mobili a
fronte, invece, di deduzione delle relative quote di ammortamento, ecc.).
L’indicatore trova applicazione anche quando a fronte di determinate quote di
costi ed ammortamenti riferibili ai beni strumentali mobili non corrisponde un
adeguato ammontare di beni strumentali in linea con quelli considerati “normale”
del settore.
Esempio (studio di settore SD46U).
- Valore di soglia ammesso per l’indicatore per lo
studio SD46U: 20% (cfr. Allegato 1.A al decreto 20 marzo 2007).
- Coefficiente da applicare ai costi di
disponibilità dei beni strumentali mobili per lo studio SD46U: 4,74 (cfr.
Allegato 1.B al decreto 20 marzo 2007).
- Costi di disponibilità per beni mobili
strumentali dichiarati (ammortamenti e canoni di locazione finanziaria): 7.000.
- Valore dei beni strumentali dichiarato (al netto
del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria): 30.000.
- Valore massimo ammissibile dei costi di
disponibilità: 6.000 (=30.000 * 0,20).
In tal caso il valore eccedente è pari a 1.000
(=7.000 – 6.000).
Il valore 1.000 sarà moltiplicato per il
coefficiente stabilito per lo studio SD46U (4,74).
Il risultato, pari a 4.740 (1.000 * 4,74),
costituirà il maggior ricavo derivante dall’applicazione dell’indicatore della
normalità economica considerato.
b) Rotazione di magazzino e durata delle
scorte
Relativamente alla gestione del magazzino, viene
preso in considerazione l’indicatore di normalità economica “Rotazione del
magazzino” ovvero l’indicatore “Durata delle scorte”, a seconda che lo studio
preveda il primo ovvero il secondo quale indicatore di coerenza.
Per taluni studi che non prevedono indicatori di
coerenza relativi alla gestione del magazzino, sono stati individuati, ai fini
dell’analisi di normalità economica, valori massimi di soglia relativi
all’indicatore “Durata delle scorte” (si veda l’Allegato 1.C al decreto 20 marzo
2007).
L’analisi di normalità economica relativa alla
gestione del magazzino, pertanto, non si applica agli studi di settore per i
quali non sono previsti gli indicatori di coerenza “Rotazione del magazzino” o
“Durata delle scorte” e che non sono compresi nell’allegato 1.C al decreto 20
marzo 2007.
L’indicatore di normalità economica in questione
entra in funzione alla duplice condizione che:
- risulti una grave incoerenza rispetto al relativo indicatore di coerenza (in
particolare, l’indicatore “Rotazione del magazzino” ovvero l’indicatore “Durata
delle scorte” sia inferiore alla soglia minima di coerenza o, rispettivamente,
superiore alla soglia massima di coerenza derivante dall’applicazione dello
studio di settore);
- risulti un valore delle “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale” superiore al relativo valore delle “Esistenze iniziali”.
Qualora si verifichino le due condizioni sopra
elencate, il costo del venduto viene aumentato di un importo pari all’incremento
di magazzino.
Il nuovo valore di costo del venduto così ottenuto
costituisce parametro di riferimento per una nuova applicazione dell’analisi
della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità
economica.
I maggiori ricavi da normalità economica derivanti
dall’indicatore relativo alla gestione del magazzino sono pari alla differenza
tra il ricavo puntuale di riferimento derivante dall’applicazione dell’analisi
della congruità con il nuovo valore di costo del venduto e il ricavo puntuale di
riferimento di partenza, derivante dall’applicazione dell’analisi della
congruità sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
Esempio (Rotazione del magazzino).
- Soglia minima di coerenza dell’indicatore
“Rotazione del magazzino” per lo studio di settore in questione: 3.
- Valore di “Rotazione del magazzino” calcolato:
2.
- Rimanenze finali dichiarate: 2.000.
- Esistenze iniziali dichiarate: 1.200.
In tal caso, considerato che la rotazione del
magazzino è inferiore rispetto alla soglia minima dell’indicatore di coerenza
determinata dallo studio di settore in questione, la differenza tra le Rimanenze
finali e le Esistenze iniziali (2.000 – 1.200 = 800) costituisce maggior Costo
del venduto e determina un maggior ricavo da normalità economica attraverso una
nuova applicazione di GE.RI.CO..
Per effetto di questo specifico indicatore, come
in precedenza accennato, l’adeguamento che viene proposto dal software GE.RI.CO.
ai fini IVA al soggetto non congruo risulterà di importo differente rispetto a
quello proposto ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
In particolare, l’importo di adeguamento ai fini
IVA sarà calcolato come differenza tra il ricavo puntuale di riferimento e i
ricavi dichiarati. Ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, invece, l’importo
sarà calcolato come il precedente, al netto dell’eventuale maggior costo del
venduto derivante dall’indicatore “Rotazione del magazzino” o “Durata delle
Scorte”.
c) Valore aggiunto per addetto
Tale indicatore verifica che il valore aggiunto
per addetto calcolato, pari al rapporto tra valore aggiunto dell’impresa e
numero degli addetti, sia coerente con il valore minimo di soglia individuato
con riferimento al singolo studio di settore e all’area territoriale in cui
opera l’impresa.
Il valore aggiunto dell’impresa è pari alla
differenza tra ricavi da congruità e da normalità economica, più aggi e proventi
derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi.
Si evidenzia, in particolare, che i ricavi da
congruità e da normalità economica sono pari al ricavo puntuale di riferimento
derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità, eventualmente
incrementato con i maggiori ricavi da normalità economica derivanti dagli
indicatori “Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e
valore degli stessi” e “Rotazione del magazzino” o “Durata delle scorte”.
Si sottolinea, inoltre, che tra i costi si
riconosce l’eventuale maggior costo del venduto derivante dall’applicazione
dell’analisi di normalità economica relativa agli indicatori “Rotazione del
magazzino” o “Durata delle scorte”.
Per cogliere adeguatamente le differenze
territoriali, sono stati utilizzati i risultati delle analisi di territorialità
elaborate ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Pertanto, per il settore del commercio sono stati
utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità del
commercio”, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in
termini di:
· grado di modernizzazione del
commercio;
· grado di copertura dei servizi di
prossimità;
· caratteristiche socio-economiche del
territorio.
In particolare, le soglie minime di coerenza
dell’indicatore “Valore aggiunto per addetto” sono riportate negli Allegati 1.D
ed 1.E al decreto 20 marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di
settore per cui è applicata la territorialità del commercio a livello comunale e
a livello provinciale.
Per le attività economiche del comparto
manifatturiero e dei servizi sono stati invece utilizzati i risultati dello
studio relativo alla “territorialità generale”, che ha suddiviso il territorio
nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
· grado di benessere;
· livello di qualificazione
professionale;
· struttura economica.
In particolare, le soglie minime di coerenza
dell’indicatore “Valore aggiunto per addetto” sono riportate negli Allegati 1.F
ed 1.G al decreto 20 marzo 2007, con riferimento, rispettivamente, agli studi di
settore per cui è applicata la territorialità generale a livello comunale e a
livello provinciale.
Per i soggetti che svolgono l’attività in
condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza
dell’indicatore “Valore aggiunto per addetto” è ridotto del 50%.
La condizione di marginalità economica è
riconosciuta alle persone fisiche che presentano ricavi dichiarati, comprensivi
degli eventuali maggiori ricavi da congruità e degli eventuali maggiori ricavi
da normalità economica derivanti dall’indicatore “Rapporto tra costi di
disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi” e
dall’indicatore “Rotazione del magazzino” o “Durata delle scorte”, inferiori al
limite dei ricavi previsto per il regime fiscale delle attività marginali ai
sensi dell’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per i soggetti che svolgono l’attività in
condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31
dicembre 2006, il valore della soglia minima di coerenza dell’indicatore “Valore
aggiunto per addetto” è ridotto del 60% anziché del 50%.
Nel caso in cui il valore calcolato
dell’indicatore in questione si posizioni al di sotto della relativa soglia
minima di coerenza, il maggior ricavo da normalità economica è determinato
moltiplicando il numero degli addetti per la differenza tra la soglia minima di
coerenza e il valore dell’indicatore.
Esempio (studio di settore TG55U).
- Valore aggiunto per addetto calcolato: 10.000
- Valore minimo di soglia individuato per lo
studio TG55U (cluster 5 della territorialità generale a livello comunale):
12.000 (cfr. Allegato 1.F al decreto 20 marzo 2007).
- Numero addetti: 20.
In tal caso, il maggior ricavo da normalità
economica sarà dato dal numero degli addetti (20), moltiplicato per la
differenza, pari a 2.000, tra il valore di soglia (12.000) e il valore aggiunto
calcolabile in base ai dati dichiarati (10.000); pertanto, il maggior ricavo
derivante da tale indicatore sarà pari a 40.000 (20 * 2.000).
d) Redditività dei beni strumentali mobili
L’indicatore è dato dal rapporto tra margine
operativo lordo e valore dei beni mobili strumentali, questi ultimi al netto del
valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non
finanziaria.
Il margine operativo lordo è calcolato come
differenza tra ricavi da congruità e da normalità economica, più aggi e proventi
derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, meno i costi.
Si evidenzia che i ricavi da congruità e da
normalità economica sono pari al ricavo puntuale di riferimento derivante
dall’applicazione dell’analisi della congruità, eventualmente incrementato con i
maggiori ricavi da normalità economica derivanti dagli indicatori “Rapporto tra
costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi”,
“Rotazione del magazzino” o “Durata delle scorte” e “Valore aggiunto per
addetto”.
Tra i costi si comprende l’eventuale maggior costo
del venduto derivante dall’applicazione dell’analisi di normalità economica
relativa agli indicatori “Rotazione del magazzino” o “Durata delle scorte”.
Al fine di evidenziare le differenze territoriali,
ove rilevanti, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite
nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore.
In particolare, per alcune attività economiche del
comparto manifatturiero e dei servizi sono stati utilizzati i risultati dello
studio relativo alla “territorialità generale”, che ha suddiviso il territorio
nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
· grado di benessere;
· livello di qualificazione
professionale;
· struttura economica.
Pertanto, con riferimento a tali attività
economiche, le soglie minime di coerenza dell’indicatore “Redditività dei beni
strumentali mobili” sono riportate negli Allegati 1.H e 1.I al decreto 20 marzo
2007, rispettivamente, per gli studi di settore cui è applicata la
territorialità generale a livello comunale e a livello provinciale.
Le soglie minime di coerenza per i rimanenti studi
di settore, per i quali non è risultata significativa la suddivisione
territoriale, sono riportate nell’Allegato 1.L al decreto 20 marzo 2007.
Qualora il valore calcolato dell’indicatore
“Redditività dei beni strumentali mobili” risulti inferiore rispetto al relativo
valore minimo di soglia, i maggiori ricavi da normalità economica sono calcolati
come prodotto tra il valore dei beni mobili strumentali e la differenza tra la
soglia minima di coerenza e il valore dell’indicatore.
