Studi di settore
studi di settore e parametri contabili
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 23 /E del 22 giugno 2006

OGGETTO: Studi di settore. Periodo d’imposta 2005


1. Premessa. 2

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. 2

2.1 L’utilizzo degli studi evoluti  per i periodi d’imposta precedenti e la semplificazione degli adempimenti. 2

2.2 Cause di inapplicabilità. 2

2.3 L’evoluzione delle distribuzioni ventiliche. 2

2.4 L’introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficoltà. 2

2.5 L’introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici). 2

2.6 Gli studi di settore applicati con carattere “monitorato”. 2

2.7 Le novità relative agli studi di settore dei professionisti. L’applicazione “monitorata” degli studi relativi ai professionisti. 2

2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004. 2

2.8 Gli studi "monitorati" per le attività manifatturiere. 2

2.9 Studi di settore e regime delle attività marginali. 2

2.10  Principali novità del prodotto GE.RI.CO. 2006. 2

2.11 Annotazione separata. 2

2.11.1 Le novità del modello N Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili. 2

2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. 2

3. NOVITÀ RIGUARDANTI L’ISTITUTO DELL’ASSEVERAZIONE. 2

4. SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE. 2

4.1 Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza economica, patrimoniale e finanziaria. 2

5. NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE. 2

Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2005. 2

5.1 QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all’attività. L’apporto di lavoro da parte del personale non dipendente. 2

5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili. 2

5.3 QUADRO F  - Elementi contabili 2

5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti. 2

5.3.2 - I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. 2

5.4 QUADRO Z - Dati complementari. 2

ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005. 2

ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006. 2

ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005  2

1. SETTORE DELLE MANIFATTURE. 2

1.1 Valutazioni di carattere generale. 2

1.2 Informazioni inserite nel quadro Z – Dati Complementari. Studi di settore TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U. 2

1.3 Interventi correttivi adottati a favore di attività economiche in difficoltà. 2

1.3.1 Correttivo congiunturale per gli studi di settore: TD14U, TD21U, TD26U e TD33U. 2

1.3.2 Ulteriori correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U. 2

1.3.3 Applicazione dei correttivi specifici (c.d. non automatici) da parte degli Uffici. 2

1.3.4. Studio di settore TD35U - Edizioni di libri, stampa e prestampa. Correttivo cd. “per innovazione tecnologica”. 2

1.3.5 Studio di settore TD18U – Fabbricazione della ceramica. 2

1.3.6  Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica pesante). 2

1.4 Utilizzo delle giornate di sospensione dell’attività lavorativa, CIG ed istituti simili per il personale dipendente. 2

1.5 L’introduzione di un  “fattore di modulazione” del valore dei beni strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e TD35U. 2

1.6 Quadro Z Dati complementari. Nuove informazioni per il monitoraggio della congiuntura  economica. 2

1.7  Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U. 2

1.8 Studio di settore TD03U – Molitoria. 2

1.9 - Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone. 2

1.10 Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali. 2

1.11 Studio di settore TD22U -  Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche. 2

1.12 Studio di settore TD24U – Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia. 2

1.13 Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio. 2

1.14  Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle. 2

1.15 Studio di settore TD27U – Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. 2

1.16 Studio di settore TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro. 2

1.17 Studio di settore TD29U – Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia. 2

1.18 Studio di settore TD33U – Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria. 2

1.19 Studio di settore TD35U – Editoria, stampa e prestampa. 2

1.20 Studio di settore TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro e dell'acciaio. 2

1.21 Studio di settore TD37U – Cantieri navali. 2

1.22 Studio di settore TD38U – Fabbricazione di mobili metallici. 2

1.23 Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone. 2

2. ATTIVITÀ PROFESSIONALI 2

2.1 Valutazioni di carattere generale. 2

2.3 Principali novità degli studi dei professionisti. 2

2.3.1 Le novità nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali tecniche. 2

2.3.2 Le novità nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali mediche. 2

2.4 Eliminazione dei correttivi previsti nei previgenti studi dei professionisti. 2

2.5 Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria. 2

2.6 Studio di settore TK06U  - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 2

2.7 Studio di settore TK10U - Studi medici. 2

2.8 Studio di settore TK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali. 2

2.9  Studio di settore TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti. 2

2.10 Studio di settore TK22U - Servizi veterinari. 2

2.11 Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche. 2

3. ATTIVITÀ DEI SERVIZI 2

3.1 Studio di settore SG57U  - Altri studi medici e poliambulatori specialistici. 2

3.2 Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza. 2

3.3 Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli. 2

3.4 Studio di settore TG51U - Attività di conservazione e restauro di opere d’arte. 2

3.5 Studio di settore TG55U – Servizi di pompe funebri e attività connesse. 2

3.6 Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte. 2

3.7 Studio di settore TG60U – Stabilimenti balneari. 2

3.8 Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada. 2

3.9 Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri. 2

4. ATTIVITÀ DEL  COMMERCIO. 2

4.1 Studio di settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli igienico-sanitari, Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e colori, di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, ecc. 2

4.2 Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi. 2

4.3 Studio di settore TM15B  - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione. 2

4.4 Studio di settore TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi. 2

4.5 Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante. 2

4.6 Studio di settore TM18B – Commercio all’ingrosso di animali vivi. 2

4.7 Studio di settore TM21A - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi. 2

4.8 Studio di settore TM21B – Commercio all’ingrosso di bevande. 2

4.9 Studio di settore TM21C – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca. 2

4.10  Studio di settore TM21D – Commercio all’ingrosso di carni. 2

4.11 Studio di settore TM21E – Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. 2

4.12 Studio di settore TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo. 2

4.13 Studio di settore TM22B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie. 2

4.14 Studio di settore TM22C - Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale. 2

4.15 Studio di settore TM25A  - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli. 2

4.16 Studio di settore TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette). 2

4.17 Studio di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 2

4.18 Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria”. 2

4.19 Studio di settore TM35U – Erboristerie. 2

4.20 Studio di settore TM36U – Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali. 2

4.21 Studio di settore TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici. 2

4.22 Modifiche degli studi del commercio già in vigore antecedentemente al periodo d'imposta 2005. 2

4.22.1  Studio di settore TM04U - Farmacie. 2  


 

1. Premessa.

 

            Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti con riguardo alla applicazione degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

            Vengono altresì illustrati gli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005 e fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

            In relazione ai 53 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006 (il cui elenco è riportato nell'allegato 1), in vigore dal periodo d'imposta 2005, si precisa che:

 

·        52 studi derivano dalla revisione di 57 studi precedentemente in vigore;

·        1 costituisce uno studio di settore completamente nuovo.

 

            In particolare, i  predetti studi revisionati riguardano le evoluzioni di

 

·        21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio;

·        8 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;

·        16 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;

·         7 studi relativi ai comparti delle attività professionali.

 

            I citati decreti sono stati pubblicati nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100  del 2 maggio 2006.

            Al riguardo, si fa presente che, il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006, ha previsto, all’articolo 1, comma 4,  che l’approvazione degli studi di settore, con validità per il periodo d’imposta 2005, possa avvenire con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 2 maggio 2006. Pertanto, la predetta disposizione ha sancito, per il periodo d’imposta 2005, la proroga del termine ordinario di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsto al 31 marzo dall’articolo 1 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.

 

            La revisione dei predetti studi è stata effettuata sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2005, pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2005.

            In data 6 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, i predetti studi approvati, hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998.

 

            Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono stati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006, pubblicato nella G.U. n. 73  del 28 marzo 2006 (vedi Allegato 2 l’elenco degli studi in evoluzione previsti per il periodo d'imposta 2006). Al termine delle elaborazioni potranno essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attività che si renderanno necessari durante l'elaborazione degli stessi.

            I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2006 (pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122  del  27 maggio 2006), sono i seguenti:

 

·        51 relativi alle attività economiche delle manifatture (volume I);

·        59 relativi alle attività economiche dei servizi (volume II);

·        69   relativi alle attività economiche del commercio (volume III);

·        23 relativi alle attività professionali (volume IV).

 

            Tali modelli possono essere utilizzati indifferentemente da persone fisiche, società di persone ed equiparate, società di capitali, enti commerciali ed equiparati ed enti non commerciali ed equiparati nell'ambito di tutti i modelli UNICO 2006, di cui costituiscono parte integrante.

 

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005.

 

            La fase di evoluzione degli studi di settore, già iniziata negli scorsi anni, permette di cogliere i cambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche dei mercati di riferimento, gli andamenti economici e le tendenze evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicità delle realtà economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi evoluti, a decorrere dagli studi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera "S".

            Con gli studi in evoluzione per il periodo d’imposta 2005, sono stati individuati circa 675 modelli organizzativi, definendo per ogni modello le fasi più importanti dello studio di settore attraverso:

ü      l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche;

ü      l’indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della coerenza;

ü      la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruità.

