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OGGETTO: Studi di settore. Periodo
d’imposta 2005
1. Premessa.
2
2. LE
PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005.
2
2.1
L’utilizzo degli studi evoluti per
i periodi d’imposta precedenti e la semplificazione degli adempimenti.
2
2.2
Cause di inapplicabilità.
2
2.3
L’evoluzione delle distribuzioni ventiliche.
2
2.4
L’introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficoltà.
2
2.5
L’introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici).
2
2.6
Gli studi di settore applicati con carattere “monitorato”.
2
2.7
Le novità relative agli studi di settore dei professionisti. L’applicazione
“monitorata” degli studi relativi
ai professionisti.
2
2.7.1
La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti
approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004.
2
2.8
Gli studi "monitorati" per le attività manifatturiere.
2
2.9
Studi di settore e regime delle attività marginali.
2
2.10
Principali novità del prodotto GE.RI.CO. 2006.
2
2.11
Annotazione separata.
2
2.11.1
Le novità del modello N Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili.
2
2.11.2
Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.
2
3. NOVITÀ
RIGUARDANTI L’ISTITUTO DELL’ASSEVERAZIONE.
2
4.
SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E
PATRIMONIALE.
2
4.1
Decorrenza della disposizione relativa agli indici di incoerenza economica,
patrimoniale e finanziaria.
2
5. NOVITÀ
DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE.
2
Modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore per il periodo d’imposta 2005.
2
5.1
QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all’attività.
L’apporto di lavoro da parte del personale non dipendente.
2
5.2
QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative
dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili.
2
5.3
QUADRO F - Elementi contabili
2
5.3.1
- Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.
2
5.3.2
- I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.
2
5.4
QUADRO Z - Dati complementari.
2
ALLEGATO
1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005.
2
ALLEGATO
2 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006.
2
ALLEGATO
3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005
2
1.
SETTORE DELLE MANIFATTURE.
2
1.1
Valutazioni di carattere generale.
2
1.2
Informazioni inserite nel quadro Z – Dati Complementari. Studi di settore
TD06U, TD07A, TD07B, TD08B, TD10B, SD40U, SD41U e SD44U.
2
1.3
Interventi correttivi adottati a favore di attività economiche in difficoltà.
2
1.3.1
Correttivo congiunturale per gli
studi di settore: TD14U, TD21U, TD26U e TD33U.
2
1.3.2
Ulteriori correttivi specifici
(c.d. non automatici) previsti per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U.
2
1.3.3
Applicazione dei correttivi specifici (c.d. non automatici) da parte degli
Uffici.
2
1.3.4.
Studio di settore TD35U - Edizioni di libri, stampa e prestampa. Correttivo cd.
“per innovazione tecnologica”.
2
1.3.5
Studio di settore TD18U – Fabbricazione della ceramica.
2
1.3.6
Studi di settore TD20U (meccanica leggera) e
TD32U (meccanica pesante).
2
1.4
Utilizzo delle giornate di sospensione dell’attività lavorativa, CIG ed
istituti simili per il personale dipendente.
2
1.5
L’introduzione di un “fattore di
modulazione” del valore dei beni strumentali per gli studi: TD14U, TD33U e
TD35U.
2
1.6
Quadro Z – Dati complementari.
Nuove informazioni per il monitoraggio della congiuntura
economica.
2
1.7
Applicazione monitorata degli studi di settore: TD14U, TD21U e TD33U.
2
1.8
Studio di settore TD03U – Molitoria.
2
1.9
- Studio di settore TD14U - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone.
2
1.10
Studio di settore TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali.
2
1.11
Studio di settore TD22U - Fabbricazione
di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche.
2
1.12
Studio di settore TD24U – Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia.
2
1.13
Studio di settore TD25U - Concia delle pelli e del cuoio.
2
1.14
Studio di settore TD26U - Confezione di vestiario in pelle.
2
1.15
Studio di settore TD27U – Fabbricazione di articoli da viaggio, borse,
marocchineria e selleria.
2
1.16
Studio di settore TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro.
2
1.17
Studio di settore TD29U – Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per
l’edilizia.
2
1.18
Studio di settore TD33U – Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria
ed oreficeria.
2
1.19
Studio di settore TD35U – Editoria, stampa e prestampa.
2
1.20
Studio di settore TD36U - Fusione di metalli, trasformazione del ferro e
dell'acciaio.
2
1.21
Studio di settore TD37U – Cantieri navali.
2
1.22
Studio di settore TD38U – Fabbricazione di mobili metallici.
2
1.23
Studio di settore TD47U - Fabbricazione di articoli di carta e cartone.
2
2.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2
2.1
Valutazioni di carattere generale.
2
2.3
Principali novità degli studi dei professionisti.
2
2.3.1
Le novità nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore
relativi alle attività professionali tecniche.
2
2.3.2
Le novità nella stima delle funzioni di compenso degli studi di settore
relativi alle attività professionali mediche.
2
2.4
Eliminazione dei correttivi previsti nei previgenti studi dei professionisti.
2
2.5
Studio di settore TK02U - Studi di ingegneria.
2
2.6
Studio di settore TK06U - Servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
2
2.7
Studio di settore TK10U - Studi medici.
2
2.8
Studio di settore TK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali.
2
2.9
Studio di settore TK19U - Attività professionali paramediche
indipendenti.
2
2.10
Studio di settore TK22U - Servizi veterinari.
2
2.11
Studio di settore TK56U - Laboratori di analisi cliniche.
2
3.
ATTIVITÀ DEI SERVIZI
2
3.1
Studio di settore SG57U - Altri
studi medici e poliambulatori specialistici.
2
3.2
Studio di settore TG33U - Servizi degli istituti di bellezza.
2
3.3
Studio di settore TG46U - Riparazione di trattori agricoli.
2
3.4
Studio di settore TG51U - Attività di conservazione e restauro di opere
d’arte.
2
3.5
Studio di settore TG55U – Servizi di pompe funebri e attività connesse.
2
3.6
Studio di settore TG58U - Campeggi ed aree attrezzate per roulotte.
2
3.7
Studio di settore TG60U – Stabilimenti balneari.
2
3.8
Studio di settore TG68U - Trasporti di merce su strada.
2
3.9
Studio di settore TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri.
2
4.
ATTIVITÀ DEL COMMERCIO.
2
4.1
Studio di settore TM11U - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale
elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano, di articoli igienico-sanitari,
Commercio all'ingrosso di carte da parati, di legname, semilavorati in legno e
legno artificiale, di materiali da costruzione (inclusi i materiali
igienico-sanitari), di vetro piano, di vernici e colori, di articoli in ferro e
in altri metalli (ferramenta), di apparecchi e accessori per impianti idraulici
e di riscaldamento, ecc.
2
4.2
Studio di settore TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi.
2
4.3
Studio di settore TM15B - Commercio
al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di
precisione.
2
4.4
Studio di settore TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e
sementi.
2
4.5
Studio di settore TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante.
2
4.6
Studio di settore TM18B – Commercio all’ingrosso di animali vivi.
2
4.7
Studio di settore TM21A - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi.
2
4.8
Studio di settore TM21B – Commercio all’ingrosso di bevande.
2
4.9
Studio di settore TM21C – Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca.
2
4.10
Studio di settore TM21D – Commercio all’ingrosso di carni.
2
4.11
Studio di settore TM21E – Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
2
4.12
Studio di settore TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di
apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo.
2
4.13
Studio di settore TM22B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie.
2
4.14
Studio di settore TM22C - Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi
materiale.
2
4.15
Studio di settore TM25A - Commercio
all'ingrosso di giochi e giocattoli.
2
4.16
Studio di settore TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese
le biciclette).
2
4.17
Studio di settore TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
2
4.18
Studio di settore TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e
di decorazione, chincaglieria e bigiotteria”.
2
4.19
Studio di settore TM35U – Erboristerie.
2
4.20
Studio di settore TM36U – Commercio all’ingrosso di libri, riviste e
giornali.
2
4.21
Studio di settore TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e
cosmetici.
2
4.22
Modifiche degli studi del commercio già in vigore antecedentemente al
periodo d'imposta 2005.
2
4.22.1
Studio di settore TM04U - Farmacie.
2
1.
Premessa.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti con riguardo alla
applicazione degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427.
Vengono altresì illustrati gli studi di settore in vigore dal periodo
d'imposta 2005 e fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di
compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta
2005.
In relazione ai 53 studi di settore, approvati con decreti del Ministro
dell'Economia e delle finanze del 5 aprile 2006 (il cui elenco è riportato
nell'allegato 1), in vigore dal periodo d'imposta 2005, si precisa che:
·
52 studi derivano dalla revisione di 57 studi precedentemente in
vigore;
·
1 costituisce uno studio di settore completamente nuovo.
In particolare, i predetti
studi revisionati riguardano le evoluzioni di
·
21 studi relativi ad attività economiche del settore del
commercio;
·
8 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
·
16 studi relativi ad attività economiche del settore delle
manifatture;
·
7 studi relativi ai
comparti delle attività professionali.
I citati decreti sono stati pubblicati nel Supplemento Straordinario alla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 100
del 2 maggio 2006.
Al riguardo, si fa presente che, il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito con modifiche dalla legge n. 81 dell’11 marzo
2006, ha
previsto, all’articolo 1, comma 4, che
l’approvazione degli studi di settore, con validità per il periodo
d’imposta 2005, possa avvenire con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
entro il 2 maggio 2006. Pertanto, la predetta disposizione ha sancito, per il
periodo d’imposta 2005, la proroga del termine ordinario di approvazione e
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsto al 31 marzo dall’articolo 1 del
D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195.
La revisione dei predetti studi è stata effettuata sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
del 21 febbraio 2005, pubblicato nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 2005.
In data 6 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, i predetti studi approvati,
hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione degli esperti,
costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998.
Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, gli studi da sottoporre a
revisione, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono stati individuati con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006, pubblicato nella
G.U. n. 73 del 28 marzo 2006 (vedi
Allegato 2 l’elenco degli studi in evoluzione previsti per il periodo
d'imposta 2006). Al termine delle elaborazioni potranno essere previsti
accorpamenti tra studi o tra codici di attività che si renderanno necessari
durante l'elaborazione degli stessi.
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, approvati con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2006 (pubblicato nel
Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122
del 27 maggio 2006), sono i
seguenti:
·
51 relativi alle attività economiche delle manifatture (volume I);
·
59 relativi alle attività economiche dei servizi (volume II);
·
69 relativi alle
attività economiche del commercio (volume III);
·
23 relativi alle attività professionali (volume IV).
Tali modelli possono essere utilizzati indifferentemente da persone
fisiche, società di persone ed equiparate, società di capitali, enti
commerciali ed equiparati ed enti non commerciali ed equiparati nell'ambito di
tutti i modelli UNICO 2006, di cui costituiscono parte integrante.