Esempio (studio di settore TD16U).
- Valore dei beni mobili strumentali (esclusi
quelli in locazione non finanziaria): 20.000.
- Redditività dei beni mobili strumentali
calcolata: 0,10.
- Valore minimo di soglia individuato per lo
studio TD16U (cluster 1 della territorialità generale a livello comunale): 0,35
(cfr. Allegato 1.H al decreto 20 marzo 2007).
Nel caso in esame, il maggior ricavo da normalità
economica è determinato dal prodotto tra il valore del bene strumentale (20.000)
e la differenza (pari a 0,25) tra il valore minimo di soglia (0,35) e il valore
calcolato (0,10); pertanto, il maggior ricavo derivante da tale indicatore sarà
pari a 5.000 (20.000 * 0,25).
Nel caso di contribuenti che esercitano due o più
attività di impresa, ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di
produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo
i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, l’analisi di normalità economica
può essere applicata solo sull’intera struttura aziendale, a valle
dell’applicazione degli studi di settore ai singoli punti o segmenti
dell’impresa.
Per i contribuenti in annotazione separata,
pertanto, una volta determinato il ricavo da congruità relativo a tutta
l’impresa, sono applicati i seguenti indicatori di normalità economica:
a) valore aggiunto per addetto;
b) redditività dei beni mobili strumentali.
Gli indicatori suddetti sono calcolati con le
medesime modalità indicate precedentemente, al netto dell’applicazione dei primi
due indicatori ivi elencati (rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili
strumentali e valore degli stessi; rotazione del magazzino o durata delle
scorte).
Le soglie minime di coerenza dei due indicatori
sopra elencati sono state determinate ponderando le soglie minime di coerenza,
individuate per singolo studio o segmento dell’impresa, per la relativa
percentuale di ricavi dichiarati.
Per i contribuenti soggetti agli studi di settore
che sono titolari di reddito di lavoro autonomo, gli indicatori individuati sono
i seguenti:
a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili
strumentali e valore degli stessi;
b) resa oraria per addetto o resa oraria del
professionista.
Per una compiuta definizione degli indicatori,
nonché dei criteri di elaborazione e delle modalità di applicazione degli
stessi, si rimanda a quanto esposto nella Nota metodologica contenuta
nell’Allegato 2 al decreto 20 marzo 2007.
a) Rapporto tra ammortamenti dei beni mobili
strumentali e valore degli stessi
Tale indicatore viene preso in considerazione solo
per gli studi di settore che utilizzano la variabile “valore dei beni
strumentali” nelle funzioni di regressione.
L’indicatore effettua un controllo di coerenza tra
il valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore degli
stessi beni, al netto di quelli acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria e non finanziaria, esposto ai fini dell’applicazione degli
studi di settore.
Per ciascuno studio di settore sono state
individuate le soglie massime di coerenza dell’indicatore, attraverso l’analisi
delle relative distribuzioni ventiliche (si veda l’Allegato 2.A al decreto 20
marzo 2007).
L’indicatore segnala un’incoerenza nel caso in cui
il valore dichiarato degli ammortamenti per beni mobili strumentali si posizioni
al di sopra del valore massimo ammissibile, ottenuto moltiplicando la soglia
massima di coerenza individuata, con riferimento allo studio di settore
applicabile, per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al netto del
valore dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e
non finanziaria).
In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente
detto valore massimo ammissibile costituisce parametro di riferimento per la
determinazione dei maggiori compensi da normalità economica, calcolati
moltiplicando tale eccedenza per il coefficiente individuato per il dato studio
di settore (riportato nell’Allegato 2.B al decreto 20 marzo 2007).
Esempio (studio di settore TK10U):
- Valore di soglia ammesso per l’indicatore per lo
studio TK10U: 28,94% (cfr. Allegato 2.A al decreto 20 marzo 2007).
- Coefficiente da applicare agli ammortamenti per
beni mobili strumentali per lo studio TK10U: 3,93 (cfr. Allegato 2.B al decreto
20 marzo 2007).
- Ammortamenti per beni mobili strumentali
dichiarati: 12.000.
- Valore dei beni mobili strumentali dichiarato
(al netto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria e non finanziaria): 25.000.
- Valore massimo ammissibile degli ammortamenti
per beni mobili strumentali: 7.235 (25.000 * 0,2894).
In tal caso il valore eccedente è pari a 4.765
(12.000 – 7.235).
Il valore 4.765 sarà moltiplicato per il
coefficiente stabilito per lo studio TK10U (3,93).
Il risultato, pari a 18.726 (4.765 * 3,93),
costituirà il maggior compenso derivante dall’applicazione dell’indicatore di
normalità economica considerato.
b) Gli indicatori di resa oraria
Ai fini dell’analisi di normalità economica, tra i
due indicatori “Resa oraria per addetto” e “Resa oraria del professionista”
viene utilizzato quello che determina i maggiori compensi da normalità economica
più elevati.
b1) Resa oraria per addetto
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i
compensi netti e il numero di ore lavorate dagli addetti. I compensi netti sono
pari ai compensi da congruità e da normalità economica meno i compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività
professionale o artistica meno le spese per collaboratori coordinati e
continuativi.
I compensi da congruità e da normalità economica
sono pari al compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione
dell’analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi
da normalità economica con riferimento all’indicatore “Rapporto tra ammortamenti
dei beni mobili strumentali e valore degli stessi”.
Il valore della soglia minima di normalità
economica dell’indicatore “Resa oraria per addetto” è quello risultante
dall’applicazione al singolo contribuente dell’analisi di coerenza dello
specifico studio di settore.
Per i soggetti che svolgono l’attività in
condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza
dell’indicatore è ridotto del 50%.
La condizione di marginalità economica è
riconosciuta alle persone fisiche che presentano compensi dichiarati,
comprensivi degli eventuali maggiori compensi da congruità e degli eventuali
maggiori compensi da normalità economica derivanti dall’indicatore “Rapporto tra
ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi”, inferiori al
limite dei compensi previsto per il regime fiscale delle attività marginali ai
sensi dell’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per i soggetti che svolgono l’attività in
condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31
dicembre 2006, il valore della soglia minima di coerenza dell’indicatore “Valore
aggiunto per addetto” è ridotto del 60% anziché del 50%.
Nel caso in cui il valore calcolato
dell’indicatore in questione si posizioni al di sotto della relativa soglia
minima di coerenza, il maggior compenso da normalità economica è determinato
moltiplicando il numero degli addetti per la differenza tra la soglia minima di
coerenza e il valore dell’indicatore.
b2) Resa oraria del professionista
L’indicatore è calcolato come rapporto tra i
compensi netti del professionista e il numero di ore lavorate dal professionista
stesso.
I compensi netti del professionista sono pari ai
compensi da congruità e da normalità economica meno i compensi corrisposti a
terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o
artistica meno le spese per collaboratori coordinati e continuativi meno le
spese per prestazioni di lavoro dipendente.
I compensi da congruità e da normalità economica
sono pari al compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione
dell’analisi della congruità, eventualmente incrementato con i maggiori compensi
da normalità economica con riferimento all’indicatore “Rapporto tra ammortamenti
dei beni mobili strumentali e valore degli stessi”.
I valori di soglia minimi di coerenza
dell’indicatore “Resa oraria del professionista” sono stati individuati
analizzando le distribuzioni ventiliche in relazione allo studio di settore,
all’area territoriale in cui opera il professionista e all’età professionale.
Per cogliere le differenze territoriali, sono
state utilizzate le analisi di territorialità definite ai fini dell’applicazione
degli studi di settore.
Per le attività professionali sono stati
utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”, che
ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
· grado di benessere;
· livello di qualificazione
professionale;
· struttura economica.
Le soglie minime di coerenza dell’indicatore in
questione sono distintamente elencate, per studio di settore, area territoriale
ed età professionale, negli Allegati 2.C e 2.D al decreto 20 marzo 2007,
rispettivamente, per gli studi di settore cui è applicata la territorialità
generale a livello comunale e a livello provinciale.
Il programma applicativo GE.RI.CO. 2007 visualizza
una serie di informazioni relative all’applicazione della nuova analisi di
normalità economica.
In particolare, fornisce indicazioni in ordine:
· al ricavo puntuale (comprensivo
dell’analisi di normalità economica);
· al ricavo minimo (comprensivo
dell’analisi di normalità economica);
· in caso di esito complessivo di non
congruità, al maggior volume d’affari ai fini IVA e al maggior ricavo ai fini
IIDD/IRAP (di ammontare diverso dal precedente, nel caso in cui l’indicatore di
normalità economica relativo alla gestione del magazzino abbia evidenziato un
maggior costo del venduto);
· in caso di esito complessivo di non
congruità, informazioni di dettaglio relative all’applicazione dei singoli
indicatori (valore calcolato dell’indicatore, valore di soglia di riferimento,
esito di coerenza/incoerenza, eventuale maggior ricavo/compenso);
· in caso di esito complessivo di non
congruità, ricavo puntuale complessivo da congruità e da normalità economica.
Qualora il soggetto risulti “non congruo” a
seguito dell’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della
nuova analisi di normalità economica, il software fornisce quindi l’esito con la
dettagliata indicazione dell’incidenza su di esso di ciascun indicatore di
normalità. Tale incidenza potrà essere positiva per uno o più indicatori (in tal
caso il software segnala il “maggior ricavo/compenso da normalità economica” ad
essi riferibile), così come potrà anche darsi il caso che nessun indicatore
abbia determinato la individuazione di situazioni “non normali” e la posizione
risulti “non congrua” solo in funzione della tradizionale analisi di congruità.
Se invece il contribuente risulta “congruo”, il
software indica l’esito senza fornire ulteriori dettagli. Ciò anche nel caso in
cui l’analisi di normalità economica abbia determinato la stima di maggiori
ricavi o compensi in aggiunta a quelli della tradizionale analisi di congruità,
ma comunque in misura inferiore rispetto a quelli dichiarati.
Considerato che gli indicatori di normalità
economica di cui al comma 14, della legge finanziaria del 2007 sono stati
elaborati sulla base dei dati relativi alla generalità dei soggetti appartenenti
a ciascun settore, in sede di accertamento gli Uffici dovranno valutare con
estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in
cui l’applicazione degli indicatori in parola determini scostamenti assai
rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di
settore.
Tale valutazione andrà effettuata nell’ambito del
contraddittorio, sulla base degli elementi direttamente acquisiti o offerti dal
contribuente al fine di dimostrare la eventuale inattendibilità del risultato
dell’applicazione dello studio, anche con riferimento ai maggiori ricavi o
compensi derivati dall’applicazione di singoli indicatori di normalità
economica.