           

            Per gli studi approvati in "evoluzione", a decorrere dal periodo d'imposta 2005, si segnalano di seguito alcune principali novità, che saranno analizzate più approfonditamente nelle rispettive parti specifiche contenute nell'Allegato n. 3 alla presente circolare.

 

 

 2.1 L’utilizzo degli studi evoluti  per i periodi d’imposta precedenti e la semplificazione degli adempimenti.

 

Analogamente a quanto già precisato al par. 2.12 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, in merito al possibile utilizzo degli studi evoluti quest’anno, con riferimento ad accertamenti riguardanti  periodi d’imposta precedenti al 2005, si fa presente che in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l’Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto.

 

            Tra gli obiettivi che si intendono perseguire con l’evoluzione degli studi di settore vi è la semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti, attuata mediante la riduzione del numero di studi di settore in vigore (per quest’anno da 57 studi “di partenza” sono stati approvati 52 studi evoluti). L'attività di evoluzione ha quindi determinato la riduzione di 5 studi di settore. L'accorpamento degli studi di settore è stato ispirato dalla necessità di semplificare l'applicazione degli studi di settore per le imprese che svolgono più attività economiche simili e che, quindi, possono essere rappresentate con un unico studio di settore, evitando di ricorrere all’annotazione separata.

            In particolare, per gli studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2005, si segnala che

·        lo studio di settore TD37U costituisce l’evoluzione dei previgenti studi SD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni) e SD48U (Cantieri navali per costruzioni e riparazioni);

·        lo studio di settore TD14U costituisce l’evoluzione degli studi SD10A (Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino)  e SD14U (Lavorazione della lana);

·        lo studio TM21E costituisce l’evoluzione degli studi SM21E (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova) e SM21F (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);

·        lo studio di settore TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce, costituisce l’evoluzione dei previgenti studi SD24A e SD24B;

·        lo studio di settore TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta, costituisce l’evoluzione dei previgenti studi SM11A e SM11B.

 

            Un altro importante elemento di semplificazione è rappresentato dall'applicabilità di tutti gli studi evoluti ai soggetti che esercitano la propria attività con più punti di produzione e/o di vendita, in quanto anche gli studi evoluti, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005, riducono la platea dei contribuenti tenuti all'obbligo dell'annotazione separata per le imprese multipunto.

 

 

2.2 Cause di inapplicabilità.

 

            Nei citati decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 5 aprile 2006, concernenti l'approvazione dei 53 studi di settore, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005, è previsto che, nel settore delle attività economiche delle manifatture, dei servizi e del commercio, gli stessi non si applicano:

 

1.       nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

2.      nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

3.      nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

 

            Nelle predette ipotesi risultano applicabili i parametri.

 

 

2.3 L’evoluzione delle distribuzioni ventiliche.

 

            Nell’ambito di alcuni studi di settore evoluti nel 2005, analogamente agli studi evoluti per il periodo d’imposta 2004, le distribuzioni ventiliche sono state suddivise non solo per forma giuridica (Persone Fisiche, Persone Giuridiche), ma anche, all’interno di essa,  sulla base della presenza o meno di lavoratori dipendenti.

            In alcuni studi di settore, in particolare quelli dei professionisti, le distribuzioni ventiliche sono state suddivise sulla base della forma giuridica e della localizzazione dell’attività. Tale novità è stata introdotta per prendere in considerazione, nell’analisi della coerenza, le rilevanti differenze che emergono tra le varie aree territoriali del Paese.

            Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti in relazione alle novità relative allo specifico studio di settore. 

 

2.4 L’introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficoltà.

 

            In considerazione di alcune diffuse situazioni di difficoltà del sistema delle PMI del comparto manifatturiero, sono stati introdotti negli studi di settore relativi al comparto tessile-abbigliamento (TD14U e TD26U), al comparto dell’occhialeria (TD21U) e a quello dell’oreficeria e gioielleria (TD33U), opportuni correttivi che consentono di tener conto dell’andamento sfavorevole della congiuntura economica, così come, dal periodo d’imposta 2004, erano stati introdotti per alcuni studi del comparto del Tessile-Abbigliamento-Calzature (TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B) e del comparto del Mobile (TD09A, TD09B).

            Per maggiori approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in oggetto si rinvia a quanto riportato al par. 1.3.1 dell’allegato n. 3 della presente circolare e all’allegato 3 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005. 

 

2.5 L’introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici).

 

      Sulla base del parere espresso dalla Commissione degli esperti e considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonché tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE  S.p.a., negli studi:

 

·        TD18U – Lavorazione della ceramica, TD20U – Meccanica leggera, TD32U – Meccanica pesante nonché TM04U  – Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004 con i decreti del 17 marzo 2005); 

·        TD35U – Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005),

 

sono stati introdotti alcuni specifici “correttivi”.

 

In particolare, si è ritenuto opportuno considerare gli effetti conseguenti:

 

·        per lo studio di settore della lavorazione della ceramica, alla particolare situazione di crisi di alcuni distretti produttivi;

·        per gli studi di settore relativi alla meccanica leggera e pesante, all’aumento del costo delle materie prime che si è verificato successivamente all’elaborazione dello studio;

·        per il settore dell’editoria, della stampa e prestampa, alla trasformazione  produttiva, dovuta ad un ricorso alla innovazione tecnologica, che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare la propria dotazione di beni strumentali senza che ciò abbia, necessariamente, comportato un corrispondente incremento dei ricavi;

·        per lo studio di settore delle farmacie, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, in modo da tenere conto della possibile riduzione dei ricavi subita dalle farmacie per l’applicazione dello sconto stabilito per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP) e di automedicazione/OTC.

 

            Nello specifico, per lo studio TD35U - Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005), è stato introdotto un correttivo, visualizzato da GE.RI.CO. (c.d. non automatico), per l’innovazione tecnologica, che entra in  funzione, sulla base dei dati indicati nel quadro X, esclusivamente per i contribuenti non congrui che, nel periodo d’imposta 2005, rispetto all’anno precedente, hanno contemporaneamente incrementato (per effetto di acquisizioni o di utilizzazione di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico) il valore di determinati beni strumentali e ridotto la produttività del capitale.

 

            È stato inoltre introdotto un “correttivo” (anche in questo caso c.d. non automatico) per gli studi TD18U, TD20U  e TD32U, già in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2004.

 

In particolare per lo studio TD18U il correttivo viene applicato alle variabili “Costo del venduto” e “Costo per la produzione di  servizi” distinti per singolo cluster. Il contribuente “non congruo” alle risultanze dello studio TD18U avrà la possibilità di accedere al correttivo a condizione che i costi per consumi di energia elettrica e di gas nonchè l’ammontare dei ricavi dichiarati, risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d’imposta 2005, rispetto a quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l’elaborazione dello studio di settore TD18U (vale a dire rispetto al periodo d’imposta 2002).

 

            Per gli studi TD20U e TD32U il correttivo trova applicazione nel caso risultino aumenti del prezzo delle materie prime metalliche. Il contribuente non congruo alle risultanze degli studi TD20U e TD32U avrà la possibilità di accedere al correttivo, visualizzato da GE.RI.CO.,  se il rapporto tra la somma del “costo del venduto e il costo per la produzione di servizi” e l’ammontare dei ricavi dichiarati nel periodo d’imposta 2005, risulti maggiore dello stesso rapporto calcolato per il periodo d’imposta 2002.

            La novità da segnalare, relativamente ai correttivi introdotti nei predetti studi, riguarda la modalità con la quale detti correttivi possono essere fatti valere ai fini della determinazione del ricavo puntuale di riferimento.

Infatti, per gli studi di settore TD18U, TD20U, TD32U,  TD35U nonchè TM04U, la novità introdotta quest’anno (che si differenzia rispetto ai correttivi previsti per gli altri studi), consiste nel fatto che la riduzione dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non avverrà in modo automatico (mediante l’applicazione del software GE.RI.CO.), ma la stessa sarà riconosciuta dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente e su richiesta dello stesso, una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste per il correttivo dello specifico studio di settore. L’ammontare della riduzione in esame viene visualizzata in una apposita area del software GE.RI.CO., non incidendo sul calcolo del ricavo puntuale.

            Pertanto, le citate riduzioni non verranno applicate in modo “automatico” dal software GE.RI.CO., ma saranno riconosciute al contribuente (il quale, conseguentemente, potrà risultare congruo agli studi di settore), solo nel momento in cui l’Ufficio accerti l’esistenza dei requisiti idonei per poter fruire dell’abbattimento dei ricavi stimati da GE.RI.CO..

Si rimanda all’allegato 3 per maggiori chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno portato all’introduzione dei correttivi in esame e alle loro concrete modalità di applicazione da parte degli Uffici.