2.
LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI STUDI EVOLUTI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005.
La fase di evoluzione degli studi di settore, già iniziata negli scorsi
anni, permette di cogliere i cambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche
dei mercati di riferimento, gli andamenti economici e le tendenze evolutive
intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicità delle realtà economiche
ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi evoluti, a decorrere dagli
studi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale
"T", invece della lettera "S".
Con gli studi in evoluzione per il periodo d’imposta 2005, sono stati
individuati circa 675 modelli organizzativi, definendo per ogni modello le fasi
più importanti dello studio di settore attraverso:
ü
l'analisi degli
indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche;
ü
l’indicazione
delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della
coerenza;
ü
la definizione
delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruità.
Per gli studi approvati in "evoluzione", a decorrere dal
periodo d'imposta 2005, si segnalano di seguito alcune principali novità, che
saranno analizzate più approfonditamente nelle rispettive parti specifiche
contenute nell'Allegato n. 3 alla presente circolare.
2.1 L’utilizzo degli studi evoluti
per i periodi d’imposta precedenti e la semplificazione degli
adempimenti.
Analogamente
a quanto già precisato al par. 2.12 della circolare n. 32/E del 21 giugno
2005, in
merito al possibile utilizzo degli studi evoluti quest’anno, con riferimento
ad accertamenti riguardanti periodi
d’imposta precedenti al 2005, si fa presente che in sede di contraddittorio,
l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l’eventuale
accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le
risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra
l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente
versione dello stesso studio. In particolare, l’Ufficio avrà cura di
verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter
meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d’imposta
precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello
studio evoluto.
Tra gli obiettivi che si intendono perseguire con l’evoluzione degli
studi di settore vi è la semplificazione degli adempimenti tributari dei
contribuenti, attuata mediante la riduzione del numero di studi di settore in
vigore (per quest’anno da 57 studi “di partenza” sono stati approvati 52
studi evoluti). L'attività di evoluzione ha quindi determinato la riduzione di
5 studi di settore. L'accorpamento degli studi di settore è stato ispirato
dalla necessità di semplificare l'applicazione degli studi di settore per le
imprese che svolgono più attività economiche simili e che, quindi, possono
essere rappresentate con un unico studio di settore, evitando di ricorrere
all’annotazione separata.
In particolare, per gli studi approvati a decorrere dal periodo
d’imposta 2005, si segnala che
·
lo studio di settore TD37U costituisce l’evoluzione dei
previgenti studi SD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni) e SD48U
(Cantieri navali per costruzioni e riparazioni);
·
lo studio di settore TD14U costituisce l’evoluzione degli
studi SD10A (Filatura e tessitura di fibre tipo cotone e lino)
e SD14U (Lavorazione della lana);
·
lo studio TM21E costituisce l’evoluzione degli studi SM21E
(Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova) e SM21F
(Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);
·
lo studio di settore TD24U - Confezione e Commercio al
dettaglio di pellicce, costituisce l’evoluzione dei previgenti studi SD24A e
SD24B;
·
lo studio di settore TM11U - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio di ferramenta, costituisce l’evoluzione dei previgenti studi SM11A e
SM11B.
Un altro importante elemento di semplificazione è rappresentato
dall'applicabilità di tutti gli studi evoluti ai soggetti che esercitano la
propria attività con più punti di produzione e/o di vendita, in quanto anche
gli studi evoluti, approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2005, riducono la
platea dei contribuenti tenuti all'obbligo dell'annotazione separata per le
imprese multipunto.
2.2
Cause di inapplicabilità.
Nei citati decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 5
aprile 2006, concernenti l'approvazione dei 53 studi di settore, in vigore a
decorrere dal periodo d'imposta 2005, è previsto che, nel settore delle attività
economiche delle manifatture, dei servizi e del commercio, gli stessi non si
applicano:
1.
nel
caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo
studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo
complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non
rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il
20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
2.
nei confronti
delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
3.
nei confronti
delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano
esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Nelle predette ipotesi risultano applicabili i parametri.
2.3
L’evoluzione delle distribuzioni ventiliche.
Nell’ambito di alcuni studi di settore evoluti nel 2005, analogamente
agli studi evoluti per il periodo d’imposta 2004, le distribuzioni ventiliche
sono state suddivise non solo per forma giuridica (Persone Fisiche, Persone
Giuridiche), ma anche, all’interno di essa, sulla
base della presenza o meno di lavoratori dipendenti.
In alcuni studi di settore, in particolare quelli dei professionisti, le
distribuzioni ventiliche sono state suddivise sulla base della forma giuridica e
della localizzazione dell’attività. Tale
novità è stata introdotta per prendere in considerazione, nell’analisi della
coerenza, le rilevanti differenze che emergono tra le varie aree territoriali
del Paese.
Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti in relazione alle
novità relative allo specifico studio di settore.
2.4
L’introduzione di un correttivo congiunturale per i settori in difficoltà.
In considerazione di alcune diffuse situazioni di difficoltà del sistema
delle PMI del comparto manifatturiero, sono stati introdotti negli studi di
settore relativi al comparto tessile-abbigliamento (TD14U e TD26U), al comparto
dell’occhialeria (TD21U) e a quello dell’oreficeria e gioielleria (TD33U),
opportuni correttivi che consentono di tener conto dell’andamento sfavorevole
della congiuntura economica, così come, dal periodo d’imposta 2004, erano
stati introdotti per alcuni studi del comparto del
Tessile-Abbigliamento-Calzature (TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B) e del
comparto del Mobile (TD09A, TD09B).
Per maggiori approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in oggetto
si rinvia a quanto riportato al par. 1.3.1 dell’allegato n. 3 della presente
circolare e all’allegato 3 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.
2.5
L’introduzione di particolari correttivi (c.d. non automatici).
Sulla base del parere espresso dalla Commissione degli esperti e
considerate le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, nonché
tenendo conto delle elaborazioni effettuate dalla SOSE S.p.a.,
negli studi:
·
TD18U – Lavorazione
della ceramica, TD20U – Meccanica
leggera, TD32U – Meccanica pesante
nonché TM04U – Farmacie
(approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004 con i decreti del 17
marzo 2005);
·
TD35U – Editoria,
stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005),
sono stati introdotti alcuni
specifici “correttivi”.
In
particolare, si è ritenuto opportuno considerare gli effetti conseguenti:
·
per lo studio di settore della lavorazione della ceramica, alla
particolare situazione di crisi di alcuni distretti produttivi;
·
per gli studi di settore relativi alla meccanica leggera e
pesante, all’aumento del costo delle materie prime che si è verificato
successivamente all’elaborazione dello studio;
·
per il settore dell’editoria, della stampa e prestampa, alla
trasformazione produttiva, dovuta ad
un ricorso alla innovazione tecnologica, che ha indotto le imprese ad accrescere
e modificare la propria dotazione di beni strumentali senza che ciò abbia,
necessariamente, comportato un corrispondente incremento dei ricavi;
·
per lo studio di
settore delle farmacie, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.
27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla Legge 26 luglio 2005, n.
149, in
modo da tenere conto della possibile riduzione dei ricavi subita dalle
farmacie per l’applicazione dello sconto stabilito per la vendita di prodotti
di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP) e di
automedicazione/OTC.
Nello specifico, per lo studio TD35U - Editoria,
stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005), è stato
introdotto un correttivo, visualizzato da GE.RI.CO. (c.d. non automatico), per
l’innovazione tecnologica, che entra in funzione,
sulla base dei dati indicati nel quadro X, esclusivamente per i contribuenti non
congrui che, nel periodo d’imposta 2005, rispetto all’anno precedente, hanno
contemporaneamente incrementato (per effetto di acquisizioni o di utilizzazione
di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico) il valore di determinati beni
strumentali e ridotto la produttività del capitale.
È stato inoltre introdotto un “correttivo” (anche in questo caso
c.d. non automatico) per gli studi TD18U, TD20U e
TD32U, già in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2004.
In particolare per lo studio TD18U il correttivo viene
applicato alle variabili “Costo del
venduto” e “Costo per la produzione di servizi”
distinti per singolo cluster. Il contribuente “non congruo” alle risultanze dello studio TD18U avrà la
possibilità di accedere al correttivo a condizione che i costi per consumi di
energia elettrica e di gas nonchè l’ammontare dei ricavi dichiarati,
risultino contemporaneamente diminuiti nel periodo d’imposta 2005, rispetto a
quelli cui fanno riferimento i dati utilizzati per l’elaborazione dello studio
di settore TD18U (vale a dire rispetto al periodo d’imposta 2002).
Per gli studi TD20U e TD32U il correttivo trova applicazione nel caso
risultino aumenti del prezzo delle materie prime metalliche. Il contribuente non
congruo alle risultanze degli studi TD20U e TD32U avrà la possibilità di
accedere al correttivo, visualizzato da GE.RI.CO., se
il rapporto tra la somma del “costo del
venduto e il costo per la produzione di servizi” e l’ammontare dei
ricavi dichiarati nel periodo d’imposta 2005, risulti maggiore dello stesso
rapporto calcolato per il periodo d’imposta 2002.
La
novità da segnalare, relativamente ai correttivi introdotti nei predetti studi,
riguarda la modalità con la quale detti correttivi possono essere fatti valere
ai fini della determinazione del ricavo puntuale di riferimento.
Infatti,
per gli studi di settore TD18U, TD20U,
TD32U, TD35U nonchè
TM04U, la novità introdotta quest’anno (che si
differenzia rispetto ai correttivi previsti per gli altri studi), consiste nel
fatto che la riduzione dei ricavi stimati, per le imprese non congrue, non
avverrà in modo automatico (mediante l’applicazione del software GE.RI.CO.),
ma la stessa sarà riconosciuta dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio
con il contribuente e su richiesta dello stesso, una volta verificata la
sussistenza delle condizioni previste per il correttivo dello specifico studio
di settore. L’ammontare della riduzione in esame viene visualizzata in una
apposita area del software GE.RI.CO., non incidendo sul calcolo del ricavo
puntuale.
Pertanto, le citate riduzioni non verranno applicate in modo “automatico”
dal software GE.RI.CO., ma saranno riconosciute al contribuente (il quale,
conseguentemente, potrà risultare congruo agli studi di settore), solo nel
momento in cui l’Ufficio accerti l’esistenza dei requisiti idonei per poter
fruire dell’abbattimento dei ricavi stimati da GE.RI.CO..
Si rimanda all’allegato 3 per maggiori chiarimenti in
ordine alle motivazioni che hanno portato all’introduzione dei correttivi in
esame e alle loro concrete modalità di applicazione da parte degli Uffici.
Il
contribuente potrà, inoltre, sussistendone tutti i requisiti, adeguarsi in
dichiarazione alle risultanze degli studi di settore tenendo conto della
predetta riduzione.