Qualora la suddetta valutazione porti a ritenere non
attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli Uffici avranno
cura di adeguare la stima complessiva operata dal software GE.RI.CO. alla
concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi
scaturiti dall’applicazione degli indicatori considerati inattendibili.
Ad esempio, qualora a seguito della segnalazione
di incoerenza dell’indicatore “Rapporto tra costi di disponibilità dei beni
mobili strumentali e valore degli stessi”, il software GE.RI.CO. evidenzi un
maggiore ricavo pari a 1.000 e il contribuente dimostri, in sede di
contraddittorio, che l’incoerenza stessa è dovuta all’indicazione di
ammortamenti in relazione ad un unico bene strumentale venduto nel corso
dell’anno ovvero per effetto di ammortamenti anticipati, l’Ufficio rettificherà
i maggiori ricavi complessivamente stimati da GE.RI.CO. non tenendo conto, in
tutto o in parte, di quelli evidenziati dall’applicazione dell’indicatore di
normalità.
Nella fase di contraddittorio particolare
attenzione deve essere inoltre dedicata al controllo della correttezza e
veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti a fini
dell’applicazione degli studi di settore, in generale e soprattutto con
riferimento alle variabili che rilevano ai fini dell’applicazione degli
indicatori di normalità economica. Sarà pertanto cura dell’Ufficio, ad esempio,
verificare le informazioni indicate dal contribuente nel predetto modello (es.
quote di ammortamento, indicazione del personale e dei collaboratori addetti
all’attività, soci che prestano l’attività nella società, la percentuale di
apporto di lavoro, ecc.).
E’ importante altresì evidenziare, ai fini
dell’eventuale neutralizzazione dei maggiori ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione di singoli indicatori di normalità economica, che questi
ultimi sono calcolati dal software GE.RI.CO. secondo una precisa sequenza, che
determina effetti “a cascata”.
Per gli indicatori applicabili ai titolari di
reddito di impresa la sequenza è la seguente:
1) rapporto tra costi di disponibilità dei beni
mobili strumentali e valore degli stessi;
2) rotazione del magazzino o durata delle scorte;
3) valore aggiunto per addetto;
4) redditività dei beni mobili strumentali.
Gli indicatori 1 e 2 determinano un primo livello
del “ricavo puntuale di riferimento”, il quale incide poi sul calcolo dei
successivi indicatori 3 e 4, in quanto viene considerato ai fini della
individuazione del relativo numeratore (rispettivamente, il “valore aggiunto
dell’impresa” ed il “margine operativo lordo”).
L’applicazione dell’indicatore 3 porta alla
individuazione di un secondo livello del “ricavo puntuale di riferimento”, che
incide a propria volta ulteriormente sul numeratore dell’ultimo indicatore 4, la
cui applicazione consente di determinare il definitivo “ricavo puntuale di
riferimento” che tiene conto dell’analisi di normalità economica.
Per gli indicatori applicabili ai titolari di
redditi di lavoro autonomo la sequenza è la seguente:
1) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili
strumentali e valore degli stessi;
2) resa oraria per addetto o resa oraria del
professionista.
L’indicatore 1 (nei limitati casi in cui risulta
applicabile) determina un primo livello del “compenso puntuale di riferimento”,
il quale incide poi sul calcolo dei successivi indicatori 2 e 3, in quanto viene
considerato ai fini della individuazione del relativo numeratore (i “Compensi
netti).
L’applicazione alternativa degli indicatori 2 o 3
consente quindi di determinare il definitivo “compenso puntuale di riferimento”
che tiene conto dell’analisi di normalità economica.
2.3.9 Segue: il caso particolare delle
situazioni di svolgimento dell’attività in condizioni di marginalità economica
Allo scopo di garantire in sede di accertamento il
più proficuo e ragionevole utilizzo degli studi di settore, e più in particolare
dei risultati derivanti dalla nuova analisi della normalità economica, gli
Uffici dovranno tenere in particolare considerazione le situazioni in cui sia
fondatamente ipotizzabile che l’attività sia svolta in condizioni cosiddette “di
marginalità economica”.
Con riguardo a tali situazioni, infatti,
l’applicazione degli indicatori di normalità economica (in specie, il “Valore
aggiunto per addetto” e la “Redditività dei beni mobili strumentali”, i quali,
come già evidenziato, si pongono alla fine della sequenza applicativa) potrebbe
comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva
situazione del contribuente.
La condizione di marginalità economica è
generalmente contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per
ogni singolo di settore, quali ad esempio:
· la localizzazione territoriale
dell’attività;
· le ridotte dimensioni del mercato
servito;
· l’età del contribuente;
· la limitata dotazione di beni
strumentali e/o l’obsolescenza dei beni medesimi;
· l’assenza di dipendenti (per le
attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza);
· l’assenza di costi relativi a
servizi.
In relazione alla localizzazione territoriale, la
marginalità potrebbe ad esempio derivare dall’esercizio dell’attività in ambiti
territoriali particolarmente svantaggiati, caratterizzati da una situazione
economica degradata o da un mercato assai limitato.
Il fattore età, potrebbe a propria volta
determinare una condizione di marginalità economica, come nel caso delle piccole
imprese individuali, in specifici comparti, condotte da soggetti anziani che
svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le
differenziano dalle altre imprese del settore.
Le ridotte dimensioni della struttura (in termini
di numero di addetti, numero di locali destinati allo svolgimento dell’attività
e di dotazione di beni strumentali) può essere un altro elemento che
caratterizza generalmente l’esercizio dell’attività in condizioni di marginalità
economica, unitamente alla obsolescenza dei beni strumentali utilizzati.
Generalmente tali soggetti presentano anche bassi consumi energetici nonché
l’assenza di personale dipendente.
È opportuno evidenziare che i contribuenti hanno
la possibilità di segnalare la situazione di marginalità economica già in sede
di dichiarazione annuale, nel campo “annotazioni” del modello di comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, fornendo
anche una sintetica descrizione degli elementi necessari per valutare
l’effettiva sussistenza della condizione in parola. La segnalazione potrebbe
risultare, inoltre, asseverata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.
Laddove gli elementi necessari per individuare la
“marginalità economica” siano già disponibili (in quanto segnalati – ed
eventualmente asseverati - negli anzidetti sensi o comunque acquisibili dalle
banche dati a disposizione degli Uffici), la situazione andrà valutata fin dal
momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare
l’accertamento basato sugli studi di settore.
Più in particolare, nel caso di specie, la
ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa portare a
distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, l’adozione della
massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia
comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse.
La condizione di marginalità, ove segnalata dal
contribuente ed in presenza di scostamenti rilevanti tra i ricavi o compensi
dichiarati e quelli stimati, può inoltre formare oggetto di specifici
approfondimenti, preliminari alla selezione della posizione per l’accertamento
basato sugli studi di settore.
Tali approfondimenti potranno essere eseguiti
nell’ambito degli accessi brevi per la verifica dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi, dato che spesso la condizione in parola può essere
meglio colta mediante una ricognizione in loco.
Qualora la condizione di marginalità venga in luce
solo in sede di contraddittorio, valgono considerazioni analoghe a quelle fin
qui svolte, restando ferma l’esigenza che tutti gli elementi forniti dal
contribuente vengano attentamente considerati ed eventualmente verificati, anche
in questo caso, mediante accessi brevi nei luoghi di esercizio dell’attività.
2.3.10 Segue: altre situazioni
particolari connesse all’applicazione degli indicatori
Oltre al più generale caso dei contribuenti che
operano in condizioni di marginalità economica, vanno comunque tenute presenti
anche altre, più specifiche situazioni in cui gli indicatori di normalità
economica potrebbero portare a risultati non adeguati alla effettiva posizione
del contribuente.
Considerando l’indicatore “Valore aggiunto per
addetto” è il caso, ad esempio, dei soggetti che hanno alle dipendenze
apprendisti, o per i quali si siano verificate prolungate assenze per malattia
dei dipendenti (o di altri soggetti, compreso il titolare, che vengono
considerati nel denominatore dell’indice).
Con riguardo allo stesso indicatore, ed anche a
quello della “Redditività dei beni mobili strumentali”, un altro esempio può
essere rappresentato dalla esistenza di particolari componenti negative del
reddito (quali perdite su crediti o minusvalenze particolarmente rilevanti) che
abbiano inciso sensibilmente sul numeratore dell’indice contribuendo alla
incoerenza da esso rilevata.
Con riferimento agli indicatori relativi al
magazzino (“rotazione del magazzino” o “durata delle scorte”), l’eventuale
incoerenza potrebbe a propria volta risultare giustificata da particolari situazioni di mercato o di gestione.
Per portare qui pure un esempio, l’incremento delle rimanenze finali potrebbe
scaturire da approvvigionamenti particolarmente consistenti, debitamente
documentati, effettuati nel corso dell’anno, in vista di un rialzo dei prezzi
delle materie prime o delle merci trattate.
Nel caso in cui verifichi una incoerenza derivante
dalla applicazione degli indicatori “rotazione del magazzino” o “durata delle
scorte”, il software GE.RI.CO. 2007 potrebbe evidenziare, con riferimento
all’ammontare dei maggiori ricavi da considerare ai fini dell’eventuale
adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, due
differenti importi:
· uno relativo all’adeguamento da
effettuare ai fini dell’IVA;
· l’altro concernente l’adeguamento ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Tale differenza si deve al particolare meccanismo
applicativo dei citati indicatori, in base al quale:
· il maggior volume d’affari da
normalità economica, rilevante ai fini dell’IVA, viene determinato aumentando la
variabile “costo del venduto” di un importo pari all’incremento del magazzino
registrato nel periodo d’imposta. Il costo del venduto, aumentato negli
anzidetti termini, costituisce quindi il parametro di riferimento per la
riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori
ricavi da normalità economica. Di conseguenza, la differenza tra il ricavo
puntuale di riferimento derivante dalla riapplicazione dell’analisi della
congruità con il nuovo costo del venduto e il ricavo puntuale di riferimento di
partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituirà
il maggior volume d’affari da normalità economica;
· ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, invece, i maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale
indicatore sono calcolati come differenza tra i maggiori ricavi, così come
definiti ai fini dell’Iva, e il maggior costo del venduto pari all’incremento di
magazzino.
In presenza di questi due diversi risultati il
programma GE.RI.CO. propone un importo per l’adeguamento in dichiarazione agli
studi di settore sia ai fini dell’IVA che ai fini delle imposte sui redditi e
IRAP.
A tal riguardo, si fa presente che nei modelli di
dichiarazione relative alle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nell’apposito campo
previsto per l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore occorrerà
indicare rispettivamente il maggior ricavo (o compenso) previsto ai fini delle
imposte sui redditi e il maggior imponibile IRAP e/o l’ammontare dei maggiori
corrispettivi e l’ammontare dell’imposta versata ai fini IVA, tenendo conto
anche delle eventuali differenti risultanze derivanti dall’applicazione di
GE.RI.CO., sulla base dell’applicazione dell’indicatore “Durata delle scorte” o
“Rotazione del magazzino”. Nel modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, quadro F – Elementi contabili, nel
rigo “Adeguamento da studi di settore” occorrerà indicare l’ammontare relativo
ai maggiori ricavi risultante ai fini delle imposte sui redditi.