 

Il contribuente potrà, inoltre, sussistendone tutti i requisiti, adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore tenendo conto della predetta riduzione.

 

Esempio.

 

·        Ricavo puntuale risultante da GERICO…………………… 100.000

·        Importo della riduzione visualizzato da GERICO…………...      2.000

·        Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili………....   95.000

 

Nell’esempio, il contribuente (fermi restando i requisiti previsti per poter fruire della riduzione), potrà adeguarsi alle risultanze dello studio di settore indicando, in dichiarazione,  un ammontare di maggiori ricavi per 3.000. Occorre tuttavia precisare che resta fermo il potere di accertamento relativamente ai maggiori ricavi, con applicazione di sanzioni ed interessi, nel caso in cui l’ufficio non riconosca, in tutto o in parte, la predetta riduzione.

Ai fini dell’applicazione dell’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del d.P.R. 195 del 1999, il contribuente potrà fare riferimento al “Ricavo puntuale” risultante dal software GE.RI.CO., al netto delle riduzioni spettanti.

 

Esempio.

 

·        Ricavo puntuale risultante da GERICO…………………… 10.000

·        Importo della riduzione visualizzato da GERICO…………... 1.000

·        Ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili………....   7.000

 

In tale ipotesi, ferme restando le altre condizioni previste dal citato articolo 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, il contribuente che intende adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore potrà calcolare l’importo della maggiorazione del 3 per cento facendo riferimento al “Ricavo puntuale” determinato da GERICO, al netto della riduzione (vale a dire 9.000). Pertanto, per adeguarsi il contribuente potrà versare, sussistendo i requisiti per poter fruire della riduzione, il 3% di 2.000 (9.000 – 7.000). 

 

Con riguardo invece alla verifica della condizione prevista dall’articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in base al quale viene stabilito, tra l’altro, che nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta), occorre precisare che l’Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei citati requisiti previsti anche nel caso in cui l’accertamento riguardi un periodo d’imposta diverso da quello oggetto delle citate riduzioni.

 

Esempio.

Contribuente in contabilità ordinaria, con studio di settore TD18U, che, per il periodo d’imposta 2005, abbia richiesto le predette riduzioni e risulti, senza considerare dette riduzioni, “non congruo” alle risultanze degli studi di settore.

Si supponga che, nel periodo d’imposta 2004, lo stesso soggetto sia “non congruo” alle risultanze degli studi e che, invece, nel periodo d’imposta 2006 risulti “congruo”. Al fine di poter effettuare l’accertamento da studi di settore per il periodo d’imposta 2004 (tenendo in considerazione il triennio 2004-2006), l’Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle riduzioni spettanti nel 2005. Se, a seguito della predetta verifica, il contribuente risulterà in possesso dei predetti requisiti occorrerà verificare se la predetta riduzione determini anche la congruità alle risultanze degli studi di settore. In tale ultima ipotesi non sarà possibile emettere, per il periodo d’imposta 2004, accertamenti da studi di settore sulla base della predetta disposizione prevista all’articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge n. 146 del 1998 in relazione alla condizione dei due periodi d’imposta su tre considerati. 

 

In ogni caso l’Ufficio ha facoltà, sulla base di valide motivazioni, di rideterminare la predetta riduzione nel caso in cui i dati indicati, a base per il calcolo delle citate riduzioni,  non risultino corretti.

 

2.6 Gli studi di settore applicati con carattere “monitorato”.

 

            Con i decreti del 5 aprile 2006, sono state approvate le evoluzioni di alcuni studi di settore, relative alle attività professionali e ad alcuni studi del settore manifatturiero soggetti ad una fase di "monitoraggio”.

            Nella riunione della Commissione degli esperti del 22 febbraio 2006, le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali hanno chiesto l'applicazione "monitorata” dei predetti studi per il periodo d'imposta 2005, nella prospettiva di un’applicazione a regime. La richiesta di un'applicazione "monitorata" degli studi interessati, analogamente a quanto avvenuto per alcuni studi approvati lo scorso anno,  scaturisce dalla constatazione di alcuni elementi di criticità nella fase applicativa degli studi relativi ai professionisti e di alcuni studi del comparto del manifatturiero, questi ultimi interessati da una particolare crisi economica.

Gli studi di settore, approvati con applicazione “monitorata” a decorrere dal periodo d’imposta 2005, verranno approvati con carattere definitivo (entro il 31 marzo del 2007) tenendo conto anche:

- dei dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2005;

- delle informazioni derivanti dall'attività di controllo e di approfondimento effettuata dall'Amministrazione finanziaria.

 

 

2.7 Le novità relative agli studi di settore dei professionisti. L’applicazione “monitorata” degli studi relativi ai professionisti.

 

Con riguardo ai professionisti, è stata approvata l’evoluzione, con applicazione “monitorata”, di 7 studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2005. Tali studi rappresentano l’evoluzione di altrettanti studi di settore già in vigore nei periodi d’imposta precedenti per i quali era prevista l’applicazione “sperimentale” (le cui peculiarità applicative erano state già illustrate al paragrafo 5 della circolare 54/E del 13 giugno 2001 e ribadite con successive circolari).

Con l'articolo 2 dei decreti 5 aprile 2006, di approvazione di 7 studi di settore, relativi a 10 attività professionali, viene prevista, per il solo periodo d’imposta 2005, un’applicazione monitorata degli studi medesimi.

Gli studi interessati sono i seguenti:

 

1) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di ingegneria codice attività 74.20.F;

2) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi codice attività 74.12.C;

3) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attività 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attività 85.12.3,  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attività 85.12.A,  Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività 85.12.B;

4) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) - Attività tecniche svolte da periti industriali codice attività 74.20.B;

5) TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) - Attività professionali paramediche indipendenti codice attività 85.14.2;

6) TK22U (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) - Servizi veterinari codice attività 85.20.0;

7) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U, limitatamente all’attività esercitata in forma di lavoro autonomo) - Laboratori di analisi cliniche codice attività 85.14.A..

 

In particolare, la citata disposizione dell’articolo 2 del decreto 5 aprile 2006 prevede che i predetti studi di settore  monitorati” sono applicabili per il solo periodo d’imposta 2005 e che, analogamente a quanto previsto per gli studi dei professionisti approvati in evoluzione a decorrere dal periodo d’imposta 2004, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. Ne deriva che i risultati scaturenti dall'applicazione GE.RI.CO. 2006 non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento sulla base delle risultanze dei predetti studi di settore. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell’applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2005, dichiarano compensi o ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione. Nel medesimo comma è inoltre fissato al 31 marzo 2007, il termine entro il quale dovranno essere approvati definitivamente gli studi sottoposti a monitoraggio.

Nel comma 3 del citato articolo 2 è infine disposto che, al fine di procedere all’applicazione definitiva degli studi in oggetto, dovrà essere effettuato il monitoraggio utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti.

Fatta salva l’ipotesi prevista al comma 2 (vale a dire per i contribuenti che si adeguano alle risultanze dello studio “monitorato”), i compensi o i ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore approvato definitivamente, potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione ai periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dello studio definitivo.

Restano pertanto confermate le peculiarità legate all’applicazione monitorata degli studi di settore già previste nel decreto 24 marzo 2005 di approvazione degli studi di settore  relativi ad attività professionali.

Sono altresì confermate le indicazioni previste al “paragrafo 2.2” dell’Allegato 3, alla circolare 32/E del 21 giugno 2005, in base alla quale è stato chiarito che:

­         nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore monitorati, non si applicano i parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L’applicazione c.d. “monitorata” viene riconosciuta anche agli studi di settore che si riferiscono ad attività che possono essere esercitate sia da professionisti che da imprese;

­         le risultanze degli studi di settore sottoposti a monitoraggio possono essere fatte valere, in fase di contraddittorio, con le stesse modalità indicate nella circolare 25/E del 14 marzo 2001, per motivare e documentare idoneamente eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quello presunto in base ai parametri, nei casi in cui ricorrano ancora i termini per effettuare gli accertamenti in base a tale ultimo strumento.

Si rinvia all'allegato 3, paragrafo 2, per ulteriori approfondimenti in relazione al funzionamento dei predetti studi evoluti.

 

 

2.7.1 La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004.

 

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 marzo 2005 aveva previsto - per gli studi SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U, TK21U  - l’applicazione "monitorata" per il solo periodo d’imposta 2004. Era stato previsto inoltre che tali studi dovevano essere approvati in via definitiva entro il 31 marzo 2006.

La Commissione degli Esperti, prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, in data 22 febbraio 2006, ha invece ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti, al fine di risolvere le problematiche legate alla concreta applicazione dei predetti studi e, pertanto, ha proposto la proroga, per tutti gli studi di settore sopraelencati, della fase di monitoraggio anche per l’anno 2005.

      Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7 studi di settore relativi alle attività professionali per il periodo d’imposta 2005, è stata pertanto disposta, per il medesimo periodo d’imposta, una proroga dell’applicazione monitorata dei citati studi di settore  approvati con decreto del 24 marzo 2005.

      Lo stesso articolo 7 del decreto del 2006, stabilisce che tali studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.

 

 

2.8 Gli studi "monitorati" per le attività manifatturiere.

 

Con l'articolo 2 del decreto 5 aprile  2006, di approvazione di 8 evoluzioni di studi di settore in vigore fino al 2004, del comparto delle manifatture, è stata prevista un'applicazione "monitorata" per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, degli studi di settore:

·        TD14U (tessile);

·        TD21U (occhialeria);

·        TD33U (oreficeria).

 

Anche gli studi in argomento, definiti "monitorati", hanno le medesime caratteristiche già delineate con circolare n. 32/E del 2005.

Occorre precisare inoltre che l'articolo 2 del decreto del 5 aprile 2006 stabilisce che "Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avrà valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005” . Pertanto, lo studio definitivo, che verrà approvato ed applicato a decorrere dal periodo d'imposta 2006, potrà essere utilizzato ai fini dell'attività di accertamento anche con riferimento al periodo d'imposta 2005.

Analogamente a quanto è stato precisato con circolare n. 32/E del 2005, con riferimento allo specifico comparto, considerata l’eventualità che possono essersi verificati casi di anticipazione nel tempo dello stato di crisi, a richiesta del contribuente, qualora sia comprovato il ricorrere di circostanze che dimostrino la rilevanza di tale crisi, le risultanze dello studio "monitorato” potranno costituire valido ausilio ai fini della stima dei ricavi, anche per annualità precedenti al 2005.

Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti sul funzionamento dei predetti studi evoluti.

 

2.9 Studi di settore e regime delle attività marginali.

 

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore vengono utilizzati anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per i nuovi studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005, i limiti dei ricavi o compensi per usufruire del regime agevolato delle attività marginali sono stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2006, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 117 del 22 maggio 2006.

All'interno del software GE.RI.CO. 2006, come per le precedenti versioni, è disponibile una funzione specifica (GE.RI.CO. Marginali 2006) che consente di verificare l'entità dei ricavi determinati tenendo conto delle predette riduzioni e di controllare se il soggetto rientra o meno nel regime agevolato in questione. 

 

2.10  Principali novità del prodotto GE.RI.CO. 2006.

 

La procedura permette l'applicazione dei 202 studi di settore attualmente in vigore.

Con riferimento al software applicativo GE.RI.CO. 2006, rispetto alla versione 2005, non ci sono da segnalare particolari novità di rilievo se non, come per il periodo d’imposta 2004, l 'inserimento di opportuni controlli automatici nella fase di invio del file telematico.

Il programma GE.RI.CO. 2006 consente inoltre la compatibilità con le basi dati di GE.RI.CO. 2005, ad esclusione degli studi portati in evoluzione quest'anno i cui dati sono stati modificati in modo strutturale.

La procedura utilizza l'ambiente tecnologico Java 2 impiegando la Macchina Virtuale Java 1.3.1_13.

La procedura permette inoltre la visualizzazione delle riduzioni (c.d. non automatiche) previste per gli studi TD18U – Lavorazione della ceramica, TD20U – Meccanica leggera, TD32U – Meccanica pesante nonché TM04U  – Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004 con i decreti del 17 marzo 2005) e TD35U – Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005).

Si ricorda, inoltre, che gli uffici hanno la possibilità di visualizzare le informazioni comunicate dai contribuenti con l'allegato dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore del modello di dichiarazione UNICO, utilizzando la procedura GE.RI .CO. UFFICI. Si fa presente che la procedura è stata implementata con  nuove funzionalità. 

 

2.11 Annotazione separata.

 

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006, (pubblicato nella G.U. del 1 giugno 2006, n. 126) sono stati approvati i modelli da utilizzare per il periodo d'imposta 2005, ai fini dell'applicazione degli studi di settore con i criteri previsti dal decreto del 25 marzo 2002.

Si ricorda che, in conformità alle indicazioni fornite al paragrafo 10 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, anche per il periodo d'imposta 2005 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata consentirà l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto software "GE.RI.CO. Annotazione separata 2006".

Come indicato nel paragrafo 3 delle relative istruzioni al “Modello per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”,  i contribuenti che esercitano una delle seguenti attività :

·        Altri studi medici e poliambulatori specialisticicodice attività  85.12.B; “Studi di radiologia e radioterapiacodice attività 85.12.3; “Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.” codice attività - 85.12.5;  comprese nello studio di settore SG57U;

·        Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali”, codice attività 17.15.0, “Fabbricazione di filati cucirini”, codice attività 17.16.0 e “Tessitura di filati tipo seta”, codice attività 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U,

 

non sono tenuti all’obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata. I predetti contribuenti non sono tenuti a tale adempimento in quanto, nei loro confronti, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore decorre dal 1° maggio 2006.

Tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile compilare tali modelli, nel caso in cui si sia volontariamente proceduto ad effettuare detta annotazione separata.

Al riguardo, nelle stesse istruzioni, è stato precisato che i soggetti che esercitano più attività non comprese nello stesso studio e almeno una delle quali rientrante negli studi oggetto di evoluzione a decorrere dal periodo d'imposta 2005, non sono considerati esclusi dai predetti obblighi poiché tali studi rappresentano delle evoluzioni di studi di settore precedentemente in vigore. Per tali contribuenti, infatti, l'approvazione di studi di settore in sostituzione di quelli precedentemente applicati, non comporta il venir meno dell'obbligo di annotazione separata già sussistente in anni precedenti.

 

2.11.1 Le novità del modello N Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili.  

 

La novità da segnalare, con riferimento ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d’imposta 2005, riguardano le nuove informazioni (già previste nel quadro F – Elementi contabili) inserite nella nuova sezione denominata   “Ulteriori elementi contabili” del Modello N Annotazione separata.

Fermo restando che gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, e che per la corretta compilazione, si deve fare riferimento alle istruzioni del “Quadro F – Elementi contabili” dei tradizionali modelli per gli studi di settore, occorre precisare che nella sezione “Ulteriori elementi contabili”, del Modello N, devono essere indicati i dati contabili  riferiti all’intera attività d’impresa del contribuente.

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l’annotazione separata non devono, infatti, compilare i righi del quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l’applicazione degli studi di settore, in cui sono richiesti i medesimi dati da indicare nella sezione “Ulteriori elementi contabili”, nel Modello N Annotazione separata. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28. 

 

2.11.2 Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.

 

Si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti.  Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potrà fornire le informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro degli Elementi specifici del modello SG69U.

Tenuto conto delle modalità di calcolo previste per lo studio SG69U, il quadro N dei modelli per l’annotazione separata riporta, contrariamente al quadro F degli elementi contabili dei tradizionali modelli, i righi N21 e N24 riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Tali righi devono essere compilati solo nel caso in cui il contribuente tenuto alla compilazione dei modelli per l’annotazione separata, eserciti almeno una delle attività comprese nello studio SG69U, per la quale debba compilare il relativo modello e non sia riuscito ad individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti, direttamente afferenti l’attività compresa nel predetto studio SG69U.

Come è noto, nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, vanno indicati i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM. L’attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuata dal software di applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata.

 

3. NOVITÀ RIGUARDANTI L’ISTITUTO DELL’ASSEVERAZIONE.

 

In base all’articolo 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell’articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 era stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell’asseverazione. Per effetto di tali modifiche, con l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 241 del 1997 veniva attestata la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l’eventuale scostamento.

Potevano essere, altresì, attestate le cause che giustificavano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l’asseverazione dovevano, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

    la congruità dei ricavi o compensi dichiarati ovvero l’esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore;

    l’esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

 

La disciplina dell’asseverazione ha subito, di recente,  ulteriori modifiche ad opera del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in base al quale era previsto che con l’asseverazione venivano attestate, altresì, la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificavano la non congruità dei predetti ricavi o compensi nonché le cause che potevano giustificare un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.

Tale possibilità di attestazione è stata prevista, in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’asseverazione, nel comma 3-ter dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, ad opera dell’articolo 7-sexies del citato D.L. n. 203 del 2005, in vigore a decorrere dal 3 dicembre 2005. In particolare, la citata norma stabilisce che, in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.

L’attestazione in oggetto è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ne deriva, pertanto, che l’asseverazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore continua, come previsto dall’articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997,  ad essere collocata nel comma 1 dell’articolo 3 del regolamento ministeriale n. 164 del 1999 e, pertanto, la stessa potrà essere apposta solo dai CAF imprese e dai professionisti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, mentre l’attestazione delle cause che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi, può essere effettuata, oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge.