Esempio.
·
Ricavo
puntuale risultante da GERICO…………………… 100.000
·
Importo
della riduzione visualizzato da GERICO…………...
2.000
·
Ricavi
dichiarati risultanti dalle scritture contabili………....
95.000
Nell’esempio,
il contribuente (fermi restando i requisiti previsti per poter fruire della
riduzione), potrà adeguarsi alle risultanze dello studio di settore indicando,
in dichiarazione, un ammontare di
maggiori ricavi per 3.000. Occorre tuttavia precisare che resta fermo il potere
di accertamento relativamente ai maggiori ricavi, con applicazione di sanzioni
ed interessi, nel caso in cui l’ufficio non riconosca, in tutto o in parte, la
predetta riduzione.
Ai fini dell’applicazione dell’eventuale
maggiorazione del 3 per cento prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del
d.P.R. 195 del 1999, il contribuente potrà fare riferimento al “Ricavo
puntuale” risultante dal software GE.RI.CO., al netto delle riduzioni
spettanti.
Esempio.
·
Ricavo
puntuale risultante da GERICO…………………… 10.000
·
Importo
della riduzione visualizzato da GERICO…………... 1.000
·
Ricavi
dichiarati risultanti dalle scritture contabili………....
7.000
In tale ipotesi, ferme restando le altre condizioni
previste dal citato articolo 2, comma 2 bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, il
contribuente che intende adeguarsi in dichiarazione alle risultanze degli studi
di settore potrà calcolare l’importo della maggiorazione del 3 per cento
facendo riferimento al “Ricavo puntuale” determinato da GERICO, al netto
della riduzione (vale a dire 9.000). Pertanto, per adeguarsi il contribuente
potrà versare, sussistendo i requisiti per poter fruire della riduzione, il 3%
di 2.000 (9.000 – 7.000).
Con riguardo invece alla verifica della condizione
prevista dall’articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (in base
al quale viene stabilito, tra l’altro, che nei confronti degli esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di
opzione, e degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base
delle risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in
almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello
da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base
degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta), occorre precisare
che l’Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei citati requisiti
previsti anche nel caso in cui l’accertamento riguardi un periodo d’imposta
diverso da quello oggetto delle citate riduzioni.
Esempio.
Contribuente in contabilità ordinaria, con studio di
settore TD18U, che, per il periodo d’imposta 2005, abbia richiesto le predette
riduzioni e risulti, senza considerare dette riduzioni, “non congruo” alle risultanze degli studi di settore.
Si
supponga che, nel periodo d’imposta 2004, lo stesso soggetto sia “non
congruo” alle risultanze degli studi e che, invece, nel periodo
d’imposta 2006 risulti “congruo”. Al fine di poter effettuare l’accertamento da studi di
settore per il periodo d’imposta 2004 (tenendo in considerazione il triennio
2004-2006), l’Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti
previsti per poter fruire delle riduzioni spettanti nel 2005. Se, a seguito
della predetta verifica, il contribuente risulterà in possesso dei predetti
requisiti occorrerà verificare se la predetta riduzione determini anche la
congruità alle risultanze degli studi di settore. In tale ultima ipotesi non
sarà possibile emettere, per il periodo d’imposta 2004, accertamenti da studi
di settore sulla base della predetta disposizione prevista all’articolo 10,
comma 2, primo periodo, della legge n. 146 del
1998 in
relazione alla condizione dei due periodi d’imposta su tre considerati.
In ogni
caso l’Ufficio ha facoltà, sulla base di valide motivazioni, di rideterminare
la predetta riduzione nel caso in cui i dati indicati, a base per il calcolo
delle citate riduzioni, non
risultino corretti.
2.6
Gli studi di settore applicati con carattere “monitorato”.
Con i decreti del 5 aprile 2006, sono state approvate le evoluzioni di
alcuni studi di settore, relative alle attività professionali e ad alcuni studi
del settore manifatturiero soggetti ad una fase di "monitoraggio”.
Nella riunione della Commissione degli esperti del 22 febbraio 2006, le
Associazioni di categoria e gli Ordini professionali hanno chiesto
l'applicazione "monitorata” dei predetti studi per il periodo d'imposta 2005,
nella prospettiva di un’applicazione a regime. La richiesta di un'applicazione
"monitorata" degli studi
interessati, analogamente a quanto avvenuto per alcuni studi approvati lo scorso
anno, scaturisce dalla constatazione
di alcuni elementi di criticità nella fase applicativa degli studi relativi ai
professionisti e di alcuni studi del comparto del manifatturiero, questi ultimi
interessati da una particolare crisi economica.
Gli studi di settore, approvati con applicazione “monitorata”
a decorrere dal periodo d’imposta 2005, verranno approvati con carattere
definitivo (entro il 31 marzo del 2007) tenendo conto anche:
- dei
dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore,
relativo al periodo d'imposta 2005;
-
delle informazioni derivanti dall'attività di controllo e di approfondimento
effettuata dall'Amministrazione finanziaria.
2.7
Le novità relative agli studi di settore dei professionisti.
L’applicazione “monitorata”
degli studi relativi ai professionisti.
Con
riguardo ai professionisti, è stata approvata l’evoluzione, con applicazione
“monitorata”, di 7 studi di
settore applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2005. Tali studi
rappresentano l’evoluzione di altrettanti studi di settore già in vigore nei
periodi d’imposta precedenti per i quali era prevista l’applicazione “sperimentale”
(le cui peculiarità applicative erano state già illustrate al paragrafo 5
della circolare 54/E del 13 giugno 2001 e ribadite con successive circolari).
Con l'articolo 2 dei decreti 5 aprile 2006,
di approvazione di 7 studi di settore, relativi a 10 attività professionali,
viene prevista, per il solo periodo d’imposta 2005, un’applicazione monitorata
degli studi medesimi.
Gli studi interessati sono i seguenti:
1)
TK02U (sostituisce il precedente
studio di settore SK02U) Studi di ingegneria codice attività 74.20.F;
2)
TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) - Servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività
in materia di amministrazione, contabilità e tributi codice attività 74.12.C;
3)
TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici generici
convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attività 85.12.1;
Studi di radiologia e radioterapia codice attività 85.12.3,
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attività 85.12.A,
Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività
85.12.B;
4)
TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) - Attività tecniche
svolte da periti industriali codice attività 74.20.B;
5)
TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) - Attività
professionali paramediche indipendenti codice attività 85.14.2;
6)
TK22U (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) - Servizi veterinari
codice attività 85.20.0;
7)
TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U, limitatamente
all’attività esercitata in forma di lavoro autonomo) - Laboratori di analisi
cliniche codice attività 85.14.A..
In
particolare, la citata disposizione dell’articolo 2 del decreto 5 aprile 2006
prevede che i predetti studi di settore “monitorati”
sono applicabili per il solo periodo d’imposta 2005 e che, analogamente a
quanto previsto per gli studi dei professionisti approvati in evoluzione a
decorrere dal periodo d’imposta 2004, possono essere utilizzati esclusivamente
per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie
metodologie. Ne deriva che i risultati scaturenti dall'applicazione GE.RI.CO.
2006 non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento sulla
base delle risultanze dei predetti studi di settore. Tale attività sarà
fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle
quali i risultati dell’applicazione degli studi di settore costituiranno uno
strumento di ausilio.
Il comma 2 del medesimo articolo
stabilisce, inoltre, che i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2005,
dichiarano compensi o ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli
studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, non sono assoggettabili
ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della
applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno
oggetto di definitiva approvazione. Nel medesimo comma è inoltre fissato al 31
marzo 2007, il termine entro il quale dovranno essere approvati definitivamente
gli studi sottoposti a monitoraggio.
Nel comma 3 del citato articolo 2 è infine
disposto che, al fine di procedere all’applicazione definitiva degli studi in
oggetto, dovrà essere effettuato il monitoraggio utilizzando i dati comunicati
con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo
d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attività di controllo
effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione
degli esperti.
Fatta
salva l’ipotesi prevista al comma 2 (vale a dire per i contribuenti che si
adeguano alle risultanze dello studio “monitorato”),
i compensi o i ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore
approvato definitivamente, potranno essere utilizzati per effettuare
accertamenti in relazione ai periodi d’imposta precedenti a quello di prima
applicazione dello studio definitivo.
Restano
pertanto confermate le peculiarità legate all’applicazione monitorata degli
studi di settore già previste nel decreto 24 marzo 2005 di approvazione degli
studi di settore relativi ad attività
professionali.
Sono
altresì confermate le indicazioni previste al “paragrafo
2.2”
dell’Allegato 3, alla circolare 32/E del 21 giugno
2005, in
base alla quale è stato chiarito che:
nei confronti dei
soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore
monitorati, non si applicano i parametri di cui all’articolo
3, commi da
181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L’applicazione c.d. “monitorata”
viene riconosciuta anche agli studi di settore che si riferiscono ad attività
che possono essere esercitate sia da professionisti che da imprese;
le risultanze
degli studi di settore sottoposti a monitoraggio possono essere fatte valere, in
fase di contraddittorio, con le stesse modalità indicate nella circolare 25/E
del 14 marzo 2001, per motivare e documentare idoneamente eventuali scostamenti
tra l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quello presunto in base ai
parametri, nei casi in cui ricorrano ancora i termini per effettuare gli
accertamenti in base a tale ultimo strumento.
Si rinvia all'allegato 3, paragrafo 2, per ulteriori
approfondimenti in relazione al funzionamento dei predetti studi evoluti.
2.7.1
La proroga della fase di monitoraggio per gli studi relativi ai professionisti
approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze
del 24 marzo 2005 aveva previsto - per gli studi SK29U, TK01U, TK03U, TK04U,
TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U, TK21U -
l’applicazione "monitorata"
per il solo periodo d’imposta 2004. Era stato previsto inoltre che tali studi
dovevano essere approvati in via definitiva entro il 31 marzo 2006.
La Commissione
degli Esperti,
prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146, in
data 22 febbraio
2006, ha
invece ritenuto necessario effettuare ulteriori
analisi ed approfondimenti, al fine di risolvere le problematiche legate alla
concreta applicazione dei predetti studi e, pertanto, ha proposto la proroga,
per tutti gli studi di settore sopraelencati, della fase di monitoraggio anche
per l’anno 2005.
Con l'articolo 7 del decreto 5 aprile 2006, di approvazione di 4 dei 7
studi di settore relativi alle attività professionali per il periodo
d’imposta 2005, è stata pertanto disposta, per il medesimo periodo
d’imposta, una proroga dell’applicazione monitorata dei citati studi di
settore approvati
con decreto del 24 marzo 2005.
Lo stesso articolo 7 del decreto del 2006, stabilisce che tali studi
saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
2.8 Gli studi
"monitorati" per le attività manifatturiere.