L’introduzione, da parte del D.M. 20 marzo 2007,
dei nuovi indicatori di normalità economica, per gli studi vigenti per il
periodo d’imposta 2006, è da assimilare ad una “revisione” degli studi medesimi,
poichè comporta un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti
rispetto a quello in precedenza previsto. Pertanto, in linea generale, per il
solo periodo d’imposta 2006, non opera la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, del d.P.R. 195 del 1999, concernente il versamento della
maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale
disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui
confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli
indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per
il 2007, qualora l’ammontare dei ricavi o compensi stimati da GERICO risulta
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili.
A seguito delle modifiche apportate
dai commi 25, 26 e 27 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 all’art. 1
e all’art. 5 del D. Lgs n. 471 del 1997 e, inoltre, all’art. 32 del D. Lgs n.
446 del 1997, è stata aumentata del 10 per cento la sanzione pecuniaria
applicabile in sede di accertamento, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, per le violazioni:
· di omessa o infedele indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore;
· di indicazione di cause di
esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
Con l’aumento della sanzione è stato perseguito un
duplice obiettivo:
· da un lato scoraggiare i
comportamenti, sempre più ricorrenti, di omessa o infedele indicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi finalizzata a ridurre l’ammontare dei
ricavi stimati dagli studi medesimi per renderli “congrui” rispetto a quelli
dichiarati;
· dall’altro, contrastare
adeguatamente le altrettanto ricorrenti situazioni di intenzionale elusione
dell’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi
perseguite mediante l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità in
realtà inesistenti.
La predetta maggiorazione del 10 per cento si
applica alla sanzione-base a condizione che:
- il maggior reddito d’impresa, arte o
professione (per le imposte sui redditi),
- la maggiore imposta o la minore
imposta detraibile o rimborsabile (per l’imposta sul valore aggiunto);
- la maggiore base imponibile (per
l’imposta sulle attività produttive)
accertati a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, eccedano, rispettivamente,
il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti.
Le norme riguardanti l’incremento della sanzione
si applicano con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio
2007 (entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), in ragione del
principio del c.d. “favor rei” sancito dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472
del 1997. Pertanto, la sanzione incrementativa potrà essere applicata con
riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente a tale data.
Occorre infine sottolineare che, ai
sensi del comma 4-bis, dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, il solo
verificarsi invece delle condizioni previste per poter applicare la sanzione
integrativa del 10 per cento (commi da 25 e 27 della legge finanziaria per il
2007), preclude al contribuente anche la possibilità di beneficiare della c.d. “inibizione
degli accertamenti presuntivi”, prevista dal nuovo comma 4-bis dell’articolo
10, della legge n. 146 del 1998, nei confronti dei soggetti congrui ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
Con riferimento
alle imposte sui redditi, il
nuovo comma 2-bis dell’art. 1 del D. Lgs n. 471 del 1997 prevede che la misura
della sanzione minima e massima di cui al comma 2 (ossia la sanzione applicabile
dall’ufficio in fase di accertamento stabilita nella misura tra il cento ed il
duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito
scaturente dalla indicazione in dichiarazione di un reddito imponibile inferiore
a quello accertato o comunque di imposta inferiore a quella dovuta o credito
superiore a quello spettante, nonché per esposizione di indebite detrazioni
d'imposta o indebite deduzioni dall'imponibile) sia elevata del 10 per cento
nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
L'incremento non si
applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato
a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al
10 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Se a seguito della
rettifica da parte dell’ufficio, i dati rettificati derivanti dall’applicazione
di GE.RI.CO. determinino una minore perdita d’impresa, anche in tal caso, ai
fini dell’applicabilità dell’incremento della misura sanzionatoria, deve
ritenersi verificata la condizione del superamento della soglia del 10 per
cento, calcolata, in questo caso, come “minor perdita d’impresa” rispetto a
quella dichiarata dal contribuente.
Pertanto se, a
seguito di un accertamento effettuato sulla base degli studi di settore,
l’ufficio finanziario accerti una maggiore imposta, derivante dalla non corretta
indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, la sanzione da
applicare sarà compresa da un minimo del 110 per cento ad un massimo del 220 per
cento, della maggiore imposta accertata o della differenza del credito, graduata
in base alla gravità della fattispecie commessa.
Esempio 1 - Indicazione di dati non veritieri
nell’allegato studi di settore. Quadro F- Elementi contabili
Periodo d’imposta
2007 – Dati dichiarati nel modello studi di settore
Ricavi |
800.000 |
Costi |
700.000 |
Reddito d’impresa |
100.000 |
|
|
Controllo
dell’ufficio finanziario
Rideterminazione dei
maggiori ricavi |
+ 60.000 ( 860.000)
|
Costi correttamente
indicati nel modello studi di settore |
+ 10.000 (710.000) |
Maggior reddito
d’impresa accertato |
+ 50.000 (150.000) |
In tal caso, si
applica la sanzione che varia tra il 110 e il 220 per cento della maggiore
imposta dovuta in quanto
il maggior reddito d'impresa accertato è superiore al 10 per cento del reddito
d'impresa dichiarato.
Tra le ipotesi di “infedele indicazione dei
dati” nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, oltre alle ipotesi di non corretta
indicazione di quelle informazioni che rilevano ai fini della determinazione
della “funzione di regressione” si ricomprende, altresì,
l’infedele ovvero omessa indicazione di quelle
variabili che, pur non rilevanti ai fini della funzione di regressione, incidono
comunque sulla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (es.
quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’indicatore di
normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali
mobili).
Anche in tali ipotesi
deve ritenersi, quindi, applicabile la sanzione incrementativa del 10 per cento
qualora la rettifica riguardi dati erroneamente indicati nell’allegato studi di
settore, ancorché non riguardanti variabili utilizzabili nella funzione di
regressione, qualora l’ufficio abbia rilevato un maggior reddito d’impresa o di
lavoro autonomo superiore al 10 per cento di quello dichiarato dal contribuente.
L’incremento della
sanzione non è, invece, applicabile in relazione a quelle fattispecie di
infedele od omessa indicazione nell’allegato studi di settore delle variabili
c.d. “descrittive”, cioè quelle concernenti i dati specifici dell’attività che
non influenzano né il risultato dello studio di settore, né tantomeno incidono
sulla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Infatti
l’incremento della sanzione è applicabile esclusivamente nel caso in cui, a
seguito della rettifica effettuata dagli uffici derivi un maggior reddito
(ovvero una minore perdita) d’impresa o di lavoro autonomo superiore alla
predetta soglia del 10 per cento.
La sanzione
aggiuntiva si applica anche nell’ipotesi in cui il contribuente, per sfuggire
all’applicazione degli studi di settore, indichi nel modello di dichiarazione
UNICO cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.
In tal caso
l’ufficio, ai fini della concreta applicazione della sanzione, considerato che
non è in possesso delle informazioni dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, dovrà richiedere al contribuente, una
volta constatata l’inesistenza della causa di esclusione dagli studi o di
inapplicabilità, le predette informazioni e procedere alll’applicazione dello
studio di settore sulla base del calcolo risultante da GE.RI.CO., relativo al
periodo d’imposta interessato dal controllo.
Qualora, in fase di
accertamento, il risultato derivante dall’applicazione degli studi di settore,
soddisfi le condizioni previste dai commi da 25 a 27 della legge finanziaria per
il 2007, l’ufficio dovrà procedere all’irrogazione della predetta maggior
sanzione amministrativa, oltre all’applicazione della sanzione prevista per
l’omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore.
3.3 Incremento della sanzione
ai fini dell’ IVA e dell’IRAP.
Analoga previsione
sanzionatoria, prevista ai fini delle imposte sui redditi, viene introdotta sia
per l’IVA che per l’IRAP.
Per quanto concerne le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, il comma 4-bis all’articolo 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 (disciplinante le sanzioni applicabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), introdotto dal comma 26 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, prevede una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.
Tale ultima disposizione stabilisce che se dalla dichiarazione IVA presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Pertanto, al verificarsi delle ipotesi precedentemente esaminate (infedele o omessa indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non esistenti) la misura della predetta sanzione (dal 100 al 200%) viene incrementata del 10 per cento. L’incremento non si applica se la maggiore IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, non supera il 10 per cento dell’IVA dichiarata.
In linea con
tale previsione, per le
dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, il nuovo
comma 2-bis dell'articolo 32 del d.lgs n. 446 del 1997 (disciplinante le sanzioni in materia di IRAP),
introdotto dal comma 27 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007,
prevede una integrazione del 10 per cento delle sanzioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo. In tali ipotesi l’incremento non si applica se il maggior
imponibile IRAP accertato non è superiore al 10 per cento dell’imponibile IRAP
dichiarato.
4. Le modifiche delle
cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore
La legge finanziaria per il 2007 ha operato
significativi interventi in ordine ad alcune cause di esclusione
dall’applicazione degli studi di settore. Si tratta, in particolare, delle
disposizioni contenute nei commi 16 e 23, lettera a), dell’articolo unico della
legge finanziaria per il 2007, le quali hanno modificato l’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146.
La nuova formulazione del comma 4 della legge 8
maggio 1998, n. 146, alla lettera b) dispone che, sono esclusi dall’applicazione
degli studi di settore i contribuenti “che hanno iniziato o cessato
l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività
costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti”.
La norma rimuove,
allargando in questo modo la platea degli obbligati agli studi di settore,
alcune cause di esclusione dalla loro applicazione.
Al riguardo, si
ricorda che gli studi di settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti
che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta.
Tuttavia il
legislatore ha circoscritto tale generalizzata esclusione prevedendo, con
effetto dal periodo d’imposta 2006, l’applicazione degli studi di
settore nei confronti dei soggetti che:
a) hanno cessato l’attività ed entro sei mesi l’hanno nuovamente intrapresa;
b) hanno iniziato (o meglio “continuato”), una attività precedentemente svolta da
altri soggetti.
Pertanto, la modifica
normativa intende ricomprendere nell’applicazione degli studi di settore i
soggetti che, al fine di eludere tale strumento di accertamento, cessano
l’attività (ad esempio il 28 dicembre 2006) ed entro un breve lasso temporale,
non superiore ai sei mesi dalla cessazione (ad esempio 15 marzo 2007) la
riaprono.
La scelta di
riportare tali situazioni nell’ambito di applicazione degli studi di settore
trova la sua giustificazione nel fatto che, in realtà, le attività iniziate non
rappresentano vere e proprie “nuove” iniziative produttive. Infatti, essendo le
stesse già avviate, possono essere considerate una continuazione dell’attività
precedentemente cessata e, pertanto, suscettibili di «stima» sulla base anche
degli studi di settore.