            I soggetti abilitabili potranno, separatamente:

·        asseverare la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea. Questa asseverazione (disciplinata dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 164 del 1999) può essere apposta solo dai predetti soggetti (responsabili della assistenza fiscale dei Caf imprese e dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni);

·        attestare l’esistenza di cause che possono giustificare la non congruità dei ricavi o  compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore  e/o   le  cause  che  giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici   individuati   dai  predetti  studi.  Questa attestazione  (confluita nell’articolo 10, comma 3 ter, della legge 146 del 1998) può essere apposta, oltre che dagli intermediari indicati al punto precedente, anche dai dipendenti e dai funzionari delle Associazioni di categoria abilitati alla assistenza tecnica  presso le Commissioni tributarie.

 

            Si sottolinea inoltre come gli indici economici, ai quali fa riferimento il comma 3 ter dell’art.10 della legge 146/1998, siano solo quelli economici di coerenza che emergono dalla applicazione dei singoli studi di settore e non anche gli “indici economici, finanziari e patrimoniali” introdotti dalla legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004)  e approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006). Tali ultimi indici, come meglio descritti al paragrafo 4, non possono essere confrontati con gli indici economici previsti dai singoli studi di settore che tendono a far emergere valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la stessa attività con analoghe caratteristiche.

Nell’apposito campo “Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive” dell’applicazione GE.RI.CO. dovranno essere indicate le cause che hanno determinato l’attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. In caso di mancata indicazione delle predette cause, l’attestazione deve ritenersi “non effettuata” ancorché risulti, dal modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, l’indicazione del codice fiscale (nonché della firma del responsabile) nelle relative attestazioni.

            Si precisa che resta ferma la valutazione degli uffici circa le cause che hanno determinato la non congruità dei ricavi o compensi e/o quelli che hanno determinato un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.  

 

4. SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE.

 

Nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, esercenti attività produttive di reddito d’impresa, in relazione agli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed ai periodi d’imposta successivi, la legge finanziaria per il 2005 ha introdotto altresì la possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore se nel corso dell’anno emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad “indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale”.

In particolare, l’articolo 10, comma 2, della citata legge n. 146 del 1998 prevede che nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta.

La stessa norma precisa inoltre che, in ogni caso, l'accertamento da studi di settore possa essere effettuato nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli esperti degli studi di settore.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è stato acquisito, in data 6 dicembre 2005, il parere favorevole della Commissione degli esperti istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo e, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), sono stati approvati i predetti indici.

Giova a tal fine sottolineare che la disposizione in esame è applicabile esclusivamente nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che esercitano attività produttiva di reddito d’impresa; per cui i soggetti esercenti arti e professioni non sono interessati dalla disciplina in esame. 

 

Si fa presente, inoltre, che, con circolare n. 10/E  del 16 marzo 2005 e, successivamente con circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, è stato precisato che in presenza di tali incoerenze, l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria che risultino non congrui, anche per un solo periodo d'imposta, alle risultanze degli studi. I soggetti che risulteranno congrui, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, alle risultanze degli studi di settore, ancorché non in linea con detti indici, non potranno essere sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di settore. Tuttavia l’accertamento sulla base degli studi di settore, in tale ipotesi, può comunque essere effettuato nel caso in cui l’Ufficio riscontri la non congruità alle risultanze degli studi di settore derivante, ad esempio, dalla non corretta indicazione delle variabili che rilevano ai fini della determinazione del valore puntuale di riferimento.

Si precisa, altresì, che anche nel caso di incoerenza degli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio è tenuto comunque ad invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In tale fase occorrerà verificare preventivamente la sussistenza della predetta incoerenza degli indici, garantendo la possibilità di fornire le eventuali giustificazioni in merito, prima di procedere, eventualmente, alla valutazione delle risultanze dello studio di settore. Pertanto, resta preclusa la possibilità di effettuare accertamenti da studi di settore, in ipotesi di incoerenza con i citati indici, nel caso in cui il contribuente sia in grado di giustificare e documentare adeguatamente le predette incoerenze.

 

Gli indicatori prescelti rispondono alla esigenza di individuare determinate anomalie prevalentemente di tipo economico/contabile e rappresentano solo un primo gruppo di indicatori cui ne seguiranno di nuovi, così come precisato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006, sentito il parere della Commissione degli esperti ai sensi dell’articolo 10 della legge 146/1998.

 

            In ogni caso, appare importante sottolineare che l’esistenza di significative divergenze tra i dati risultanti dalle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione, compreso l’allegato relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, impone, in ipotesi di inapplicabilità degli indici sotto elencati, l’esigenza di valutare l’avvio di più penetranti attività istruttorie ai fini del controllo della posizione fiscale del contribuente.

 

Gli indici individuati con il citato provvedimento, che denotano significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale, sono i seguenti:

 

 

a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali.

 

Tale indice segnala un’anomalia nel caso in cui il valore degli ammortamenti di beni mobili strumentali, indicato nell’allegato studi di settore del modello UNICO, risulti superiore al valore dei relativi beni strumentali. Infatti, deve ritenersi sintomo di grave anomalia contabile il fatto che il valore delle quote di ammortamento, deducibili fiscalmente, risulti superiore al relativo valore dei beni strumentali indicato nello stesso modello. Tale ultimo valore viene considerato al netto di quello relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

L’indice in esame è stato previsto:

·        per contrastare la mancata (ovvero la “non corretta”) indicazione del valore dei beni strumentali nell’allegato studi di settore (quadro F – Elementi contabili). Tale comportamento (errata indicazione del valore dei beni strumentali), per alcuni studi, comporta, infatti, una non corretta stima dei ricavi potenziali;

·        evidenziare situazioni di non regolare tenuta della contabilità.

 

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l’indicatore risulti inferiore ad 1.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2005 ricorrerà tale incoerenza se il rapporto tra il rigo F29 (campo 1 meno il campo 2) ed il rigo F20 campo 2 risulterà inferiore ad 1

Occorre osservare tuttavia che in talune ipotesi, l’incoerenza può riferirsi comunque a una situazione “corretta” e quindi giustificabile. Ciò può accadere nell’ipotesi in cui il predetto indicatore risulti inferiore a uno perché, ad esempio, nel corso dell’anno sono stati ceduti o dismessi beni strumentali. È il caso, ad esempio, di un contribuente che possiede un solo bene strumentale ceduto nel corso dell’anno. Il valore di quel bene non sarà considerato al numeratore del rapporto, in quanto, nell’allegato relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, il valore dei beni strumentali deve essere indicato se esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta, mentre il denominatore è influenzato dalle relative quote di ammortamento in quanto le stesse sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa anche se il bene viene ceduto in corso d’anno (sulla possibilità di dedurre le quote di ammortamento di beni ceduti in corso d’esercizio si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 12 febbraio 2002). In tale ipotesi, pertanto, resta preclusa la possibilità di effettuare accertamenti da studi di settore in ragione della sola presunta incoerenza dei predetti indici. 

 

b) Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente.

 

Trattasi di un indicatore che segnala determinate anomalie di tipo contabile ovvero anomalie che riguardano la “non corretta” indicazione dei dati riportati nell’allegato studi di settore.

Come è noto, in generale e tranne particolarissimi casi (espresse previsioni legislative, modifiche dei criteri di valutazione delle rimanenze, ecc.), le rimanenze iniziali di merci di un periodo d’imposta, trattandosi di valori comuni a due esercizi, devono coincidere con il valore indicato, nel periodo d’imposta precedente, alla voce relativa alle rimanenze finali di merce.

Nel caso in cui le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di un esercizio differiscano dalle corrispondenti voci delle rimanenze iniziali dell’esercizio successivo indicate nel quadro F – Elementi contabili dell’allegato studi di settore, presentato con la dichiarazione UNICO ,  si verifica una anomalia che viene segnalata dall’indicatore in esame.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all’1 per cento del minore di essi.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; nello specifico, per l’anno d’imposta 2005, sarà preso in considerazione l’importo indicato al rigo F12 relativo al valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci,  prodotti finiti e servizi non di durata ultrannuale e sarà confrontato con l’importo delle relative rimanenze finali indicate nel corrispondente rigo F05 del modello studi di settore relativo all’anno d’imposta 2004.

Nel caso di situazioni di “incoerenza” di tale indicatore, ai fini della individuazione del periodo d’imposta da accertare, occorrerà fare riferimento anche alle risultanze della contabilità. Ad esempio, se un contribuente ha indicato nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di  settore 2005 (periodo d’imposta 2004) rimanenze  finali di merci  per  € 10.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d’imposta 2005) esistenze iniziali di merci per  € 12.000, sarà possibile procedere ad accertamento da studi di settore, sulla base dell’indicatore in esame, solo per il periodo d’imposta 2005, se si appura che il corretto valore fiscale di tali beni per il periodo d’imposta 2004, derivante dalle risultanze della contabilità, è di € 10.000.