Con l'articolo 2 del decreto 5 aprile
2006, di approvazione di 8 evoluzioni di studi di settore in vigore fino
al 2004, del comparto delle manifatture, è stata prevista un'applicazione
"monitorata" per il solo
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, degli studi di settore:
·
TD14U (tessile);
·
TD21U (occhialeria);
·
TD33U (oreficeria).
Anche gli studi in argomento, definiti
"monitorati", hanno le medesime caratteristiche già delineate con
circolare n. 32/E del 2005.
Occorre precisare inoltre che l'articolo 2 del decreto
del 5 aprile 2006 stabilisce che "Lo
studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avrà valenza ai fini
dell'accertamento con riferimento anche al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre
2005”
. Pertanto, lo studio definitivo, che verrà approvato ed applicato a
decorrere dal periodo d'imposta 2006, potrà essere utilizzato ai fini
dell'attività di accertamento anche con riferimento al periodo d'imposta 2005.
Analogamente a quanto è stato precisato con circolare
n. 32/E del 2005, con riferimento allo specifico comparto, considerata
l’eventualità che possono essersi verificati casi di anticipazione nel tempo
dello stato di crisi, a richiesta del contribuente, qualora sia comprovato il
ricorrere di circostanze che dimostrino la rilevanza di tale crisi, le
risultanze dello studio "monitorato”
potranno costituire valido ausilio ai fini della stima dei ricavi, anche per
annualità precedenti al 2005.
Si rinvia all'allegato 3, per ulteriori approfondimenti
sul funzionamento dei predetti studi evoluti.
2.9
Studi di settore e regime delle attività marginali.
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore vengono utilizzati anche dai
contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di
cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per i nuovi studi di settore applicabili a decorrere
dal periodo d'imposta 2005, i limiti dei ricavi o compensi per usufruire del
regime agevolato delle attività marginali sono stabiliti dal provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2006,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 117 del 22 maggio 2006.
All'interno del software GE.RI.CO. 2006, come per le
precedenti versioni, è disponibile una funzione specifica (GE.RI.CO. Marginali
2006) che consente di verificare l'entità dei ricavi determinati tenendo conto
delle predette riduzioni e di controllare se il soggetto rientra o meno nel
regime agevolato in questione.
2.10
Principali novità del prodotto GE.RI.CO. 2006.
La procedura permette l'applicazione dei 202 studi di
settore attualmente in vigore.
Con riferimento al software applicativo GE.RI.CO. 2006,
rispetto alla versione 2005, non ci sono da segnalare particolari novità di
rilievo se non, come per il periodo d’imposta
2004, l
'inserimento di opportuni controlli automatici nella fase di invio del file
telematico.
Il programma GE.RI.CO. 2006 consente inoltre la
compatibilità con le basi dati di GE.RI.CO. 2005, ad esclusione degli studi
portati in evoluzione quest'anno i cui dati sono stati modificati in modo
strutturale.
La procedura utilizza l'ambiente tecnologico Java 2
impiegando
la Macchina Virtuale
Java
1.3.1_13.
La procedura permette inoltre la visualizzazione delle
riduzioni (c.d. non automatiche) previste per gli studi TD18U
– Lavorazione della ceramica, TD20U
– Meccanica leggera, TD32U –
Meccanica pesante nonché TM04U –
Farmacie (approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2004 con i decreti
del 17 marzo 2005) e TD35U –
Editoria, stampa e prestampa, (in vigore dal periodo d’imposta 2005).
Si ricorda, inoltre, che gli uffici hanno la possibilità
di visualizzare le informazioni comunicate dai contribuenti con l'allegato dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore del modello di
dichiarazione UNICO, utilizzando
la procedura GE.RI
.CO. UFFICI. Si fa presente che la procedura è stata implementata con
nuove funzionalità.
2.11
Annotazione separata.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 25 maggio 2006, (pubblicato nella
G.U. del 1 giugno 2006, n. 126) sono stati approvati i modelli da utilizzare per
il periodo d'imposta 2005, ai fini dell'applicazione degli studi di settore con
i criteri previsti dal decreto del 25 marzo 2002.
Si ricorda che, in conformità alle indicazioni fornite
al paragrafo 10 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002, anche per il periodo
d'imposta 2005 la compilazione dei modelli per l'annotazione separata consentirà
l'applicazione sperimentale degli studi di settore mediante il prodotto software
"GE.RI.CO. Annotazione separata 2006".
Come indicato nel paragrafo 3 delle relative istruzioni
al “Modello per l'annotazione separata
dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”,
i contribuenti che esercitano una delle seguenti attività :
·
“Altri studi medici e
poliambulatori specialistici” codice attività 85.12.B; “Studi di radiologia e radioterapia” codice attività 85.12.3;
“Altre istituzioni sanitarie senza
ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.” codice
attività - 85.12.5;
comprese nello studio di settore SG57U;
·
“Torcitura
e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali”,
codice attività 17.15.0, “Fabbricazione
di filati cucirini”, codice attività 17.16.0 e “Tessitura
di filati tipo seta”, codice attività 17.24.0, comprese nello studio di
settore TD14U,
non
sono tenuti all’obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione
separata. I predetti contribuenti non sono tenuti a tale adempimento in quanto,
nei loro confronti, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi e
degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore decorre dal 1° maggio 2006.
Tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, è
possibile compilare tali modelli, nel caso in cui si sia volontariamente
proceduto ad effettuare detta annotazione separata.
Al riguardo, nelle stesse istruzioni, è stato
precisato che i soggetti che esercitano più attività non comprese nello stesso
studio e almeno una delle quali rientrante negli studi oggetto di evoluzione a
decorrere dal periodo d'imposta 2005, non sono considerati esclusi dai predetti
obblighi poiché tali studi rappresentano delle evoluzioni di studi di settore
precedentemente in vigore. Per tali contribuenti, infatti, l'approvazione di
studi di settore in sostituzione di quelli precedentemente applicati, non
comporta il venir meno dell'obbligo di annotazione separata già sussistente in
anni precedenti.
2.11.1
Le novità del modello N Annotazione separata. Ulteriori
elementi contabili.
La novità da segnalare, con riferimento ai modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, relativi al periodo d’imposta 2005, riguardano le nuove informazioni
(già previste nel quadro F – Elementi contabili) inserite nella nuova sezione
denominata “Ulteriori
elementi contabili” del Modello N Annotazione separata.
Fermo restando che gli importi da indicare
sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, e che per
la corretta compilazione, si deve fare riferimento alle istruzioni del “Quadro F –
Elementi contabili” dei tradizionali modelli per gli studi di settore, occorre
precisare che nella sezione “Ulteriori elementi contabili”, del Modello N, devono essere
indicati i dati contabili riferiti
all’intera attività d’impresa del contribuente.
I soggetti che sono obbligati a compilare
i modelli per l’annotazione separata non devono, infatti, compilare i righi
del quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese,
SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l’applicazione degli studi di settore, in cui
sono richiesti i medesimi dati da indicare
nella sezione “Ulteriori elementi contabili”, nel
Modello N Annotazione separata. Più precisamente,
tali soggetti non devono compilare i righi: F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11,
F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28.
2.11.2
Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo
scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili
riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali
relative a prodotti finiti. Dette
variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da
GE.RI.CO., ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U
(costruzioni). In questo caso il contribuente potrà fornire le informazioni
concernenti le predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro
degli Elementi specifici del modello SG69U.
Tenuto conto delle modalità di calcolo previste per lo
studio SG69U, il quadro N dei modelli per l’annotazione separata riporta,
contrariamente al quadro F degli elementi contabili dei tradizionali modelli, i
righi N21 e N24 riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le
Rimanenze finali relative a prodotti finiti. Tali righi devono essere compilati
solo nel caso in cui il contribuente tenuto alla compilazione dei modelli per
l’annotazione separata, eserciti almeno una delle attività comprese nello
studio SG69U, per la quale debba compilare il relativo modello e non sia
riuscito ad individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a
prodotti finiti, direttamente afferenti l’attività compresa nel predetto
studio SG69U.
Come è noto, nel modello N Annotazione
separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, vanno
indicati i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire
tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o
di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che
non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese
e TM. L’attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole
unità di produzione o di vendita viene effettuata dal software di applicazione
degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata.
3.
NOVITÀ RIGUARDANTI L’ISTITUTO DELL’ASSEVERAZIONE.
In base all’articolo 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241, i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i
soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati
alle lettere a) e b) del comma 3, dell’articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono
rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione prevista nel comma
1, lett. b), dello stesso articolo.
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 era stata
modificata la disciplina del visto di conformità e dell’asseverazione. Per
effetto di tali modifiche, con l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma
1, lettera b), del citato d.lgs. n. 241 del 1997 veniva attestata la congruità
dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano
l’eventuale scostamento.
Potevano essere, altresì, attestate le cause che
giustificavano un’incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati
dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l’asseverazione dovevano, quindi,
essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
•
la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati
all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra
documentazione idonea;
•
la congruità dei ricavi
o compensi dichiarati ovvero l’esistenza di cause che giustificano un
eventuale scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli
derivanti dall’applicazione dello studio di settore;
•
l’esistenza di cause
che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai
singoli studi di settore.
La disciplina dell’asseverazione ha subito, di
recente, ulteriori modifiche ad
opera del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
164, in
base al quale era previsto che con l’asseverazione venivano attestate, altresì,
la congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a
quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le
cause che giustificavano la non congruità dei predetti ricavi o compensi nonché
le cause che potevano giustificare un’incoerenza rispetto agli indici
economici individuati dai predetti studi.
Tale possibilità di attestazione è stata prevista, in
maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’asseverazione, nel comma 3-ter
dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, ad opera dell’articolo
7-sexies del citato D.L. n. 203 del
2005, in
vigore a decorrere dal 3 dicembre
2005. In
particolare, la citata norma stabilisce che, in caso di mancato adeguamento ai
ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza
rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
L’attestazione in oggetto è rilasciata, su richiesta
dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle Associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ne deriva, pertanto, che l’asseverazione dei dati
contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore continua,
come previsto dall’articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, ad
essere collocata nel comma 1 dell’articolo 3 del regolamento ministeriale n.
164 del 1999 e, pertanto, la stessa potrà essere apposta solo dai CAF imprese e
dai professionisti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,
mentre l’attestazione delle cause che possono spiegare la non congruità dei
ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione
degli studi di settore e/o le cause che giustificano un’incoerenza rispetto
agli indici economici individuati dai predetti studi, può essere effettuata,
oltre che dai soggetti sopra menzionati, anche dai dipendenti e funzionari delle
Associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge.