Il comma 18 della legge finanziaria per il 2007
precisa, inoltre, che le disposizioni previste al comma 4, lett. b), dell’art.
10 della legge n. 146 del 1998 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla
data 31 dicembre 2006.
La nuova disciplina introdotta con la legge
finanziaria per il 2007 trova la sua ratio nella volontà del legislatore
di contrastare diffusi fenomeni elusivi da parte di quei contribuenti che si
sottraggono alla compilazione degli studi di settore con chiusure fittizie
dell’attività.
Allo scopo di perseguire tale finalità, la nuova
disciplina stabilisce che la cessazione ed il successivo inizio dell’attività
non determinano causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore
qualora ricorrano contestualmente i tre seguenti requisiti:
1) che
l’attività iniziata venga svolta dallo stesso soggetto che precedentemente aveva
cessato l’attività;
2) che
l’attività venga nuovamente iniziata entro il termine di sei mesi dalla sua
cessazione;
3) che
l’attività presenti il carattere della “omogeneità” rispetto a quella
preesistente.
1) Attività svolta dallo stesso soggetto
Il requisito di cui al punto 1) comporta
necessariamente che vi sia identità tra il soggetto che ha cessato l’attività e
quello che la inizia nuovamente entro il termine dei sei mesi.
Appare opportuno chiarire, in questa sede,
l’esatta portata della locuzione “da parte dello stesso soggetto”
utilizzata dal legislatore nel contesto della lettera b) del comma 4
dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
A tale scopo bisogna, quindi, distinguere tra
persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti (società di persone e/o
di capitali, enti commerciali e non commerciali, etc.).
Nessun problema specifico si pone con riferimento
alla prima ipotesi. Infatti, per la persona fisica/imprenditore individuale
sussiste una naturale ed insita coincidenza tra il soggetto che ha cessato e
colui che ha iniziato l’attività, nonostante l’inizio attività avvenga con
attribuzione di una nuova partita IVA.
Analogo ragionamento va applicato al caso di
cessazione ed inizio attività da parte di un’impresa familiare di cui sia
titolare un imprenditore individuale, in quanto anche in tale ipotesi non si ha
una modificazione del soggetto rilevante ai fini fiscali.
Ciò premesso, ne consegue che la verifica
dell’applicabilità degli studi di settore al caso concreto dovrà essere
effettuata con riferimento ai soli requisiti dell’omogeneità delle attività e
del termine di sei mesi.
Per i soggetti diversi dalla persona
fisica/imprenditore individuale, la cessazione dell’attività determina
l’estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno
dei requisiti essenziali per l’applicabilità della norma in oggetto.
Per tali soggetti, inoltre, la disposizione in
esame deve essere coordinata con quanto previsto alla lettera c) dello stesso
comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 146/1998, la quale individua come
ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore il
periodo di “non normale svolgimento dell’attività”. Ai fini degli studi
di settore è considerato periodo di non normale svolgimento dell’attività il
periodo nel quale l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione
coatta amministrativa o fallimentare.
Inoltre, come stabilito dalla circolare n. 110 del
21/05/1999 del Ministero delle Finanze, il periodo che precede l'inizio della
liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività.
Da quanto sopra consegue che non si applica, nei
confronti di società di persone, società di capitali ed enti che siano posti in
liquidazione, la nuova disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 10 della
legge n. 146/1998, nella parte in cui prevede che lo studio di settore si
applichi comunque “in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte
dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione”.
2. Il termine dei sei mesi dalla cessazione
dell’attività
In merito al punto 2, il requisito del termine dei
sei mesi ricorre sia nel caso in cui il periodo di cessazione dell’attività
ricada per intero nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, sia qualora la
cessazione e l’inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di due periodi
d’imposta consecutivi. Pertanto sono assoggettati agli studi di settore i
contribuenti che cessano la propria attività nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre e che la iniziano nuovamente, entro sei mesi, nel periodo
d’imposta successivo.
Il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a
decorrere dalla data di chiusura dell’attività (risultante dalla comunicazione
effettuata all’ufficio finanziario), considerando come mese intero le frazioni
di esso pari o superiori a 15 giorni.
Occorre rilevare che la nuova disposizione si
applica anche nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività nel corso
del periodo d’imposta 2005 e hanno iniziato la stessa attività nel periodo
d’imposta successivo, entro sei mesi dalla data di cessazione.
A titolo di esempio si considerino le seguenti
situazioni (periodo d’imposta coincidente con l’anno solare):
- contribuente, persona fisica, che
cessa la propria attività in data 24 ottobre 2005 e la riapre in data 16 marzo
2006: è soggetto agli studi di settore ed è tenuto all’invio del relativo
modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per
il periodo d’imposta 2006, indicando, nell’apposita sezione, un numero di mesi
di attività pari a 9;
- contribuente, persona fisica, che
cessa la propria attività in data 12 dicembre 2006 e la riapre in data 18 aprile
2007: il contribuente è soggetto agli studi di settore per il 2006 e 2007. Con
riferimento al 2006 è tenuto all’invio del modello studi di settore indicando,
nell’apposita sezione, un numero di mesi di attività pari ad 11;
- contribuente, persona fisica, che
cessa la propria attività in data 13 settembre 2006 e la riapre in data 8 maggio
2007: il soggetto non sarà tenuto all’applicazione dello studio di settore in
quanto il periodo di interruzione dell’attività è stato superiore a sei mesi
(per effetto della disposizione prevista al comma 19, secondo periodo, per il
periodo d’imposta 2006 il contribuente sarà tenuto comunque all’invio del
modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).
3. Il requisito della omogeneità dell’attività
Infine, come già affermato con circolare n. 11/E
del 2006, il requisito della omogeneità dell’attività rispetto a quella
preesistente sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice
attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
Pertanto, va ribadito che non costituisce causa di
esclusione se le due attività (quella cessata e quella iniziata) sono
contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore.
Esempio.
- in data 21 giugno 2006 il
contribuente cessa la propria attività contraddistinta dal codice di attività:
15.81.2 - Produzione di pasticceria fresca;
- in data 14 settembre 2006 lo stesso
contribuente inizia una attività contraddistinta dal codice di attività: 15.82.0
- Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati.
Poiché entrambi i codici di attività sono
ricompresi all’interno dello stesso studio di settore TD01U, si può ritenere
soddisfatto il requisito della omogeneità.
L’evoluzione degli studi di settore può condurre,
in alcuni casi, all’accorpamento in un unico studio di studi precedentemente
distinti, qualora le attività ad essi relative abbiano caratteristiche analoghe.
Il requisito dell’omogeneità si realizzerà anche qualora la cessazione ed il
successivo inizio abbiano ad oggetto attività caratterizzate da codici che,
sebbene in origine afferenti a distinti studi di settore, siano confluiti nel
medesimo studio a seguito dell’evoluzione.
Per esempio, si consideri il caso di un soggetto
che:
- in data 30 novembre 2005 abbia
cessato la propria attività contraddistinta dal codice 37.10.1 - Recupero e
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, rientrante, fino
al periodo d’imposta 2005, nello studio di settore SD30U;
- in data 1° marzo 2006 abbia
iniziato una nuova attività contraddistinta dal codice 51.57.1 - Commercio
all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici,
rientrante, fino al periodo d’imposta 2005, nello studio di settore SM26U.
Poiché, a seguito dell’evoluzione intervenuta nel
2006, i due studi di settore sopraccitati sono confluiti nello studio TD30U,
risulta, quindi, soddisfatto il requisito dell’omogeneità.
In ultima analisi, va precisato che non incide in
alcun modo, ai fini della verifica dei requisiti necessari all’applicazione
della disciplina introdotta dalla nuova formulazione del comma 4, lettera b)
dell’articolo 10 della legge n. 146/1998, la circostanza che l’attività
nuovamente iniziata o proseguita si differenzi dalla precedente in relazione a
caratteristiche quali:
- differente localizzazione in cui
l’attività viene esercitata;
- modifiche della struttura
organizzativa;
- diverso numero di dipendenti, etc.
Tali situazioni potranno essere tenute in
considerazione, in sede di contraddittorio, ai fini della corretta valutazione
della posizione del contribuente.
Con la previsione relativa alla mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti, il legislatore ha inteso ricondurre
nell’ambito di applicazione degli studi di settore anche quelle attività che,
seppur formalmente configurabili come “nuove”, costituiscono sostanzialmente la
continuazione di attività già precedentemente in essere.
Con riguardo a tale ipotesi (vale a dire quando
l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti),
come già chiarito con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, deve ritenersi che
la fattispecie si verifica quando l’attività presenta il carattere della novità
unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro
soggetto, in sostanziale continuità.
In quest’ottica, sono da considerarsi comunque
“mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” alcune situazioni di
inizio di attività quali quelle derivanti da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Analogamente a quanto già precisato in riferimento
al caso di cessazione/inizio attività, anche per l’ipotesi di “mera
prosecuzione”, andrà verificata la sussistenza del requisito dell’omogeneità
dell’attività rispetto a quella preesistente. In modo particolare, in ipotesi
diverse dalle precedenti (quale, ad esempio, quella del conferimento d’azienda),
andrà verificato in maniera specifica se, nel caso concreto, siano riscontrate
gli estremi della “prosecuzione dell’attività”, avendo riguardo al contesto
generale in cui la nuova attività viene esercitata.
E’ opportuno chiarire, in via preventiva, che in
tutti i casi di “mera prosecuzione” il soggetto che cessa l’attività non sarà
assoggettato all’applicazione degli studi di settore, poiché nei suoi confronti
troverà applicazione la causa di esclusione relativa alla cessazione
dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Tuttavia, in base alle nuove
norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, tale contribuente sarà
comunque tenuto a presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Pertanto, sono soggetti all’applicazione degli
studi di settore i soggetti che iniziano una attività e questa costituisce “mera
prosecuzione” di una precedente (es.per effetto di acquisto di una azienda o
ramo aziendale), ovvero che siano l’effetto prodotto da determinate operazioni
(quali fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.).
Risulta tuttavia necessario coordinare la
disposizione in oggetto con la nuova disciplina attinente ai soggetti con
periodo d’imposta diverso da dodici mesi, atteso che le disposizioni previste
alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, mentre a tale data risulta ancora
operante la causa di esclusione relativa ad un periodo d’imposta differente da
dodici mesi.
Con riferimento all’annualità 2006, è da ritenersi
che, qualora si verifichino in capo ad un contribuente ambedue le circostanze
ivi contemplate, va accordata prevalenza alla norma di cui al comma 4, lettera
b) della legge n. 146 del 1998.
