1.1......... Continuità nello
svolgimento dell’attività.
1.2......... Indicatori di normalità
economica.
1.3......... Limiti all’accertamento.
1.4......... Valenza probatoria.
D. Le nuove cause di
esclusione degli studi di settore prevedono che continuino ad applicarsi, tra
l’altro, anche nelle ipotesi di chiusura e riapertura qualora “l’attività
costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti”. Come si
interpreta la nuova lettera b) del comma 4 dell’art. 10 della legge 146/98 in
simili circostanze?
R. La disposizione prevista
all’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, così
come modificato dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007), conferma tra le cause di esclusione dall’applicazione degli
studi di settore l’inizio o la cessazione dell’attività nel periodo d’imposta.
Tuttavia, la nuova disposizione precisa che l’accertamento sulla base degli
studi di settore si rende comunque applicabile:
1. in caso di cessazione e inizio dell’attività,
da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
2. ovvero quando l’attività costituisce mera
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Con riguardo a tale ultima ipotesi (vale a dire
quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri
soggetti), deve ritenersi che la fattispecie si verifica quando l’attività
presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che
viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità.
Altra caratteristica è costituita dalla omogeneità
dell’attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità
sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività
ovvero i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
In relazione alla concreta applicazione della
disposizione, per tutti gli altri casi, deve tuttavia evidenziarsi che la
verifica “della prosecuzione dell’attività” deve essere effettuata caso per caso
con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.
A titolo esemplificativo devono comunque ritenersi
“prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di
inizio di attività derivante da:
- acquisto d’azienda;
- donazione o successione d’azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d’azienda.
D. I nuovi indicatori di
normalità economica saranno calcolati da Gerico, oppure saranno comunicati,
mediante una sorta di invito al contraddittorio, da parte degli uffici
periferici?
Nel caso di calcolo effettuato da Gerico, si
avranno due livelli di adeguamento (ossia quello di congruità e quello di
normalità economica) oppure l’adeguamento puntuale sarà tarato anche in funzione
dei nuovi indicatori?
R. Sia gli indicatori previsti
dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, così come
introdotto dall’articolo 1, comma 13, della legge finanziaria 2007, che gli
indicatori di normalità economica previsti al comma 14, della medesima legge,
incideranno direttamente sul risultato derivante dall’applicazione degli studi
di settore effettuato da GERICO, nel senso che una eventuale “incoerenza” ad uno
o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso.
Pertanto, sia il ‘ricavo minimo’ che il ‘ricavo
puntuale’ saranno maggiorati in relazione alle ipotesi di incoerenza agli indici
di normalità economica previsti dal comma 14. Si avrà comunque un solo livello
di adeguamento: il soggetto risulterà “non congruo” alle risultanze degli studi
di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai
valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi
o compensi derivanti dall’applicazione dei predetti indicatori.
Il software GERICO 2007 visualizzerà il maggior
ricavo attribuibile a ciascun indicatore di incoerenza di normalità economica.
D. Il nuovo comma 4-bis del
citato articolo 10 della legge 146/98 pone dei limiti all’accertamento
induttivo. Si chiede se la limitazione opera solo se il contribuente è sia
congruo sia adeguato ai nuovi indicatori economici? E dunque, è lecito presumere
che gli indicatori saranno accolti da Gerico?
Il limite di 50 mila euro non è una franchigia,
nel senso che se superato l’intero importo è recuperato a tassazione?
R. Il nuovo comma 4-bis,
articolo 10, della legge 146 del 1998, introdotto dal comma 17 della legge
finanziaria 2007, prevede una particolare inibizione dell’attività di
accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che dichiarano,
anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruità risultante dall’applicazione degli studi di
settore, tenuto conto anche dei valori di coerenza risultanti dagli specifici
indicatori.
Infatti, per tali contribuenti non è possibile
effettuare le rettifiche dei ricavi o dei compensi sulla base di presunzioni
semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, quando l’ammontare dei maggiori
ricavi o compensi accertabili, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o
inferiore al quaranta per cento dei ricavi e compensi dichiarati. Il limite di
50.000 euro non costituisce in alcun modo una franchigia, per cui se l’ammontare
accertabile sulla base di presunzioni semplici è superiore a tale importo è
effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessiva
risultante.
D. Si chiede di capire
l’esatta portata della nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge
146/98, come modificato dal comma 23 della finanziaria 2007.
R. La modifica normativa relativa
all’articolo 10, comma 1, della legge n. 146 del 1998, prevista dall’art. 1,
comma 23, lett. b), della legge finanziaria 2007 è correlata alla abrogazione,
effettata ad opera del decreto legge n. 223 del 2006, del comma 2 del citato
articolo 10 e ribadisce, ancora una volta, la valenza probatoria degli studi di
settore quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione
e concordanza.
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