I soggetti abilitabili potranno, separatamente:
·
asseverare la
corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati
all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra
documentazione idonea. Questa asseverazione (disciplinata dal comma 1
dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 164 del 1999) può essere apposta
solo dai predetti soggetti (responsabili della assistenza fiscale dei Caf
imprese e dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni);
·
attestare
l’esistenza di cause che possono giustificare la non congruità dei ricavi o
compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli
studi di settore e/o
le cause
che giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai
predetti studi.
Questa attestazione
(confluita nell’articolo 10, comma 3 ter, della legge 146 del 1998) può
essere apposta, oltre che dagli intermediari indicati al punto precedente, anche
dai dipendenti e dai funzionari delle Associazioni di categoria abilitati alla
assistenza tecnica presso le
Commissioni tributarie.
Si sottolinea inoltre come gli indici economici, ai quali fa riferimento
il comma 3 ter dell’art.10 della legge 146/1998, siano solo quelli economici
di coerenza che emergono dalla applicazione dei singoli studi di settore e non
anche gli “indici economici, finanziari e patrimoniali” introdotti dalla
legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) e
approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18
gennaio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006). Tali ultimi
indici, come meglio descritti al paragrafo 4, non possono essere confrontati con
gli indici economici previsti dai singoli studi di settore che tendono a far
emergere valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti
normali degli operatori del settore che svolgono la stessa attività con
analoghe caratteristiche.
Nell’apposito campo “Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive” dell’applicazione
GE.RI.CO. dovranno essere indicate le cause che hanno determinato
l’attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto
a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore e/o le cause che
giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai
predetti studi. In caso di mancata indicazione delle predette cause,
l’attestazione deve ritenersi “non effettuata” ancorché risulti, dal
modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
l’indicazione del codice fiscale (nonché della firma del responsabile) nelle
relative attestazioni.
Si precisa che resta ferma la
valutazione degli uffici circa le cause che hanno determinato la non congruità
dei ricavi o compensi e/o quelli che hanno determinato un’incoerenza rispetto
agli indici economici individuati dai predetti studi.
4.
SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA. INDICI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E
PATRIMONIALE.
Nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria,
anche per opzione, esercenti attività produttive di reddito d’impresa, in
relazione agli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2004 ed ai periodi d’imposta successivi, la legge finanziaria per il
2005 ha
introdotto altresì la possibilità di procedere ad accertamento sulla base
degli studi di settore se nel corso dell’anno emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto ad “indici
di natura economica, finanziaria o patrimoniale”.
In particolare, l’articolo 10, comma 2, della citata
legge n. 146 del 1998 prevede che nei confronti degli esercenti attività
d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e
degli esercenti arti e professioni, gli accertamenti, sulla base delle
risultanze degli studi di settore, possono essere effettuati quando in almeno
due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da
accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base
degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta.
La stessa norma precisa inoltre che, in ogni caso,
l'accertamento da studi di settore possa essere effettuato nei confronti degli
esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per
effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza
rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il
parere della Commissione degli esperti degli studi di settore.
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal medesimo
articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è stato acquisito, in
data 6 dicembre 2005, il parere favorevole della Commissione degli esperti
istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo e, con il Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio 2006 (pubblicato sulla
G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), sono stati approvati i predetti
indici.
Giova
a tal fine sottolineare che la disposizione in esame è applicabile
esclusivamente nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria, anche per
opzione, che esercitano attività produttiva di reddito d’impresa; per cui i
soggetti esercenti arti e professioni non sono interessati dalla disciplina in
esame.
Si
fa presente, inoltre, che, con circolare n. 10/E
del 16 marzo 2005 e, successivamente con circolare n. 32/E del 21 giugno
2005, è stato precisato che in presenza di tali incoerenze, l'Agenzia delle
Entrate è legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei
contribuenti in regime di contabilità ordinaria che risultino non congrui,
anche per un solo periodo d'imposta, alle risultanze degli studi. I soggetti che
risulteranno congrui, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione,
alle risultanze degli studi di settore, ancorché non in linea con detti indici,
non potranno essere sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di
settore. Tuttavia l’accertamento sulla base degli studi di settore, in tale
ipotesi, può comunque essere effettuato nel caso in cui l’Ufficio riscontri
la non congruità alle risultanze degli studi di settore derivante, ad esempio,
dalla non corretta indicazione delle variabili che rilevano ai fini della
determinazione del valore puntuale di riferimento.
Si precisa, altresì, che anche nel caso di incoerenza
degli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, prima
della notifica dell’avviso di accertamento, l’Ufficio è tenuto comunque ad
invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n.
218. In
tale fase occorrerà verificare preventivamente la sussistenza della predetta
incoerenza degli indici, garantendo la possibilità di fornire le
eventuali giustificazioni in merito, prima di procedere,
eventualmente, alla valutazione delle risultanze dello studio di settore.
Pertanto, resta preclusa la possibilità di effettuare accertamenti da studi di
settore, in ipotesi di incoerenza con i citati indici, nel caso in cui il
contribuente sia in grado di giustificare e documentare adeguatamente le
predette incoerenze.
Gli indicatori
prescelti rispondono alla esigenza di individuare determinate anomalie
prevalentemente di tipo economico/contabile e rappresentano solo un primo gruppo di indicatori cui ne
seguiranno di nuovi, così come precisato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 gennaio
2006, sentito il parere della Commissione degli esperti ai sensi
dell’articolo 10 della legge 146/1998.
In ogni caso, appare importante sottolineare che l’esistenza di
significative divergenze tra i dati risultanti dalle scritture contabili e
quelli riportati in dichiarazione, compreso l’allegato relativo ai dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, impone, in ipotesi
di inapplicabilità degli indici sotto elencati, l’esigenza di valutare
l’avvio di più penetranti attività istruttorie ai fini del controllo della
posizione fiscale del contribuente.
Gli indici individuati con il citato provvedimento, che
denotano significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria
e patrimoniale, sono i seguenti:
a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore
relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non
finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali.
Tale indice segnala un’anomalia nel caso in cui il valore degli
ammortamenti di beni mobili strumentali, indicato nell’allegato studi di
settore del modello UNICO, risulti superiore al valore dei relativi beni
strumentali. Infatti,
deve ritenersi sintomo di grave anomalia contabile il fatto che il valore delle
quote di ammortamento, deducibili fiscalmente, risulti superiore al relativo
valore dei beni strumentali indicato nello stesso modello.
Tale ultimo valore viene considerato al netto di quello relativo ai beni
acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
L’indice
in esame è stato previsto:
·
per contrastare la
mancata (ovvero la “non corretta”) indicazione del valore dei beni
strumentali nell’allegato studi di settore (quadro F – Elementi contabili).
Tale comportamento (errata indicazione del valore dei beni strumentali), per
alcuni studi, comporta, infatti, una non corretta stima dei ricavi potenziali;
·
evidenziare
situazioni di non regolare tenuta della contabilità.
Una significativa situazione di incoerenza ricorre
qualora l’indicatore risulti inferiore ad 1.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2005 ricorrerà
tale incoerenza se il rapporto tra il rigo F29 (campo 1 meno il campo 2) ed il
rigo F20 campo 2 risulterà inferiore ad 1
Occorre osservare tuttavia
che in talune ipotesi, l’incoerenza può riferirsi comunque a una situazione
“corretta” e quindi giustificabile. Ciò può accadere nell’ipotesi in cui
il predetto indicatore risulti inferiore a uno perché, ad esempio, nel corso
dell’anno sono stati ceduti o dismessi beni strumentali. È il caso, ad
esempio, di un contribuente che possiede un solo bene strumentale ceduto nel
corso dell’anno. Il valore di quel bene non sarà considerato al numeratore
del rapporto, in quanto, nell’allegato relativo ai dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, il valore dei beni strumentali deve
essere indicato se esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta,
mentre il denominatore è influenzato dalle relative quote di ammortamento in
quanto le stesse sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa
anche se il bene viene ceduto in corso d’anno (sulla possibilità di dedurre
le quote di ammortamento di beni ceduti in corso d’esercizio si veda la
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 12 febbraio 2002). In tale
ipotesi, pertanto, resta preclusa la possibilità di effettuare accertamenti da
studi di settore in ragione della sola presunta incoerenza dei predetti indici.
b) Differenza
tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative
rimanenze finali dell'esercizio precedente.
Trattasi
di un indicatore che segnala determinate anomalie di tipo contabile ovvero
anomalie che riguardano la “non corretta”
indicazione dei dati riportati nell’allegato studi di settore.
Come è
noto, in generale e tranne particolarissimi casi (espresse previsioni
legislative, modifiche dei criteri di valutazione delle rimanenze, ecc.), le
rimanenze iniziali di merci di un periodo d’imposta, trattandosi di valori
comuni a due esercizi, devono coincidere con il valore indicato, nel periodo
d’imposta precedente, alla voce relativa alle rimanenze finali di merce.
Nel
caso in cui le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime
e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale
di un esercizio differiscano dalle corrispondenti voci delle rimanenze
iniziali dell’esercizio successivo indicate nel quadro F – Elementi
contabili dell’allegato studi di settore, presentato con
la dichiarazione UNICO
, si verifica una anomalia che viene
segnalata dall’indicatore in esame.
Una significativa situazione di incoerenza ricorre
qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore
all’1 per cento del minore di essi.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore; nello specifico, per l’anno d’imposta 2005, sarà
preso in considerazione l’importo indicato al rigo F12 relativo al valore
delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati,
merci, prodotti finiti e servizi non
di durata ultrannuale e sarà confrontato con l’importo delle relative
rimanenze finali indicate nel corrispondente rigo F05 del modello studi di
settore relativo all’anno d’imposta 2004.
Nel caso di situazioni di
“incoerenza” di tale indicatore, ai fini della individuazione del periodo
d’imposta da accertare, occorrerà fare riferimento anche alle risultanze
della contabilità. Ad esempio, se un contribuente ha indicato nel modello per
la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore 2005 (periodo d’imposta 2004) rimanenze
finali di merci per
€ 10.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore 2006 (anno d’imposta 2005) esistenze iniziali di merci
per € 12.000, sarà possibile
procedere ad accertamento da studi di settore, sulla base dell’indicatore in
esame, solo per il periodo d’imposta 2005, se si appura che il corretto valore
fiscale di tali beni per il periodo d’imposta 2004, derivante dalle risultanze
della contabilità, è di € 10.000.
Conseguentemente, nei
confronti di un contribuente che nell’anno d’imposta 2004 abbia dichiarato,
nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore 2005, rimanenze
finali di merci per € 15.000 e nel modello per la dichiarazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi di settore 2006 (anno d’imposta 2005) esistenze
iniziali di merci per € 20.000, sarà possibile, procedere ad accertamento da
studi di settore, sulla base dei predetti indici, per entrambi i periodi
d’imposta (2004 e 2005), in caso di non congruità nei citati anni, se
l’Ufficio verifica che il valore fiscale delle merci è diverso da quanto
indicato nei predetti modelli (ad es. il valore fiscale delle rimanenze
derivante dalla contabilità è pari a €
25.000).