Si considerino, al riguardo, i seguenti esempi:
- un contribuente riceve in donazione
un’azienda il 31 luglio 2006, proseguendo l’attività già svolta dal donante e
senza modificarne il codice di attività. Il donatario sarà soggetto
all’applicazione degli studi di settore anche per il periodo compreso tra la
data di donazione ed il termine del periodo d’imposta;
- una società a responsabilità
limitata, si trasforma, in data 31 agosto 2006, in una società in nome
collettivo, senza modificare il codice di attività esercitata. La s.n.c. dovrà
presentare la dichiarazione UNICO 2007, relativa al periodo 31 agosto 2006 – 31
dicembre 2006, ed è soggetta all’applicazione degli studi di settore e,
conseguentemente, alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La s.r.l. per il
periodo di riferimento (1° gennaio - 31 agosto 2006), dovrà presentare il
modello UNICO 2006 e, pertanto, seguire le regole previste per tale
dichiarazione, per cui non sarà tenuta né all’applicazione degli studi di
settore né tantomeno all’invio del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore;
- una società in nome collettivo, si
trasforma, in data 31 luglio 2006, in una società a responsabilità limitata,
senza modificare il codice di attività esercitata. La s.n.c. dovrà presentare la
dichiarazione UNICO 2007, relativa al periodo 1 gennaio 2006 – 31 luglio 2006,
indicando nel campo 2 del quadro RF (o RG), il codice 2 (cessazione
dell’attività nel corso del periodo d’imposta) e non sarà, quindi, soggetta
all’applicazione degli studi di settore, rimanendo tuttavia obbligata alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore. La neo-costituita S.r.l., in sede di
presentazione della dichiarazione UNICO 2007 relativa al periodo 1/08/2006 –
31/12/2006, dovrà, a sua volta, applicare gli studi di settore, indicando
nell’allegato studi di settore, nell’apposita sezione, il codice 3 ed un numero
di mesi di attività pari a 5.
Nel caso in cui si verifichi una delle predette
ipotesi di cessazione e inizio attività entro sei mesi o di mera prosecuzione
dell’attività, nel campo 2 dei quadri RE, RF ed RG di UNICO 2007, non dovrà
essere indicato alcun codice relativo all’esclusione.
In particolare, il codice 1 deve essere utilizzato
solamente in caso di esclusione dall’applicazione dello studio di settore per
inizio attività nel corso del periodo d’imposta e non deve essere indicato,
invece, nel caso in cui tale inizio dell’attività sia avvenuto entro sei mesi
dalla precedente cessazione, ovvero costituisca mera prosecuzione di attività
svolte da altri soggetti. Analogamente, il codice 2 deve essere utilizzato
soltanto se si verifica la causa di esclusione relativa alla cessazione
dell’attività nel corso del periodo d’imposta e non quando l’attività sia
iniziata nuovamente entro sei mesi dalla cessazione. In caso di cessazione
dell’attività, tuttavia, il contribuente è tenuto alla compilazione del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, come previsto dal comma 19, secondo periodo, della legge finanziaria
per il 2007. Tali soggetti dovranno comunicare i dati richiesti nel modello (ad
es. beni strumentali, personale dipendente, etc.) con riferimento alla
situazione esistente alla data di cessazione dell’attività.
4.4
Periodo d’imposta diverso da dodici mesi
Il legislatore ha inoltre previsto che gli studi
di settore trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti con periodi
d’imposta diversi dai 12 mesi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data del 1° gennaio 2007.
Il comma 23, lettera a) della legge finanziaria
per il 2007, prevedendo la soppressione delle parole “con periodo d'imposta
pari a dodici mesi e" al primo comma dell’articolo 10 della legge n.
146/1998, ha di fatto sancito il venir meno della previgente causa di
esclusione, in base alla quale gli studi di settore non venivano applicati ai
soggetti il cui periodo d’imposta era diverso da dodici mesi.
Tale disposizione, per effetto del comma 24, della
citata legge finanziaria per il 2007, ha effetto a partire dal periodo d’imposta
in corso al 1° gennaio 2007. Ne consegue, quindi che i contribuenti che hanno un
periodo d’imposta, che termini entro il 31 dicembre 2006, con durata inferiore o
superiore ai 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco
temporale sia o meno a cavallo di due esercizi, sono esclusi dall’applicazione
degli studi di settore.
E’ appena il caso di ricordare che le modifiche, riguardanti gli studi di settore, in ordine alle cause di esclusione (cessazione e inizio attività entro sei mesi dalla cessazione, prosecuzione di attività svolte in precedenza da altri soggetti) trovano applicazione anche nei riguardi dei soggetti tenuti all’applicazione dei parametri di cui ai commi da 181 a 187 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999, nella quale viene precisato che “I parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146”.
Pertanto, per effetto delle citate modifiche
(analogamente a quanto previsto per gli studi di settore), sono comunque tenuti
all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato
l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile
anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l’inizio dell’attività sia
avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2006, fermo restando la condizione dei
sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel
corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione
di attività svolta da altri soggetti.
Tuttavia, occorre precisare che i citati parametri continuano a non applicarsi nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta diverso dai 12 mesi. Ciò in quanto l’art. 4, del d.P.R n. 195 del 1999 prevede che le “disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al terzo di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995.”.
Non trova invece applicazione
l’innalzamento del limite previsto per l’applicazione degli studi di settore (da
5.164.569 a 7.500.000 di euro), contenuto nella lett. a) comma 4, dell’art. 10
della legge n. 146 del 1998, in quanto il comma 182 dell’articolo 3 della legge
n. 549 del 1995 prevede espressamente un limite inferiore pari a 5.164.569,
senza operare alcun rinvio alla disciplina degli studi di settore.
5. Il nuovo limite di
applicabilità degli studi
Al riguardo, si evidenzia che per gli studi di
settore attualmente in vigore, non sono stati stabiliti limiti diversi dai
5.164.569 euro di ricavi o compensi conseguiti. Pertanto, con i decreti di
approvazione degli studi di settore, che entreranno in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta 2007, potranno essere previsti limiti fino al massimo a
7.500.000 euro.
L’innalzamento del limite previsto dal legislatore
non presenta contenuti di carattere concettuale ma è esclusivamente finalizzato
a ricomprendere nell’ambito di applicazione degli studi di settore buona parte
dei soggetti che, sino ad ora, sono rimasti al di fuori di tale sistema di
accertamento. Non si può trascurare che un elemento che ha condotto il
legislatore ad innalzare il limite di ricavi è costituito dal riallineamento
degli importi a causa della perdita del potere d’acquisto della moneta (i
5.164.569 euro del 1998, infatti, corrispondono all’incirca ai 7.5 milioni di
euro attuali).
6. Le principali novità
della modulistica studi di settore 2007
A seguito delle modifiche apportate all’art. 10,
commi 1 e 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla legge finanziaria per il
2007, nel frontespizio dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta
2006, vengono richieste informazioni relative all’inizio e/o alla cessazione
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti.
In particolare, si chiede al contribuente di
indicare:
· se ha iniziato l’attività d’impresa
o di lavoro autonomo, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso del
medesimo periodo d’imposta;
· se l’attività d’impresa o di lavoro
autonomo è cessata nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005, o in
quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nel termine di sei mesi dalla data della
cessazione, è stata nuovamente iniziata, ad opera del medesimo soggetto,
rispettivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, o al 31
dicembre 2007;
· se l’attività costituisce
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, come accade, ad esempio, nel
caso di acquisto, affitto, successione, donazione, trasformazione, scissione o
fusione di azienda;
· se il periodo di imposta ha una
durata diversa da dodici mesi ed è ancora in corso al 1 gennaio 2007.
Nella medesima sezione del modello, inoltre, si
richiede l’indicazione del numero dei mesi di esercizio dell’attività nel corso
del periodo d’imposta. La stessa informazione dovrà essere fornita nel caso in
cui il soggetto cessi l’attività nel corso del periodo d’imposta 2006 e, ai
sensi dell’art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge finanziaria per il
2007, sia tenuto all’invio del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
A seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 164 del T.U.I.R. dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286, non è più ammessa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, ai fini della determinazione dei relativi redditi. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, è stata ammessa la deducibilità del costo di acquisto dell’auto limitatamente ad un solo veicolo nella misura del 25% e non più del 50% mentre, ove l’attività sia svolta in forma associata o da società semplici, i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
Per quanto riguarda le spese e i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in precedenza soggetti al regime di deducibilità illimitata, vengono ora assoggettati ad una parziale deducibilità degli stessi nei limiti del valore che costituisce il reddito di lavoro per il dipendente assegnatario (c.d. fringe benefit).
A tal proposito, nel paragrafo 6 (Modalità di
compilazione) delle Istruzioni di parte generale comune a tutti i modelli,
analogamente agli scorsi anni, si precisa che i dati contabili, da indicare nel
quadro F o G (elementi contabili) e nel quadro X, del modello dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore, devono essere forniti tenendo
conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di
disposizioni tributarie. Pertanto, nell’allegato riguardante i dati rilevanti ai
fini degli studi di settore, per le spese e gli altri componenti negativi,
nonché con riguardo al valore storico del bene, relativi ai predetti veicoli,
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, si tiene conto di
quanto previsto dall’art. 164 del T.U.I.R, così come modificato dal citato
provvedimento.
Con riguardo, invece, ai contribuenti che
concedono in uso promiscuo i veicoli ai propri dipendenti, in relazione
all’importo da indicare, occorrerà applicare, alle voci afferenti alle spese ed
ai costi ad essi relativi, un coefficiente pari al rapporto tra l’importo
costituente il “fringe benefit” per i dipendenti e le spese complessivamente
sostenute.
6.3 Le
novità intervenute nel quadro F – Elementi contabili
Con riferimento ai dati previsti nel
quadro F - Elementi contabili- sono state aggiunte ulteriori informazioni. In
particolare, al rigo F18 “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di
leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)” si è ritenuto
opportuno specificare, oltre al costo sostenuto per i canoni relativi ai beni
immobili, già presente nel modello dello scorso anno, l’importo relativo al
costo per il godimento di beni mobili distinguendo tra quelli acquisiti mediante
la stipula di contratti di locazione non finanziaria
da quelli acquisiti per effetto di contratti di locazione finanziaria.
Analogamente, al rigo
F29 “Valore dei beni strumentali” è stata aggiunta un’ulteriore voce al fine di
individuare il valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria oltre a quello relativo ai beni acquisiti mediante la
stipula di contratti di locazione non finanziaria.
Infine, nel rigo F23 “Altri componenti negative” è
stata prevista l’indicazione degli utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro.
Tali informazioni si rendono
necessarie ai fini del funzionamento degli specifici indicatori di normalità
economica, di significativa rilevanza, previsti al comma 14 dell’articolo 1
della legge finanziaria per il 2007, approvati con decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007, idonei ad individuare ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività da
esso svolta.