Conseguentemente, nei confronti di un contribuente che nell’anno d’imposta 2004 abbia dichiarato, nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2005, rimanenze finali di merci per  € 15.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d’imposta 2005) esistenze iniziali di merci per € 20.000, sarà possibile, procedere ad accertamento da studi di settore, sulla base dei predetti indici, per entrambi i periodi d’imposta (2004 e 2005), in caso di non congruità nei citati anni, se l’Ufficio verifica che il valore fiscale delle merci è diverso da quanto indicato nei predetti modelli (ad es. il valore fiscale delle rimanenze derivante dalla contabilità è pari a  € 25.000).

È comunque possibile procedere ad accertamento, per entrambi i periodi d’imposta,  anche nel caso in cui l’incoerenza sia stata verificata sulla base dei dati indicati nell’allegato dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ed entrambi i valori indicati    corrispondono ai valori fiscali derivanti dalla contabilità, denunciando in tal modo una evidente irregolarità contabile. È il caso, ad esempio, di un contribuente che abbia dichiarato nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di  settore 2005, rimanenze finali di merci per  € 15.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d’imposta 2005) esistenze iniziali di merci per € 20.000 e tali valori corrispondono entrambi al valore fiscale delle rimanenze, finali ed iniziali, derivante dalle scritture contabili.   

 

c) Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente.

 

Le considerazioni, precedentemente formulate per il disallineamento delle rimanenze di merci, valgono anche con riferimento alle differenze tra le Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative Rimanenze finali dell’esercizio precedente.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all’1 per cento del minore di essi.

Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; in specifico per il periodo  d’imposta 2005 si confronterà l’importo inserito nel rigo F06 (campo esterno) relativo al valore delle esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e quello delle relative rimanenze finali del periodo d’imposta precedente (2004) indicato al rigo F07 del modello studi di settore 2005. 

 

d) Disponibilità liquide negative (Cassa).

 

In tale ipotesi l’incoerenza si verifica nel caso in cui il valore relativo alle disponibilità liquide, indicate nel prospetto di bilancio inserito nella dichiarazione dei redditi, risulti di segno negativo. In particolare, ad esempio, per l’anno 2005, il rigo che dovrà essere preso in considerazione sarà il rigo RF63 UNICO Persone Fisiche , il rigo RF64 UNICO Società di persone, il rigo RS13 UNICO Società dei Capitali ed il rigo RF66 UNICO Enti non Commerciali.

            La presenza di una cassa “negativa” potrebbe dipendere, nell’ipotesi ad esempio di impresa individuale, da prelevamenti del titolare in misura eccedente il “reale” valore della cassa e, pertanto, potrebbe segnalare una tenuta non regolare della contabilità.

Il provvedimento ha altresì precisato che una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto non inferiore a 100 euro. Pertanto, se sono stati indicati valori negativi nelle disponibilità liquide, inferiori o uguali a 100, l’incoerenza non è considerata significativa e quindi non si potrà procedere all’ulteriore fase del contradditorio ed eventuale accertamento da studi di settore sulla base dei predetti indici.

La incoerenza, rilevata dal prospetto di bilancio inserito nella dichiarazione dei redditi, può essere giustificata nel caso in cui dalla contabilità risulti invece, alla fine del periodo d’imposta, un conto “Cassa” con saldo positivo. In tal caso non sarà  possibile effettuare accertamenti da studi di settore in ragione dell’incoerenza del predetto indicatore. 

 

4.1 Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza economica, patrimoniale e finanziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 410, della legge finanziaria per il 2005, in riferimento alla decorrenza delle disposizioni riguardanti le nuove modalità di accertamento, stabilisce che “Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.” .

Pertanto, si rileva che, come già precisato nel citato provvedimento del 18 gennaio 2006 e come già chiarito nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, questa ulteriore possibilità di accertamento, sulla base delle predette incoerenze degli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale,è esperibile, con riferimento agli accertamenti relativi a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, anche nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria per opzione, esercenti attività d’impresa.

5. NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE

Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2005.

 

5.1 QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all’attività. L’apporto di lavoro da parte del personale non dipendente.

 

Nel Quadro A dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sono richieste, con riferimento al personale non dipendente, le informazioni relative sia al numero di soggetti che alla relativa percentuale di lavoro effettivamente prestato nell’impresa.

La suddetta percentuale di lavoro “effettivamente prestato” viene utilizzata nella funzione di regressione per la stima del ricavo puntuale di riferimento negli studi di settore evoluti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004, nonché negli studi evoluti approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2005. Per gli studi di settore non ancora interessati da revisione, antecedentemente al periodo d’imposta 2004, ai fini della funzione di regressione assume rilevanza solo il numero di addetti indicato dal contribuente.

L’informazione relativa alla percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente, utilizzata anche in fase di costruzione dell’indicatore di coerenza “produttività per addetto”, consente di misurare in modo più adeguato il contributo, in termini lavorativi, del personale non dipendente, incluso quello senza occupazione prevalente.

Al riguardo, per le concrete modalità applicative relative alle indicazioni delle predette percentuali di lavoro, si rinvia alle precisazioni fornite al par. 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.

In quella sede è stato, tra l’altro, evidenziato che, per quanto attiene l’indicazione della percentuale di lavoro prestato da parte dei collaboratori dell’impresa familiare, occorre far riferimento al lavoro “effettivamente prestato” rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l’intero anno. In sostanza, il criterio di riferimento è, in linea di massima, il tempo prestato nello svolgimento dell’attività da parte del personale non dipendente raffrontato con quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di un dipendente che svolga il lavoro per l’intero anno. Nell’indicazione delle predette percentuali, fermo restando il citato criterio, con riferimento ai collaboratori dell’impresa familiare, deve comunque sussistere anche una correlazione con quanto dichiarato sia dal titolare dell’impresa familiare, sia dal familiare che collabora nell’impresa, in applicazione al disposto dell’articolo 5, comma 4, del TUIR.

Con riferimento invece ai soci e agli associati in partecipazione, con occupazione prevalente nell’impresa, ai fini dell’indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo effettivamente prestato nella società, e ciò indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari, così come riportato nelle apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, a condizione che tale situazione risulti da apposita documentazione o altra prova idonea.

 

 

5.2 QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili.

 

Nel Quadro A dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore: SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U, SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U, TD07A/B, TD08U, TD10B, TD12U, TD14U, TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U, TD26U, TD27U, TD28U, TD29U, TD32U, TD33U, TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U, è stata inserita una nuova informazione che consente di cogliere con maggiore precisione lo stato di crisi aziendale che sta investendo in questi ultimi anni alcuni settori economici e che costringe le imprese a ridurre il numero di personale addetto all’attività o il numero delle giornate lavorative.

      Nei modelli approvati quest’anno, infatti, è prevista l’indicazione (nei righi A14 o A18 o A19, dei relativi modelli) del numero delle giornate retribuite e non “effettivamente lavorate” dal personale dipendente interessato da provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa, come nel caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati.

Ai fini della corretta indicazione delle informazioni relative al quadro A, occorre  precisare che, nel caso in cui il contribuente, ad esempio per i lavoratori a tempo parziale,  abbia comunicato nel modello EMENS il numero delle giornate effettivamente lavorate, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate a causa di sospensione dell’attività lavorativa per CIGS o istituti simili, occorrerà sommare anche le predette giornate di sospensione, a quelle effettivamente retribuite, e riportare la somma al rigo A2 o A06 del quadro “A” – Personale addetto all’attività.  Le giornate di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o A18 o A19, in relazione ai relativi modelli dello specifico studio.  

Al riguardo, si fornisce il seguente esempio:

 

-     n. 200 giornate effettivamente lavorate, relative a dipendenti a tempo parziale, al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate, comunicate nel modello EMENS;

-     n. 50 giornate di sospensione dell’attività lavorativa per CIGS o istituti simili;

 

In tal caso, in base ai modelli utilizzati, nel rigo A02 o A06 andrà indicato 250 e nei righi A14 o A18 o A19, in base ai modelli utilizzati, andrà indicato 50.

 

Si rinvia al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 per ulteriori approfondimenti.

 

 

5.3 QUADRO F  - Elementi contabili.

 

Con riferimento ai dati contenuti nel quadro F – Elementi contabili – è stata rivista la struttura del quadro rispetto a quella presente nei modelli dello scorso anno.