È comunque possibile
procedere ad accertamento, per entrambi i periodi d’imposta,
anche nel caso in cui l’incoerenza sia stata verificata sulla base dei
dati indicati nell’allegato dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, ed entrambi i valori indicati corrispondono
ai valori fiscali derivanti dalla contabilità, denunciando in tal modo una
evidente irregolarità contabile. È il caso, ad esempio, di un contribuente che
abbia dichiarato nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore 2005, rimanenze finali di merci per € 15.000 e nel
modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
2006 (anno d’imposta 2005) esistenze iniziali di merci per € 20.000 e tali
valori corrispondono entrambi al valore fiscale delle rimanenze, finali ed
iniziali, derivante dalle scritture contabili.
c) Differenza
tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente.
Le considerazioni, precedentemente formulate per il
disallineamento delle rimanenze di merci, valgono anche con riferimento alle
differenze tra le Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale e le relative Rimanenze finali dell’esercizio precedente.
Una significativa situazione di incoerenza ricorre
qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore
all’1 per cento del minore di essi.
Le variabili di
riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; in specifico per
il periodo d’imposta 2005 si
confronterà l’importo inserito nel rigo F06 (campo esterno) relativo al
valore delle esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale e quello delle relative rimanenze finali del periodo d’imposta
precedente (2004) indicato al rigo F07 del modello studi di settore 2005.
d) Disponibilità
liquide negative (Cassa).
In tale
ipotesi l’incoerenza si verifica nel caso in cui il valore relativo alle
disponibilità liquide, indicate nel prospetto di bilancio inserito nella
dichiarazione dei redditi, risulti di segno negativo. In particolare, ad
esempio, per l’anno 2005, il rigo che dovrà essere preso in considerazione
sarà il rigo RF63 UNICO Persone Fisiche , il rigo RF64 UNICO Società di
persone, il rigo RS13 UNICO Società dei Capitali ed il rigo RF66 UNICO Enti non
Commerciali.
La
presenza di una cassa “negativa” potrebbe dipendere, nell’ipotesi ad
esempio di impresa individuale, da prelevamenti del titolare in misura eccedente
il “reale” valore della cassa e, pertanto, potrebbe segnalare una tenuta non
regolare della contabilità.
Il provvedimento ha altresì
precisato che una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il
valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore
assoluto non inferiore a 100 euro. Pertanto, se sono stati indicati valori
negativi nelle disponibilità liquide, inferiori o uguali a 100, l’incoerenza
non è considerata significativa e quindi non si potrà procedere
all’ulteriore fase del contradditorio ed eventuale accertamento da studi di
settore sulla base dei predetti indici.
La incoerenza, rilevata
dal prospetto di bilancio inserito nella dichiarazione dei redditi, può essere
giustificata nel caso in cui dalla contabilità risulti invece, alla fine del
periodo d’imposta, un conto “Cassa” con saldo positivo. In tal caso non
sarà possibile effettuare
accertamenti da studi di settore in ragione dell’incoerenza del predetto
indicatore.
4.1 Decorrenza della
disposizione relativa agli indici di incoerenza economica, patrimoniale e
finanziaria.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 410, della legge
finanziaria per il
2005, in
riferimento alla decorrenza delle disposizioni riguardanti le nuove modalità
di accertamento, stabilisce che “Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma
409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre
2004.”
.
Pertanto, si rileva che, come già precisato nel citato
provvedimento del 18 gennaio 2006 e come già chiarito nella circolare n. 32/E
del 21 giugno 2005, questa ulteriore possibilità di accertamento, sulla base
delle predette incoerenze degli indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale,è esperibile, con riferimento agli accertamenti relativi a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, anche nei
confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria per opzione,
esercenti attività d’impresa.
5.
NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2006 STUDI DI SETTORE
Modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore per il periodo d’imposta 2005.
5.1
QUADRO A - Indicazione dei dati relativi al personale addetto all’attività.
L’apporto di lavoro da parte del personale non
dipendente.
Nel Quadro A
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, sono richieste, con riferimento al personale non
dipendente, le informazioni relative sia al numero di soggetti che alla relativa
percentuale di lavoro effettivamente prestato nell’impresa.
La suddetta
percentuale di lavoro “effettivamente
prestato” viene utilizzata nella funzione di regressione per la stima del
ricavo puntuale di riferimento negli studi di settore evoluti approvati a
decorrere dal periodo d’imposta 2004, nonché negli studi evoluti approvati a
decorrere dal periodo d’imposta 2005. Per gli studi di settore non ancora
interessati da revisione, antecedentemente al periodo d’imposta 2004, ai fini
della funzione di regressione assume rilevanza solo il numero di addetti
indicato dal contribuente.
L’informazione
relativa alla percentuale di lavoro prestato dal personale non dipendente,
utilizzata anche in fase di costruzione dell’indicatore di coerenza “produttività
per addetto”, consente di misurare in modo più adeguato il contributo, in
termini lavorativi, del personale non dipendente, incluso quello senza
occupazione prevalente.
Al riguardo,
per le concrete modalità applicative relative alle indicazioni delle predette
percentuali di lavoro, si rinvia alle precisazioni fornite al par. 7.4.2 della
circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.
In quella sede
è stato, tra l’altro, evidenziato che, per quanto attiene l’indicazione
della percentuale di lavoro prestato da parte dei collaboratori dell’impresa
familiare, occorre far riferimento al lavoro “effettivamente prestato”
rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno
da parte di un dipendente che lavora per l’intero anno. In sostanza, il
criterio di riferimento è, in linea di massima, il tempo prestato nello
svolgimento dell’attività da parte del personale non dipendente raffrontato
con quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte
di un dipendente che svolga il lavoro per l’intero anno. Nell’indicazione
delle predette percentuali, fermo restando il citato criterio, con riferimento
ai collaboratori dell’impresa familiare, deve comunque sussistere anche una
correlazione con quanto dichiarato sia dal titolare dell’impresa familiare,
sia dal familiare che collabora nell’impresa, in applicazione al disposto
dell’articolo 5, comma 4, del TUIR.
Con
riferimento invece ai soci e agli associati in partecipazione, con occupazione
prevalente nell’impresa, ai fini dell’indicazione della percentuale di
lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo
effettivamente prestato nella società, e ciò indipendentemente dalla
percentuale di partecipazione agli utili societari, così come riportato nelle
apposite istruzioni al quadro A del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, a condizione che tale situazione
risulti da apposita documentazione o altra prova idonea.
5.2
QUADRO A - Indicazione delle giornate di sospensione delle giornate lavorative
dovute a Cassa Integrazione Guadagni e istituti simili.
Nel Quadro A
dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore: SD39U, SD40U, SD41U, SD42U, SD43U,
SD44U, SD45U, SD46U, SD49U, TD03U, TD06U, TD07A/B, TD08U, TD10B, TD12U, TD14U,
TD20U, TD21U, TD22U, TD24U, TD25U, TD26U, TD27U, TD28U, TD29U, TD32U, TD33U,
TD35U, TD36U, TD37U, TD38U e TD47U, è stata inserita una nuova informazione che
consente di cogliere con maggiore precisione lo stato di crisi aziendale che sta
investendo in questi ultimi anni alcuni settori economici e che costringe le
imprese a ridurre il numero di personale addetto all’attività o il numero
delle giornate lavorative.
Nei
modelli approvati quest’anno, infatti, è prevista l’indicazione (nei righi A14 o A18 o A19, dei relativi modelli)
del numero delle giornate retribuite e non “effettivamente
lavorate” dal personale dipendente interessato da provvedimenti di
sospensione dell’attività lavorativa, come nel caso di ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati.
Ai fini della
corretta indicazione delle informazioni relative al quadro A, occorre
precisare che, nel caso in cui il contribuente, ad esempio per i
lavoratori a tempo parziale, abbia
comunicato nel modello EMENS il numero delle giornate effettivamente lavorate,
al netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate a causa di
sospensione dell’attività lavorativa per CIGS o istituti simili, occorrerà
sommare anche le predette giornate di sospensione, a quelle effettivamente
retribuite, e riportare la somma al rigo A2 o A06 del quadro “A” –
Personale addetto all’attività. Le
giornate di sospensione dovranno inoltre essere indicate anche nei righi A14 o
A18 o A19, in relazione ai relativi modelli dello specifico studio.
Al riguardo,
si fornisce il seguente esempio:
-
n. 200
giornate effettivamente lavorate, relative a dipendenti a tempo parziale, al
netto di quelle retribuite ma non effettivamente lavorate, comunicate nel
modello EMENS;
-
n. 50
giornate di sospensione dell’attività lavorativa per CIGS o istituti simili;
In tal caso, in base ai modelli utilizzati, nel rigo A02 o A06 andrà
indicato 250 e nei righi A14 o A18 o A19, in base ai modelli utilizzati, andrà
indicato 50.
Si rinvia al paragrafo 1.4
dell'allegato 3 per ulteriori approfondimenti.
5.3
QUADRO F - Elementi contabili.
Con riferimento ai dati
contenuti nel quadro F – Elementi contabili – è stata rivista la struttura
del quadro rispetto a quella presente nei modelli dello scorso anno.
In particolare, i dati
relativi alla sezione riguardante gli “Ulteriori elementi contabili”,
inserita per la prima volta lo scorso anno, sono stati riportati all’interno
del quadro F, eliminando la relativa sezione. Si ricorda che, in tale sezione
dovevano essere indicati i restanti elementi e dati contabili, non indicati nei
precedenti righi del quadro F, che avevano contribuito alla determinazione
del reddito d’impresa.
5.3.1
- Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Tra le novità introdotte quest’anno nei tradizionali
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore si rammenta che sono stati eliminati, rispetto allo
scorso anno, i righi F02 e F06 del quadro F degli Elementi contabili
riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali
relative a prodotti finiti. Dette
variabili non hanno nessuna rilevanza ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO.,
ad eccezione del caso in cui si applichi lo studio SG69U (costruzioni). In
questo caso il contribuente potrà fornire le informazioni concernenti le
predette variabili indicandole nei righi D55 e D56 del quadro D degli Elementi
specifici del modello SG69U.
5.3.2
- I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.
Da quest’anno, i ricavi delle attività per le quali
si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno più indicati esclusivamente per
l’entità dell’aggio conseguito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto
al fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformità alle modalità
seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello UNICO 2006. Come
precisato nelle istruzioni ai modelli relativi agli studi di settore, detti
importi, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori
riguardanti le attività di vendita
di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il
contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al
netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Il
contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero,
al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08
indicandovi tale importo netto.