Ulteriori modifiche sono state
apportate al rigo F22 “Oneri diversi di gestione” per la specifica indicazione
del costo per abbonamenti a riviste e giornali,
acquisto di libri, spese per cancelleria e delle spese per omaggio a clienti ed
articoli promozionali per evidenziare solo quegli oneri diversi di gestione
correlati alla realizzazione di ricavi e che, pertanto, eventualmente saranno
presi in esame nel calcolo della funzione di regressione.
Con riferimento ai dati previsti nel
quadro G - Elementi contabili – previsto per gli esercenti arti e professioni,
si è provveduto all’aggiunta di alcune voci al fine di consentire, anche con
riferimento alle attività di lavoro autonomo e professionali, l’utilizzo degli
specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, di
cui al citata comma 14 della legge Finanziaria per il 2007, analogamente alle
modifiche apportate al quadro F.
In particolare, si è ritenuto opportuno
richiedere:
- al rigo G01 “Valore dei beni
strumentali”, oltre all’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali,
quello relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria e non finanziaria;
- al rigo G08 l’importo delle “Quote
di ammortamento relative a beni mobili strumentali”.
6.5
Obblighi previsti per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino a euro 7.500.000
I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino a euro 7.500.000, pur essendo
esclusi per il periodo d’imposta 2006 dall’applicazione degli studi settore,
sono comunque tenuti, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, alla
compilazione dei modelli per l’applicazione degli stessi, al fine di permettere
all’Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati e le informazioni necessari
a valutare le possibilità o i limiti di applicazione degli studi nei confronti
di tali soggetti.
In tema di compilazione dei modelli per
l’applicazione degli studi di settore, si fa inoltre presente che, i
contribuenti che dichiarano ricavi compresi fra euro 5.164.569 e fino a euro
7.500.000, tenuti alla compilazione del modello, sono coloro che esercitano
un’attività prevalente compresa in uno degli studi di settore attualmente in
vigore e dalla quale conseguono ricavi non inferiori all’80% dei ricavi
complessivamente conseguiti.
Gli stessi soggetti devono indicare la causa di
esclusione posta nei quadri RF, RG ed RE di Unico 2007 indicando il codice 3
(ricavi tra 5.164.569 euro e 7,5 milioni di euro).
Si fa presente inoltre che non sono tenuti
all’invio del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore i soggetti che hanno conseguito ricavi compresi tra 5.164.569 e
7.500.000 di euro, qualora esercitino due o più attività e da una delle attività
siano stati conseguiti ricavi inferiori all’ottanta per cento dei ricavi
complessivi.
7. Gli indicatori previsti
per i soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore. Il modello INE
– UNICO 2007
Il comma 19, primo periodo, dell’art. 1 della
legge finanziaria per il 2007 prevede che : “Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di
normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”.
Con la norma indicata il legislatore
ha stabilito che anche nei confronti dei soggetti che non si rendono applicabili
gli studi di settore devono essere determinati specifici indicatori di normalità
economica.
Attraverso tali indicatori, che
verranno individuati successivamente, sarà verificato il posizionamento dei
contribuenti rispetto a determinati valori soglia assumibili con riferimento a
comportamenti degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe
caratteristiche. Nel caso in cui il contribuente, per effetto dell’applicazione
dei predetti indicatori, risultasse con valori “anomali”, l’amministrazione
finanziaria avrà la possibilità di selezionare le posizioni da sottoporre a
controllo.
Al fine di calcolare ed individuare gli indicatori
previsti dal citato art. 1, comma 19, primo periodo, della legge finanziaria per
il 2007, si è ritenuto necessario richiedere delle informazioni specifiche ai
contribuenti, destinatari della norma stessa. Dette informazioni verranno
analizzate ed utilizzate insieme a tutti i dati in possesso dell’Amministrazione
Finanziaria.
A tal fine sono stati predisposti i modelli INE (acronimo di “Indicatori di Normalità
Economica”) approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 15 febbraio 2007, ed allegati ai modelli di dichiarazione UNICO
2007 Persone Fisiche, UNICO 2007 Società di Persone e UNICO 2007 Società di
Capitali.
Per gli enti non commerciali e per gli enti ad
essi equiparati tenuti alla compilazione del modello UNICO ENC sono state
ritenute sufficienti le informazioni già in possesso dell’amministrazione
finanziaria.
Come precisato nelle istruzioni ai citati modelli
INE, allegati alla dichiarazione UNICO (cui si fa rinvio per ulteriori
dettagli), sono tenuti alla compilazione del modello i contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di
settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono
tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
In particolare, trattasi dei soggetti che:
- esercitano un’attività di impresa o
di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale è prevista
l’applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una
causa di esclusione dai parametri stessi);
- esercitano un’attività di impresa o
di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale non risultano
approvati gli studi di settore e i parametri;
- esercitano un’attività di impresa o
di lavoro autonomo relativa ad un codice attività per il quale è prevista
l’applicazione degli studi di settore ed
1- hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta
2006 (a meno che non rientrano nella fattispecie
indicata dal comma 16, dell’art. 1 della legge Finanziaria per il 2007);
2- hanno un periodo d’imposta diverso dai 12 mesi (a meno che tale periodo d’imposta non sia in corso alla data del 01/01/2007);
4- sono stati classificati in una categoria
reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili
contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata
secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n.
58/E.
Risultano esclusi
dalla compilazione dei modelli INE, anche i soggetti incaricati delle vendite
a domicilio (che non sono tenuti all’applicazione degli studi di settore e per i
quali è prevista una tassazione sostitutiva ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973), nonchè i soggetti che determinano il reddito con criteri
forfetari.
Se il contribuente
esercita due o più attività d’impresa ed è tenuto alla compilazione del modello
M (composizione dei ricavi), dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione dell’annotazione separata dei ricavi, non dovrà compilare
né il modello INE, né tantomento i tradizionali modelli dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, nei casi previsti dal comma 19,
secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007.
Si precisa che la sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00, prevista dall’art. 8 del d.lgs n. 471 del 1997, si applica anche nell’ipotesi di infedele od omessa presentazione del modello sugli indicatori di normalità economica (modello INE)
In allegato 2 viene riportata una tabella riepilogativa con riferimento agli obblighi previsti per l’invio del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e del modello INE.
8. L’inibizione degli
accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui alle risultanze degli
studi di settore (art. 10, comma 4-bis, legge 146 del 1998)
Il comma 17 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2007 ha innovato le previsioni dell’art. 10 della legge n.
146 del 1998 introducendo il nuovo comma 4-bis.
Tale ultima disposizione prevede che “Le
rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della
congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2,
della presente legge, qualora l'ammontare delle attività’ non dichiarate, con un
massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati.”
La norma prevede quindi che, nei confronti dei
contribuenti che risultino “congrui” rispetto alle risultanze degli studi di
settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l’accertamento di tipo
presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo,
del d.P.R n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
d.P.R. n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
· l’ammontare delle attività non
dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al
40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
· l’ammontare delle attività non
dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore
assoluto, 50.000 euro.
Come già chiarito con circolare n. 11/E del 16
febbraio 2007, la previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei
ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ammontare accertabile in base alle presunzioni
semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi
e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva.
Esempio 1 – Periodo
d’imposta 2006 |
Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la
congruità con gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14
della legge finanziaria 2007).
Ricavi stimati dallo studio di settore
70.000
Maggiori ricavi da normalità
economica 10.000
Ricavo puntuale di
riferimento 80.000
Ricavi dichiarati
100.000 euro.
|
Se i ricavi risultanti sulla base di presunzioni
semplici superano i 140.000 euro (ricavi dichiarati + 40%), l’Agenzia
delle entrate è legittimata ad utilizzare tale tipologia di
accertamento. |
Esempio 2 – Periodo
d’imposta 2006 |
Soggetto congruo agli studi di settore (compresa la
congruità con gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14
della legge finanziaria 2007).
Ricavi stimati dallo studio di settore
70.000
Maggiori ricavi da normalità
economica 10.000
Ricavo puntuale di
riferimento 80.000
Ricavi
dichiarati 200.000 euro |
Se i ricavi risultanti sulla base di
presunzioni semplici superano 250.000 euro (ricavi dichiarati + 50.000
massimo franchigia), l’Agenzia delle entrate è legittimata ad utilizzare
tale tipologia di accertamento. |
Occorre osservare che la disposizione trova
applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che risultino congrui
alle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore (anche se
approvati in versione sperimentale o monitorata). Pertanto nei confronti dei
soggetti “non congrui” l’accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R n. 600 del 1973, e
all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, può
essere comunque effettuato indipendentemente dai limiti previsti dalla nuova
disposizione del comma 4-bis dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
Analogamente, il predetto accertamento presuntivo
non trova ostacoli con riferimento ai soggetti nei cui confronti si rendono
applicabili i parametri.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in
esame, la norma precisa che per attività devono intendersi i ricavi o compensi
indicati al comma 4, lett. a), del citato art. 10 della legge 146 del 1998
(ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, escluse le lettere c), d) ed e), e
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La preclusione non opera,
pertanto, qualora le rettifiche basate su presunzioni semplici riguardino
componenti reddituali diversi dai detti ricavi o compensi.
Come già evidenziato, la preclusione di cui al
nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della legge 146/98 non riguarda tutti gli
accertamenti, bensì esclusivamente quelli fondati sulle modalità di tipo
“presuntivo” previste all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo,
del d.P.R n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
d.P.R. n. 633 del 1972. Ciò comporta che la limitazione prevista dal comma 4-bis
non opera per le rettifiche fondate su disposizioni diverse da quelle
espressamente citate. È il caso, ad esempio, degli accertamenti basati sulle
presunzioni previste:
· dall’articolo 32, primo comma, n. 2,
del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R.
n. 633 del 1972 (in materia di rapporti ed operazioni finanziarie);
· dal d.P.R. n. 441 del 10 novembre
1997 (presunzioni di acquisto o di cessione ai fini IVA).
Con riguardo alla ipotesi di definizione
dell’accertamento ai sensi del D. Lgs n. 218 del 1997, si precisa inoltre che le
verifica del superamento dei limiti previsti dall’art. 10, comma 4-bis va
effettuata con riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi definito (e non a
quello individuato prima di procedere al contraddittorio o nell’avviso di
accertamento notificato).
8.1
Disapplicazione del comma 4-bis in caso di infedeltà dei dati indicati
nell’allegato studi di settore
Va adeguatamente evidenziato che la preclusione di
cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della legge 146/98 non trova applicazione
per i contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per l’irrogazione
di sanzioni per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi
di settore previste all’art. 1, comma 2-bis, e dall’art. 5 comma 4-bis del D.
Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’art. 32, comma 2-bis del D. Lg.vo 15
dicembre 1997, n. 446.
Ciò sta a significare, in sostanza, che la
preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal
contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore non siano viziate da irregolarità tali
da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la finanziaria 2007,
ai commi da 25 a 27 (delle quali si è detto nel precedente par. 3).