In particolare, i dati relativi alla sezione riguardante gli “Ulteriori elementi contabili”, inserita per la prima volta lo scorso anno, sono stati riportati all’interno del quadro F, eliminando la relativa sezione. Si ricorda che, in tale sezione dovevano essere indicati i restanti elementi e dati contabili, non indicati nei precedenti righi del quadro F, che avevano contribuito alla determinazione del reddito d’impresa.

 

5.3.1 - Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.

           

Tra le novità introdotte quest’anno nei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti finiti.  Dette variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U (costruzioni). In questo caso il contribuente potrà fornire le informazioni concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro D degli Elementi specifici del modello SG69U.

 

5.3.2 - I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.

 

Da quest’anno, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno più indicati esclusivamente per l’entità dell’aggio conseguito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello UNICO 2006. Come precisato nelle istruzioni ai modelli relativi agli studi di settore, detti importi, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di  vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

Mentre, nell’ipotesi di contabilizzazione a “ricavi lordi”, negli appositi righi deve essere indicato anche l’ammontare dei relativi costi di acquisizione, nonché i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

 

5.4 QUADRO Z - Dati complementari.

 

Nel quadro Z – Dati complementari – relativi a determinati studi di settore, sono stati inserite  nuove informazioni finalizzate:

 

1.      all’aggiornamento degli studi di settore previsti per il periodo d’imposta 2006;

2.      al monitoraggio e all’analisi dell’impatto sul comparto della c.d. “emergenza aviaria”, al fine di osservarne tempestivamente l’andamento e consentire l’eventuale aggiornamento degli studi di settore.

 

In ordine a quest’ultimo punto,  le informazioni sono state richieste dalle Associazioni di categoria e dalla Commissione degli esperti, in quanto a seguito dell’”emergenza aviaria”, nella filiera avicola potrebbe essersi verificata una flessione generalizzata delle vendite ed una diminuzione dei prezzi di vendita che potrebbe incidere sulla funzione di ricavo degli studi di settore degli operatori specializzati. Gli studi di settore interessati dalle predette informazioni, che potrebbero essere stati maggiormente coinvolti dalla crisi del settore avicolo, sono i seguenti: TG61A, TG61F, TG68U,  SM48U, TM03A, TM03C, TM02U, TM18B, TM21D, SD05U.                                                                   


 

ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005.

 

MANIFATTURE

 

1) TD03U  (sostituisce il precedente studio di settore SD03U) Molitura del frumento codice attività 15.61.1, Molitura di altri cereali codice attività 15.61.2,  Lavorazione del risone codice attività 15.61.3 , Altre lavorazioni di semi e granaglie codice attività 15.61.4 ;

2) TD14U (sostituisce i precedenti studi di settore SD10A e SD14U ) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone codice attività 17.11.0, Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura codice attività 17.12.1,  Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero codice attività 17.12.2, Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate codice attività 17.13.1,  Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate codice attività 17.13.2,  Preparazione e filatura di fibre tipo lino codice attività 17.14.0,  Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali codice attività 17.15.0,  Fabbricazione di filati cucirini codice attività 17.16.0,  Preparazione e filatura di altre fibre tessili codice attività 17.17.0, Tessitura di filati tipo cotone codice attività 17.21.0,  Tessitura di filati tipo lana cardata codice attività 17.22.0,  Tessitura di filati tipo lana pettinata codice attività 17.23.0,  Tessitura di filati tipo seta codice attività17.24.0 ,  Tessitura di altre materie tessili, codice attività 17.25.0,  Fabbricazione di tessuti a maglia codice attività  17.60.0 ;

3) TD21U (sostituisce il precedente studio di settore SD21U) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni codice attività 33.40.1, Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto codice attività 33.40.2;

4) TD22U (sostituisce il precedente studio di settore SD22U) Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche codice attività 31.50.0;

5) TD24U (sostituisce i precedenti studi di settore SD24A e SD24B) Confezione di articoli in pelliccia codice attività 18.30.2, Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle codice attività 52.42.4 ;

6) TD25U  (sostituisce il precedente studio di settore SD25U) Preparazione e tintura di pellicce codice attività 18.30.1, Preparazione e concia del cuoio codice attività 19.10.0 ;

7) TD26U  (sostituisce il precedente studio di settore SD26U) Confezione di vestiario in pelle codice attività 18.10.0 ;

8) TD27U  (sostituisce il precedente studio di settore SD27U) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria codice attività 19.20.0;

9) TD28U  (sostituisce il precedente studio di settore SD28U) Lavorazione e trasformazione del vetro piano codice attività 26.12.0, Lavorazione e trasformazione del vetro cavo codice attività 26.15.1,  Lavorazione di vetro a mano e a soffio codice attività 26.15.2,  Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori codice attività 26.15.3;

10) TD29U  (sostituisce il precedente studio di settore SD29U) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia codice attività 26.61.0, Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso codice attività 26.63.0,  Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento codice attività 26.66.0;

11) TD33U (sostituisce il precedente studio di settore SD33U) Produzione di metalli preziosi e semilavorati codice attività 27.41.0, Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi codice attività 36.22.1,  Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale codice attività 36.22.2;

12) TD35U (sostituisce il precedente studio di settore SD35U) Edizione di libri codice attività 22.11.0, Edizione di riviste e periodici codice attività 22.13.0,  Altre edizioni codice attività 22.15.0,  Altre stampe di arti grafiche codice attività 22.22.0,  Legatoria, rilegatura di libri codice attività 22.23.0 , Lavorazioni preliminari alla stampa codice attività 22.24.0,  Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa codice attività 22.25.0;

13) TD36U  (sostituisce il precedente studio di settore SD36U) Siderurgia codice attività 27.10.0, Fabbricazione di tubi di ghisa codice attività 27.21.0,  Stiratura a freddo codice attività 27.31.0,  Laminazione a freddo di nastri codice attività 27.32.0,  Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo codice attività 27.33.0,  Trafilatura codice attività 27.34.0,  Fusione di ghisa codice attività 27.51.0,  Fusione di acciaio codice attività 27.52.0,  Fusione di metalli leggeri codice attività 27.53.0,  Fusione di altri metalli non ferrosi codice attività 27.54.0 ;

14) TD37U  (sostituisce i precedenti studi di settore SD37U e SD48U) Cantieri navali per costruzioni metalliche codice attività 35.11.1, Cantieri navali per costruzioni non metalliche codice attività 35.11.2,  Cantieri di riparazioni navali codice attività 35.11.3 , Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive codice attività 35.12.0;

15) TD38U  (sostituisce il precedente studio di settore SD38U) Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc. codice attività 36.12.1;

16) TD47U  (sostituisce il precedente studio di settore SD47U) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone codice attività 21.21.0, Fabbricazione di prodotti cartotecnici codice attività 21.23.0 , Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone codice attività 21.25.0

 

SERVIZI

 

17) TG33U  (sostituisce il precedente studio di settore SG33U)  Servizi degli istituti di bellezza codice attività 93.02.B;

18) TG46U  (sostituisce il precedente studio di settore SG46U)  Riparazione di trattori agricoli codice attività 29.31.2 ;

19) TG51U  (sostituisce il precedente studio di settore SG51U) Attività di conservazione e restauro di opere d’arte codice attività 92.31.H

20) TG55U  (sostituisce il precedente studio di settore SG55U) Servizi di pompe funebri e attività connesse codice attività 93.03.0

21) TG58U  (sostituisce il precedente studio di settore SG58U) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte codice attività 55.22.0, Villaggi turistici codice attività 55.23.1;

22) TG60U  (sostituisce il precedente studio di settore SG60U) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali codice attività 92.72.1;

23) TG68U  (sostituisce il precedente studio di settore SG68U) Trasporto di merci su strada codice attività 60.24.0;

24) TG72B  (sostituisce il precedente studio di settore SG72B) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri codice attività 60.21.0, Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri codice attività 60.23.0;

25) SG57U Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività  85.12.B,  Studi di radiologia e radioterapia codice attività 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc. codice attività 85.12.5, Laboratori di analisi cliniche codice attività 85.14.A;

  

PROFESSIONISTI

 

26) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di ingegneria codice attività 74.20.F;

27) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi codice attività 74.12.C;

28) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attività 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attività 85.12.3,  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attività 85.12.A,  Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività 85.12.B;

29) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) Attività tecniche svolte da periti industriali codice attività 74.20.B;

30) TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) Attività professionali paramediche indipendenti codice attività 85.14.2;

31) TK22U (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) Servizi veterinari codice attività 85.20.0;

32) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U limitatamente all’attività di lavoro autonomo) Laboratori di analisi cliniche codice attività 85.14.A;

  

COMMERCIO

 