Mentre, nell’ipotesi di contabilizzazione a “ricavi
lordi”, negli appositi righi deve essere indicato anche l’ammontare dei
relativi costi di acquisizione, nonché i dati relativi alle esistenze iniziali
ed alle rimanenze finali.
5.4
QUADRO Z - Dati complementari.
Nel
quadro Z – Dati complementari – relativi a determinati studi di settore,
sono stati inserite nuove
informazioni finalizzate:
1.
all’aggiornamento degli studi di settore previsti
per il periodo d’imposta 2006;
2.
al monitoraggio e all’analisi dell’impatto sul
comparto della c.d. “emergenza aviaria”,
al fine di osservarne tempestivamente l’andamento e consentire l’eventuale
aggiornamento degli studi di settore.
In
ordine a quest’ultimo punto, le
informazioni sono state richieste dalle Associazioni di categoria e dalla
Commissione degli esperti, in quanto a seguito dell’”emergenza aviaria”,
nella filiera avicola potrebbe essersi verificata una flessione generalizzata
delle vendite ed una diminuzione dei prezzi di vendita che potrebbe incidere
sulla funzione di ricavo degli studi di settore degli operatori specializzati.
Gli studi di settore interessati dalle predette informazioni, che potrebbero
essere stati maggiormente coinvolti dalla crisi del settore avicolo, sono i
seguenti: TG61A, TG61F, TG68U, SM48U,
TM03A, TM03C, TM02U, TM18B, TM21D, SD05U.
ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL
PERIODO D'IMPOSTA 2005.
MANIFATTURE
1) TD03U (sostituisce il
precedente studio di settore SD03U) Molitura del frumento codice attività
15.61.1, Molitura di altri cereali codice attività 15.61.2,
Lavorazione del risone codice attività 15.61.3 , Altre lavorazioni di
semi e granaglie codice attività 15.61.4 ;
2) TD14U (sostituisce i precedenti studi di settore SD10A e SD14U )
Preparazione e filatura di fibre tipo cotone codice attività 17.11.0,
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura codice attività
17.12.1, Filatura della lana cardata
e di altre fibre tessili a taglio laniero codice attività 17.12.2, Pettinatura
e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate codice attività 17.13.1,
Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate codice attività
17.13.2, Preparazione e filatura di
fibre tipo lino codice attività 17.14.0, Torcitura
e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali codice
attività 17.15.0, Fabbricazione di
filati cucirini codice attività 17.16.0, Preparazione
e filatura di altre fibre tessili codice attività 17.17.0, Tessitura di filati
tipo cotone codice attività 17.21.0, Tessitura
di filati tipo lana cardata codice attività 17.22.0,
Tessitura di filati tipo lana pettinata codice attività 17.23.0,
Tessitura di filati tipo seta codice attività17.24.0 ,
Tessitura di altre materie tessili, codice attività 17.25.0,
Fabbricazione di tessuti a maglia codice attività
17.60.0 ;
3) TD21U (sostituisce il precedente studio di settore SD21U) Fabbricazione
di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni codice attività 33.40.1, Confezionamento ed apprestamento di occhiali da
vista e lenti a contatto codice attività 33.40.2;
4) TD22U (sostituisce il precedente studio di settore SD22U) Fabbricazione
di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche codice attività
31.50.0;
5) TD24U (sostituisce i precedenti studi di settore SD24A e SD24B)
Confezione di articoli in pelliccia codice attività 18.30.2, Commercio al
dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle codice attività 52.42.4 ;
6) TD25U (sostituisce il
precedente studio di settore SD25U) Preparazione e tintura di pellicce codice
attività 18.30.1, Preparazione e concia del cuoio codice attività 19.10.0 ;
7) TD26U (sostituisce il
precedente studio di settore SD26U) Confezione di vestiario in pelle codice
attività 18.10.0 ;
8) TD27U (sostituisce il
precedente studio di settore SD27U) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse,
marocchineria e selleria codice attività 19.20.0;
9) TD28U (sostituisce il
precedente studio di settore SD28U) Lavorazione e trasformazione del vetro piano
codice attività 26.12.0, Lavorazione e trasformazione del vetro cavo codice
attività 26.15.1, Lavorazione di
vetro a mano e a soffio codice attività 26.15.2,
Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri
lavori codice attività 26.15.3;
10) TD29U (sostituisce il
precedente studio di settore SD29U) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo
per l’edilizia codice attività 26.61.0, Produzione di calcestruzzo pronto per
l’uso codice attività 26.63.0, Fabbricazione
di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento codice attività 26.66.0;
11) TD33U (sostituisce il precedente studio di settore SD33U) Produzione
di metalli preziosi e semilavorati codice attività 27.41.0, Fabbricazione di
oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi codice attività 36.22.1, Lavorazione
di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale codice
attività 36.22.2;
12) TD35U (sostituisce il precedente studio di settore SD35U) Edizione di
libri codice attività 22.11.0, Edizione di riviste e periodici codice attività
22.13.0, Altre edizioni codice
attività 22.15.0, Altre stampe di
arti grafiche codice attività 22.22.0, Legatoria,
rilegatura di libri codice attività 22.23.0 , Lavorazioni preliminari alla
stampa codice attività 22.24.0, Lavorazioni
ausiliarie connesse alla stampa codice attività 22.25.0;
13) TD36U (sostituisce il
precedente studio di settore SD36U) Siderurgia codice attività 27.10.0,
Fabbricazione di tubi di ghisa codice attività 27.21.0,
Stiratura a freddo codice attività 27.31.0,
Laminazione a freddo di nastri codice attività 27.32.0,
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo codice attività
27.33.0, Trafilatura codice attività
27.34.0, Fusione di ghisa codice
attività 27.51.0, Fusione di
acciaio codice attività 27.52.0, Fusione
di metalli leggeri codice attività 27.53.0,
Fusione di altri metalli non ferrosi codice attività 27.54.0 ;
14) TD37U (sostituisce i
precedenti studi di settore SD37U e SD48U) Cantieri navali per costruzioni
metalliche codice attività 35.11.1, Cantieri navali per costruzioni non
metalliche codice attività 35.11.2, Cantieri
di riparazioni navali codice attività 35.11.3 , Costruzione e riparazione di
imbarcazioni da diporto e sportive codice attività 35.12.0;
15) TD38U (sostituisce il
precedente studio di settore SD38U) Fabbricazione di mobili metallici per uffici
e negozi, ecc. codice attività 36.12.1;
16) TD47U (sostituisce il
precedente studio di settore SD47U) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e
di imballaggi di carta e cartone codice attività 21.21.0, Fabbricazione di
prodotti cartotecnici codice attività 21.23.0 , Fabbricazione di altri articoli
di carta e di cartone codice attività 21.25.0
SERVIZI
17) TG33U (sostituisce il
precedente studio di settore SG33U) Servizi
degli istituti di bellezza codice attività 93.02.B;
18) TG46U (sostituisce il
precedente studio di settore SG46U) Riparazione
di trattori agricoli codice attività 29.31.2 ;
19) TG51U (sostituisce il
precedente studio di settore SG51U) Attività di conservazione e restauro di
opere d’arte codice attività 92.31.H
20) TG55U (sostituisce il
precedente studio di settore SG55U) Servizi di pompe funebri e attività
connesse codice attività 93.03.0
21) TG58U (sostituisce il
precedente studio di settore SG58U) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte
codice attività 55.22.0, Villaggi turistici codice attività 55.23.1;
22) TG60U (sostituisce il
precedente studio di settore SG60U) Gestione di stabilimenti balneari:
marittimi, lacuali e fluviali codice attività 92.72.1;
23) TG68U (sostituisce il
precedente studio di settore SG68U) Trasporto di merci su strada codice attività
60.24.0;
24) TG72B (sostituisce il
precedente studio di settore SG72B) Altri trasporti terrestri, regolari, di
passeggeri codice attività 60.21.0, Altri trasporti terrestri non regolari di
passeggeri codice attività 60.23.0;
25) SG57U Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività
85.12.B, Studi di radiologia
e radioterapia codice attività 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza
ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc. codice attività 85.12.5,
Laboratori di analisi cliniche codice attività 85.14.A;
PROFESSIONISTI
26) TK02U (sostituisce il precedente studio di settore SK02U) Studi di
ingegneria codice attività 74.20.F;
27) TK06U (sostituisce il precedente studio di settore SK06U) Servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi codice attività
74.12.C;
28) TK10U (sostituisce il precedente studio di settore SK10U) Studi medici
generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale codice attività
85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia codice attività 85.12.3,
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi codice attività 85.12.A,
Altri studi medici e poliambulatori specialistici codice attività
85.12.B;
29) TK17U (sostituisce il precedente studio di settore SK17U) Attività
tecniche svolte da periti industriali codice attività 74.20.B;
30) TK19U (sostituisce il precedente studio di settore SK19U) Attività
professionali paramediche indipendenti codice attività 85.14.2;
31) TK22U (sostituisce il precedente studio di settore SK22U) Servizi
veterinari codice attività 85.20.0;
32) TK56U (sostituisce il precedente studio di settore SG56U limitatamente
all’attività di lavoro autonomo) Laboratori di analisi cliniche codice
attività 85.14.A;
COMMERCIO
33) TM11U (sostituisce i
precedenti studi di settore SM11A e SM11B) Commercio all’ingrosso di carte da
parati codice attività 51.44.3, Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale
elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano codice attività 52.46.1,
Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari codice attività 52.46.2,
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione codice attività 52.46.3,
Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
codice attività 52.48.9 , Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in
legno e legno artificiale codice attività 51.53.1,
Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali
igienico-sanitari) codice attività 51.53.2 , Commercio all’ingrosso di vetro
piano codice attività 51.53.3, Commercio
all’ingrosso di vernici e colori codice attività 51.53.4,
Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta) codice attività 51.54.1 , Commercio all’ingrosso di apparecchi e
accessori per impianti idraulici e di riscaldamento codice attività 51.54.2;
34) TM12U (sostituisce il
precedente studio di settore SM12U) Commercio al dettaglio di libri nuovi codice
attività 52.47.1;
35) TM15B (sostituisce il
precedente studio di settore SM15B) Commercio al dettaglio di materiale per
ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione codice attività
52.48.2;
36) TM17U (sostituisce il
precedente studio di settore SM17U)
Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi codice attività
51.21.1, Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame,
piante officinali, semi oleosi, patate da semina codice attività 51.21.2 ;
37) TM18A (sostituisce il
precedente studio di settore SM18A) Commercio all’ingrosso di fiori e piante
codice attività 51.22.0 ;
38) TM18B (sostituisce il
precedente studio di settore SM18B) Commercio all’ingrosso di animali vivi
codice attività 51.23.0;
39) TM21A (sostituisce il
precedente studio di settore SM21A) Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
codice attività 51.31.0;
40) TM21B (sostituisce il
precedente studio di settore SM21B) Commercio all’ingrosso di bevande
alcoliche codice attività 51.34.1, Commercio all’ingrosso di altre bevande
codice attività 51.34.2;
41) TM21C (sostituisce il
precedente studio di settore SM21C) Commercio all’ingrosso di prodotti della
pesca freschi codice attività 51.38.1,
Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati,
conservati, secchi codice attività 51.38.2 ;
42) TM21D (sostituisce il precedente studio di settore SM21D) Commercio
all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata codice attività 51.32.1;
43) TM21E (sostituisce i
precedenti studi di settore SM21E e SM21F) Commercio all’ingrosso di prodotti
lattierocaseari e di uova codice attività 51.33.1, Commercio all’ingrosso di
prodotti di salumeria codice attività 51.32.2,
Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari codice attività
51.33.2, Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da
forno codice attività 51.36.0, Commercio
all’ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie codice attività 51.37.B,
Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari codice attività
51.38.3 , Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
codice attività 51.39.1, Commercio
all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
codice attività 51.39.2;
44) TM22A (sostituisce il
precedente studio di settore SM22A) Commercio all’ingrosso di
elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica
di consumo codice attività 51.43.1, Commercio all’ingrosso di supporti,
vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri
supporti) codice attività 51.43.2 , Commercio all’ingrosso di materiali
radioelettrici, telefonici e televisivi codice attività 51.43.3,
Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale
elettrico vario per uso domestico codice attività
51.43.4;
45) TM22B (sostituisce il
precedente studio di settore SM22B) Commercio all’ingrosso di vetrerie e
cristallerie codice attività 51.44.1,
Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane codice attività 51.44.2,
Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame codice attività
51.44.5;
46) TM22C (sostituisce il
precedente studio di settore SM22C) Commercio all’ingrosso di mobili di
qualsiasi materiale codice attività 51.47.1;
47) TM25A (sostituisce il
precedente studio di settore SM25A) Commercio all’ingrosso di giochi e
giocattoli codice attività 51.47.6;
48) TM25B (sostituisce il
precedente studio di settore SM25B) Commercio all’ingrosso di articoli
sportivi (comprese le biciclette) codice attività 51.47.7;
49) TM30U (sostituisce il
precedente studio di settore SM30U) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
codice attività 52.11.5;
50) TM32U (sostituisce il
precedente studio di settore SM32U) Commercio al dettaglio di oggetti d’arte,
di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria codice attività 52.48.6;
51) TM35U (sostituisce il
precedente studio di settore SM35U) Erboristerie codice attività 52.33.1;
52) TM36U (sostituisce il
precedente studio di settore SM36U) Commercio all’ingrosso di libri, riviste e
Giornali codice attività 51.47.3;
53) TM37U (sostituisce il
precedente studio di settore SM37U) Commercio all’ingrosso di saponi,
detersivi e altri prodotti per la pulizia codice attività 51.44.4, Commercio
all’ingrosso di profumi e cosmetici codice attività 51.45.0;.