Al riguardo si precisa che, per superare la
preclusione in sede di accertamento, non è necessario che sia intervenuta
l’effettiva irrogazione della sanzione, ma piuttosto che risultino verificati i
presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria. In tal caso, nelle
specifiche motivazioni dell’atto di accertamento (v. paragrafo successivo) andrà
inclusa anche quella relative alla sussistenza delle condizioni per
l’applicazione delle citate sanzioni.
La nuova disposizione prevede inoltre che, in caso
di rettifica, l’ufficio debba illustrare, nella motivazione dell’atto, le
ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze derivanti
dall’applicazione degli studi di settore, evidenziando l’inadeguatezza degli
stessi a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente.
Si raccomanda, pertanto, la massima cura nella
elaborazione di tale motivazione, la quale, al fine di evidenziare le ragioni
che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze
degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il
volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente (come
richiesto dal comma 4-bis), sarà di fatto incardinata sulla dimostrazione
dell’avvenuto superamento delle soglie previste dei maggiori ricavi e compensi
oggetto della eventuale rettifica presuntiva, cui specificamente si riferisce la
preclusione, così come sulla eventuale non operatività della preclusione dovuta
ad altre ragioni (quali il fondamento della rettifica su modalità diverse da
quelle di tipo “presuntivo” previste all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del d.P.R n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, o l’applicabilità delle sanzioni per
omessa o infedele comunicazione di cui si è detto nel paragrafo precedente).
Si evidenzia, da ultimo, che la mancanza o la
inadeguatezza della specifica motivazione, in quanto espressamente prevista
della legge, potrebbe comportare la nullità dell’atto di accertamento.
8.3
Decorrenza della disposizione
Per quanto infine attiene alla vigenza della nuova
norma, il comma 18 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 stabilisce
che le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell’art. 10 della legge n.
146/1998 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del
1° gennaio 2007.
Quest’ultima disposizione va messa però in
relazione con il comma 14 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007. Tale
norma prevede che, fino all’elaborazione e revisione degli studi di settore che
tengono conto degli indicatori di coerenza introdotti dal comma 13 della legge
finanziaria per il 2007, si tiene altresì conto di specifici indicatori di
normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all’individuazione di
ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attività svolta.
L’ultimo periodo del citato comma 14 conclude
affermando che “si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell’articolo 10 della medesima legge” (legge n. 146/1998).
Dal combinato disposto delle norme illustrate,
risulta quindi che il nuovo comma 4-bis dell’art. 10 della legge n. 146/98,
troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi.
ALLEGATO 1
Formule utilizzate per il calcolo degli
indicatori di normalità economica
IMPRESE
a) rapporto tra costi di disponibilità dei
beni mobili strumentali e valore degli stessi;
FORMULA |
Costi di disponibilità dei beni
strumentali mobili * 100 / Valore dei beni strumentali mobili
Dove:
Costi di disponibilità dei beni
strumentali mobili = Ammortamenti per beni strumentali mobili (F20
col.2) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria (F18 col.4)
Valore dei beni strumentali mobili è pari
a (F29 col.1 – F29 col.2)
|
b) rotazione del magazzino;
FORMULA |
Costo del venduto+ Costo per la produzione
di servizi
/Giacenza media del magazzino
Dove:
Giacenza media del magazzino = (F12+F13)/2
Costo del venduto = (F12+F14-F13)
Costo per la produzione di servizi = F15
|
c) durata delle scorte;
FORMULA |
["Giacenza Media del Magazzino"/("Costo del
Venduto"+”Costo per la produzione di servizi)] * 365
Dove:
Giacenza media del magazzino = (F12+F13)/2
Costo del venduto = (F12+F14-F13)
Costo per la produzione di servizi = F15
|
d) valore aggiunto per addetto;
FORMULA |
Valore aggiunto / (Numero addetti * 1000)
dove
numero addetti (ditte individuali) = 1
+ numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi
che prestano attività prevalentemente nell’impresa + numero
collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale +
numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + numero
associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente
nell’impresa + numero associati in partecipazione diversi
numero addetti (società) = Numero
dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano
attività prevalentemente nell’impresa + numero familiari diversi che
prestano attività nell’impresa + numero associati in partecipazione che
apportano lavoro prevalentemente nell’impresa + numero associati in
partecipazione diversi + numero soci con occupazione prevalente
nell’impresa + numero soci diversi + numero amministratori non soci (se
il numero di addetti è inferiore a 1, il numero di addetti viene posto
uguale a 1).
Valore Aggiunto = Ricavi da congruità e
da normalità economica + Aggi e proventi derivanti dalla vendita di
generi soggetti a ricavo fisso – Costi
“Ricavi da congruità e da normalità
economica” sono pari a:
Ricavi da Congruità + Maggiori ricavi
da Normalità Economica (Incidenza dei costi di disponibilità dei beni
strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi; Gestione del
magazzino)
“Aggi e proventi derivanti dalla
vendita di generi soggetti a ricavo fisso” sono pari a:
Ricavi derivanti dalla vendita di beni
soggetti ad aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto relativo ai
beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (F09+F11-F10)
“Costi” sono pari a:
Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07
col.2) + Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese per acquisti
di servizi (F16) + Altri costi per servizi (F17) + Costo per il
godimento di beni di terzi (F18) + Oneri diversi di gestione (F22) +
Altre componenti negative (F23) – Utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro (F23 col.2)
|
e) redditività dei beni mobili
strumentali
FORMULA |
Margine Operativo Lordo / Valore dei beni
strumentali mobili
Dove
Margine Operativo Lordo = Ricavi da
congruità e da normalità economica – Costi
“Ricavi da congruità e da normalità
economica” sono pari a:
Ricavi da Congruità + Aggi e proventi
derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso + Maggiori
ricavi da normalità economica (Incidenza dei costi di disponibilità dei
beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi;
Gestione del magazzino; Valore aggiunto per addetto)
“Aggi e proventi derivanti dalla
vendita di generi soggetti a ricavo fisso” sono pari a:
Ricavi derivanti dalla vendita di beni
soggetti ad aggio o ricavo fisso (F08) - Costo del venduto relativo ai
beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (F09+F11-F10)
“Costi” sono pari a:
Costo del venduto (F12+F06 col.2+F14-F13-F07
col.2) + Costo per la produzione di servizi (F15) + Spese per acquisti
di servizi (F16) + Spese per lavoro dipendente (F19) + Altri costi per
servizi (F17) + Costo per il godimento di beni di terzi (F18) – Canoni
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria (F18 col.4) + Oneri diversi di gestione (F22) + Altre
componenti negative (F23)
Il valore dei beni strumentali mobili è
pari a (F29 col.1 – F29 col.2)
|
PROFESSIONISTI
a) Rapporto Ammortamenti su valore storico dei
beni strumentali mobili
FORMULA |
Ammortamenti per beni strumentali mobili
*100 / Valore dei beni strumentali mobili
Dove:
Ammortamenti per beni strumentali mobili è
pari a (G08)
Valore dei beni strumentali mobili è pari
a (G01 col.1 – G01 col.2) |
Resa oraria per addetto
FORMULA |
Compensi netti / il numero di ore lavorate dagli
addetti.
Dove
I “Compensi netti” sono calcolati come “Compensi da
congruità e da normalità economica” – “Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o
artistica” (G04) – “Spese per collaboratori coordinati e continuativi”
(G03).
La variabile “Compensi da congruità e da normalità
economica” è pari al “Compenso puntuale di riferimento” derivante
dall’applicazione dell’analisi della congruità, eventualmente
incrementato con i maggiori compensi da normalità economica con
riferimento all’indicatore “Rapporto ammortamenti su valore storico dei
strumentali
mobili”.
|
Resa oraria del professionista
FORMULA |
(Compensi da congruità e da normalità
economica – Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente
afferenti all’attività professionale o artistica – Spese per
collaboratori coordinati e continuativi – Spese per prestazioni di
lavoro dipendente) / Numero delle ore lavorate dal professionista
Dove
Per l’attività professionale svolta in
forma individuale il “Numero delle ore lavorate dal professionista” è
pari a:
(PESO_ORE *40)*(PESO_SETTI*45)
dove:
PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40
e Ore settimanali dedicate all’attività) / 40.
Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va
posto pari a 1.
PESO_SETTI è pari a: minor valore tra
(45 e Numero settimane di lavoro nell’anno) / 45.
Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va
posto pari a 1.
Per l’attività professionale svolta in
forma associata il “Numero delle ore lavorate dal professionista” è pari
a:
(Soci o associati che prestano attività
nello studio * (PESO_ORE*40) * (PESO_SETTI*45))
dove:
PESO_ORE è pari a: minor valore tra (40
e Ore settimanali dedicate all’attività / Soci o associati che prestano
attività nello studio) / 40
Se PESO_ORE = 0 allora PESO_ORE va
posto pari a 1.
PESO_SETTI è pari a: minor valore tra
(45 e Numero settimane di lavoro nell’anno / Soci o associati che
prestano attività nello studio) / 45.
Se PESO_SETTI = 0 allora PESO_SETTI va
posto pari a 1.
Soci o associati che prestano attività
nello studio (esempio TK01U: A5 col.1)
Se la variabile “Soci o associati che
prestano attività nello studio” non è compilata allora tale variabile va
posta pari a 1.
Compensi corrisposti a terzi per
prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o
artistica sono pari a G04
Spese per collaboratori coordinati e
continuativi sono pari a G03
Spese per prestazioni di lavoro
dipendente sono pari a G02 col.1
“Compensi da congruità e da normalità
economica” sono pari a:
Compensi da Congruità + Maggiori
compensi da normalità economica (Rapporto Ammortamenti su valore storico
dei beni strumentali mobili)
|
ALLEGATO 2
OBBLIGHI MODULISTICA STUDI DI SETTORE, RELATIVA
AL PERIODO D’IMPOSTA 2006
IPOTESI |
|
Invio del modello dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore
|
Invio del modello INE |
Applicabilità dello studio di settore |
Codice relativo alla causa di esclusione da
indicare nel Modello UNICO 2007 |
Note |
Svolgimento di normale
attività per cui è stato approvato lo studio di settore |
SI
|
NO |
SI |
Nessuno |
|
Soggetto con ricavi o compensi compresi tra €
5.164.569 e € 7.500.000
|
SI |
NO
|
NO |
“3” |
La compilazione del modello è utile per il
reperimento dei dati riguardanti i predetti soggetti |
Soggetto con ricavi o compensi superiori a €
7.500.000
|
NO |
SI
Art. 1, c. 19, primo periodo – Finanziaria 2007, |
NO |
“4” |
La compilazione del modello INE è finalizzata alla
individuazione di appositi indici idonei a rilevare la presenza di
ricavi o compensi non dichiarati |
|
|