33) TM11U  (sostituisce i precedenti studi di settore SM11A e SM11B) Commercio all’ingrosso di carte da parati codice attività 51.44.3, Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano codice attività 52.46.1, Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari codice attività 52.46.2, Commercio al dettaglio di materiali da costruzione codice attività 52.46.3,  Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti codice attività 52.48.9 , Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale codice attività 51.53.1,  Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) codice attività 51.53.2 , Commercio all’ingrosso di vetro piano codice attività 51.53.3,  Commercio all’ingrosso di vernici e colori codice attività 51.53.4,  Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) codice attività 51.54.1 , Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento codice attività 51.54.2;

34) TM12U  (sostituisce il precedente studio di settore SM12U) Commercio al dettaglio di libri nuovi codice attività 52.47.1;

35) TM15B  (sostituisce il precedente studio di settore SM15B) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione codice attività 52.48.2;

36) TM17U  (sostituisce il precedente studio di settore SM17U)

Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi codice attività  51.21.1, Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina codice attività 51.21.2 ;

37) TM18A  (sostituisce il precedente studio di settore SM18A) Commercio all’ingrosso di fiori e piante codice attività 51.22.0 ;

38) TM18B  (sostituisce il precedente studio di settore SM18B) Commercio all’ingrosso di animali vivi codice attività 51.23.0;

39) TM21A  (sostituisce il precedente studio di settore SM21A) Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi codice attività 51.31.0;

40) TM21B  (sostituisce il precedente studio di settore SM21B) Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche codice attività 51.34.1, Commercio all’ingrosso di altre bevande codice attività 51.34.2;

41) TM21C  (sostituisce il precedente studio di settore SM21C) Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi codice attività  51.38.1, Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi codice attività 51.38.2 ;

42) TM21D (sostituisce il precedente studio di settore SM21D) Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata codice attività 51.32.1;

43) TM21E  (sostituisce i precedenti studi di settore SM21E e SM21F) Commercio all’ingrosso di prodotti lattierocaseari e di uova codice attività 51.33.1, Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria codice attività 51.32.2,  Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari codice attività 51.33.2, Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno codice attività 51.36.0,  Commercio all’ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie codice attività 51.37.B,  Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari codice attività 51.38.3 , Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati codice attività 51.39.1,  Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco codice attività 51.39.2;

44) TM22A  (sostituisce il precedente studio di settore SM22A) Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo codice attività 51.43.1, Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti) codice attività 51.43.2 , Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi codice attività 51.43.3,  Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico codice attività  51.43.4;

45) TM22B  (sostituisce il precedente studio di settore SM22B) Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie codice attività  51.44.1, Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane codice attività 51.44.2, Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame codice attività 51.44.5;

46) TM22C  (sostituisce il precedente studio di settore SM22C) Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale codice attività 51.47.1;

47) TM25A  (sostituisce il precedente studio di settore SM25A) Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli codice attività 51.47.6;

48) TM25B  (sostituisce il precedente studio di settore SM25B) Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette) codice attività 51.47.7;

49) TM30U (sostituisce  il precedente studio di settore SM30U) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati codice attività 52.11.5;

50) TM32U  (sostituisce il precedente studio di settore SM32U) Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria codice attività 52.48.6;

51) TM35U  (sostituisce il precedente studio di settore SM35U) Erboristerie codice attività 52.33.1;

52) TM36U  (sostituisce il precedente studio di settore SM36U) Commercio all’ingrosso di libri, riviste e Giornali codice attività 51.47.3;

53) TM37U  (sostituisce il precedente studio di settore SM37U) Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia codice attività 51.44.4, Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici codice attività 51.45.0;.


 

ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006.

 

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2006

E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

 

 

STUDIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECOFIN 2004)

SD05U

(primo anno di applicazione 2002)

 

15.11.0 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

 

15.12.0 - Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione

 

15.13.0 - Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

 

 

SD11U

(primo anno di applicazione 2002)

 

15.41.1 - Produzione di olio di oliva grezzo

 

15.41.2 - Produzione di oli grezzi da semi oleosi

 

15.42.1 - Produzione di olio di oliva raffinato

 

15.42.2 - Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

 

 

SD13U

(primo anno di applicazione 2002)

 

17.30.0 - Finissaggio dei tessili

 

 

SD15U

(primo anno di applicazione 2002)

 

15.51.1 - Trattamento igienico del latte

 

15.51.2 - Produzione dei derivati del latte

 

 

SD17U

(primo anno di applicazione 2002)

 

25.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma

 

25.21.0 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

 

25.22.0 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

 

25.23.0 - Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

 

25.24.0 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

 

 

SD23U

(primo anno di applicazione 2002)

 

20.51.2 - Laboratori di corniciai

 

 

SD30U

(primo anno di applicazione 2002)

 

37.10.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

 

37.20.1 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

 

37.20.2 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

 

 

SD31U

(primo anno di applicazione 2002)

 

24.51.1 - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi

 

24.51.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

 

24.52.0 - Fabbricazione di profumi e cosmetici

 

24.63.0 - Fabbricazione di oli essenziali

 

 

SG38U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.71.0 - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

 

 

SG40U

(primo anno di applicazione 2002)

 

70.11.0 - Valorizzazione e promozione immobiliare

 

70.12.0 - Compravendita di beni immobili

 

70.20.0 - Locazione di beni immobili

 

 

SG42U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.40.2 - Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

 

 

SG48U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.72.0 - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

 

 

SG52U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari

 

74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari

 

 

SG53U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.85.2 - Traduzioni e interpretariato

 

74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni

 

 

SG54U

(primo anno di applicazione 2002)

 

92.72.2 - Sale giochi e biliardi

 

 

SG69U

(primo anno di applicazione 2002)

 

45.11.0 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

 

45.12.0 - Trivellazioni e perforazioni

 

45.21.1 - Lavori generali di costruzione di edifici

 

45.21.2 - Lavori di ingegneria civile

 

45.22.0 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

 

45.23.0 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

 

45.24.0 - Costruzione di opere idrauliche

 

45.25.0 - Altri lavori speciali di costruzione

 

 

SG73A

(primo anno di applicazione 2001)

 

63.11.3 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

 

63.11.4 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

 

63.12.1 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

 

 

SG73B

(primo anno di applicazione 2001)

 

63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

 

63.40.2 - Intermediari dei trasporti

 

64.12.0 - Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

 

 

SG76U

(primo anno di applicazione 2002)

 

55.51.0 - Mense

 

55.52.0 - Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

 

 

SG77U

(primo anno di applicazione 2002)

 

61.10.0 - Trasporti marittimi e costieri

 

61.20.0 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

 

63.22.0 - Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

 

 

SG78U

(primo anno di applicazione 2002)

 

63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

 

 

SG79U

(primo anno di applicazione 2002)

 

71.10.0 - Noleggio di autovetture

 

71.21.0 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

 

71.22.0 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

 

 

SG81U

(primo anno di applicazione 2002)

 

45.50.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

71.32.0 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

 

 

SG82U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.14.5 - Pubbliche relazioni

 

74.40.1 - Studi di promozione pubblicitaria

 

 

SG83U

(primo anno di applicazione 2002)

 

92.61.2 - Gestione di piscine

 

92.61.3 - Gestione di campi da tennis

 

92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti

 

92.61.5 - Gestione di palestre sportive

 

92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

 

 

SG85U

(primo anno di applicazione 2002)

 

92.34.1 - Sale da ballo e simili

 

 

SG87U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.14.1 - Consulenza finanziaria

 

74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

 

74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali

 

 

SG88U

(primo anno di applicazione 2001)

 

74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche

 

80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

 

 

SG89U

(primo anno di applicazione 2001)

 

74.85.1 - Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

 

 

SK23U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata

 

 

SK24U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.14.B - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari

 

 

SK25U

(primo anno di applicazione 2002)

 

74.14.A - Consulenze fornite da agronomi

 

 

SM13U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.47.2 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

 

 

SM23U

(primo anno di applicazione 2001)

 

51.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali

 

51.46.2 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

 

 

SM24U

(primo anno di applicazione 2001)

 

51.47.2 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

 

 

SM26U

(primo anno di applicazione 2000)

 

51.57.1 - Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici

 

51.57.2 - Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

 

 

SM31U

(primo anno di applicazione 2001)

 

51.47.5 - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

 

 

SM33U

(primo anno di applicazione 2002)

 

51.24.1 - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

 

51.24.2 - Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria

 

51.42.2 - Commercio all'ingrosso di pellicce

 

 

SM34U

(primo anno di applicazione 2002)

 

51.42.4 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori

 

51.47.8 - Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

 

 

SM39U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.48.D - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

 

 

SM40B

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.62.A - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi

 

52.63.A - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi

 

 

SM42U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.32.0 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

 

 

SM43U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.46.4 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

 

 

SM44U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.48.1 - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per Ufficio

 

 

SM45U

(primo anno di applicazione 2002)

 

52.50.2 - Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

 

 

SM46U

(primo anno di applicazione 2002)

 

51.47.4 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici

 

 

SM48U