ALLEGATO 2 - PROVVEDIMENTO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO 2006.
|
ELENCO
DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2006
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E DELLE
RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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STUDIO
|
ATTIVITÀ
ECONOMICHE (ATECOFIN 2004)
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SD05U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
15.11.0 - Produzione di
carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi)
|
|
|
15.12.0 - Produzione di
carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
|
|
|
15.13.0 - Lavorazione e
conservazione di carne e di prodotti a base di carne
|
|
|
|
|
SD11U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
15.41.1 - Produzione di olio
di oliva grezzo
|
|
|
15.41.2 - Produzione di oli
grezzi da semi oleosi
|
|
|
15.42.1 - Produzione di olio
di oliva raffinato
|
|
|
15.42.2 - Produzione di olio
e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
|
|
|
|
|
SD13U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
17.30.0 - Finissaggio dei
tessili
|
|
|
|
|
SD15U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
15.51.1 - Trattamento
igienico del latte
|
|
|
15.51.2 - Produzione dei
derivati del latte
|
|
|
|
|
SD17U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
25.13.0 - Fabbricazione di
altri prodotti in gomma
|
|
|
25.21.0 - Fabbricazione di
lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
|
|
|
25.22.0 - Fabbricazione di
imballaggi in materie plastiche
|
|
|
25.23.0 - Fabbricazione di
articoli in plastica per l'edilizia
|
|
|
25.24.0 - Fabbricazione di
altri articoli in materie plastiche
|
|
|
|
|
SD23U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
20.51.2 - Laboratori di
corniciai
|
|
|
|
|
SD30U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
37.10.1 - Recupero e
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
|
|
|
37.20.1 - Recupero e
preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche
|
|
|
37.20.2 - Recupero e
preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse
|
|
|
|
|
SD31U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
24.51.1 - Fabbricazione di
saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
|
|
|
24.51.2 - Fabbricazione di
specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
|
|
|
24.52.0 - Fabbricazione di
profumi e cosmetici
|
|
|
24.63.0 - Fabbricazione di
oli essenziali
|
|
|
|
|
SG38U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
52.71.0 - Riparazione di
calzature e di altri articoli in cuoio
|
|
|
|
|
SG40U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
70.11.0 - Valorizzazione e
promozione immobiliare
|
|
|
70.12.0 - Compravendita di
beni immobili
|
|
|
70.20.0 - Locazione di beni
immobili
|
|
|
|
|
SG42U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
74.40.2 - Agenzie di
concessione degli spazi pubblicitari
|
|
|
|
|
SG48U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
52.72.0 - Riparazione di
apparecchi elettrici per la casa
|
|
|
|
|
SG52U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
74.82.1 - Confezionamento di
generi alimentari
|
|
|
74.82.2 - Confezionamento di
generi non alimentari
|
|
|
|
|
SG53U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
74.85.2 - Traduzioni e
interpretariato
|
|
|
74.87.6 - Organizzazione di
fiere, esposizioni, convegni
|
|
|
|
|
SG54U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
92.72.2 - Sale giochi e
biliardi
|
|
|
|
|
SG69U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
45.11.0 - Demolizione di
edifici e sistemazione del terreno
|
|
|
45.12.0 - Trivellazioni e
perforazioni
|
|
|
45.21.1 - Lavori generali di
costruzione di edifici
|
|
|
45.21.2 - Lavori di
ingegneria civile
|
|
|
45.22.0 - Posa in opera di
coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
|
|
|
45.23.0 - Costruzione di
autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
|
|
|
45.24.0 - Costruzione di
opere idrauliche
|
|
|
45.25.0 - Altri lavori
speciali di costruzione
|
|
|
|
|
SG73A
|
(primo anno di
applicazione 2001)
|
|
|
63.11.3 - Movimento merci
relativo a trasporti ferroviari
|
|
|
63.11.4 - Movimento merci
relativo ad altri trasporti terrestri
|
|
|
63.12.1 - Magazzini di
custodia e deposito per conto terzi
|
|
|
|
|
SG73B
|
(primo anno di
applicazione 2001)
|
|
|
63.40.1 - Spedizionieri e
agenzie di operazioni doganali
|
|
|
63.40.2 - Intermediari dei
trasporti
|
|
|
64.12.0 - Attività dei
corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
|
|
|
|
|
SG76U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
55.51.0 - Mense
|
|
|
55.52.0 - Fornitura di pasti
preparati (catering, banqueting)
|
|
|
|
|
SG77U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
61.10.0 - Trasporti
marittimi e costieri
|
|
|
61.20.0 - Trasporti per vie
d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
|
|
|
63.22.0 - Altre attività
connesse ai trasporti per via d'acqua
|
|
|
|
|
SG78U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
63.30.1 - Attività delle
agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
|
|
|
|
|
SG79U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
71.10.0 - Noleggio di
autovetture
|
|
|
71.21.0 - Noleggio di altri
mezzi di trasporto terrestri
|
|
|
71.22.0 - Noleggio di mezzi
di trasporto marittimi e fluviali
|
|
|
|
|
SG81U
|
(primo anno di
applicazione 2002)
|
|
|
45.50.0 - Noleggio di
macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con
manovratore
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71.32.0 - Noleggio di
macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
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SG82U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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74.14.5 - Pubbliche
relazioni
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74.40.1 - Studi di
promozione pubblicitaria
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SG83U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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92.61.2 - Gestione di
piscine
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92.61.3 - Gestione di campi
da tennis
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92.61.4 - Gestione di
impianti polivalenti
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92.61.5 - Gestione di
palestre sportive
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92.61.6 - Gestione di altri
impianti sportivi n.c.a.
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SG85U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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92.34.1 - Sale da ballo e
simili
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SG87U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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74.14.1 - Consulenza
finanziaria
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74.14.4 - Consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
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74.14.6 - Agenzie di
informazioni commerciali
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SG88U
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(primo anno di
applicazione 2001)
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74.85.3 - Richiesta
certificati e disbrigo pratiche
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80.41.0 - Autoscuole, scuole
di pilotaggio e nautiche
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SG89U
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(primo anno di
applicazione 2001)
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74.85.1 - Videoscrittura,
stenografia e fotocopiatura
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SK23U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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74.20.2 - Servizi di
ingegneria integrata
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SK24U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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74.14.B - Consulenze fornite
da agrotecnici e periti agrari
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SK25U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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74.14.A - Consulenze fornite
da agronomi
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SM13U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.47.2 - Commercio al
dettaglio di giornali, riviste e periodici
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SM23U
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(primo anno di
applicazione 2001)
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51.46.1 - Commercio
all'ingrosso di medicinali
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51.46.2 - Commercio
all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
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SM24U
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(primo anno di
applicazione 2001)
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51.47.2 - Commercio
all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
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SM26U
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(primo anno di
applicazione 2000)
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51.57.1 - Commercio
all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
metallici
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51.57.2 - Commercio
all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
cartoni, ecc.)
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SM31U
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(primo anno di
applicazione 2001)
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51.47.5 - Commercio
all'ingrosso di orologi e gioielleria
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SM33U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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51.24.1 - Commercio
all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria)
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51.24.2 - Commercio
all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
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51.42.2 - Commercio
all'ingrosso di pellicce
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SM34U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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51.42.4 - Commercio
all'ingrosso di calzature e accessori
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51.47.8 - Commercio
all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
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SM39U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.48.D - Commercio al
dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
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SM40B
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.62.A - Commercio al
dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi
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52.63.A - Commercio al
dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi
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SM42U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.32.0 - Commercio al
dettaglio di articoli medicali e ortopedici
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SM43U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.46.4 - Commercio al
dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il
giardinaggio
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SM44U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.48.1 - Commercio al
dettaglio di macchine e attrezzature per Ufficio
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SM45U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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52.50.2 - Commercio al
dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
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SM46U
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(primo anno di
applicazione 2002)
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51.47.4 - Commercio
all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di
strumenti scientifici
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SM48U
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